Posto il principio per cui nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, va affermato, di conseguenza, che l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso.
NDR: per il principio riportato nella prima parte della massima si veda Cass. 5/03/2014, n. 5291 e 27 ottobre 2004, n. 20814.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 22.9.2023, n. 27175
…omissis…
Svolgimento del processo
1. B.G., U.S., B.R.R. e B.R. (odierni ricorrenti) convennero innanzi al Tribunale di Catania Fondiaria SAI s.p.a. (odierna resistente) – nella qualità di Impresa Designata per la Regione Siciliana dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – e R.F., per sentirli condannare al risarcimento dei danni reclamati da essi attori – sia jure hereditatis che jure proprio, nella complessiva misura di Euro 842.100,00 – in conseguenza del sinistro stradale nel quale trovò la morte B.S., rispettivamente figlio dei primi due e fratello del terzo e della quarta. 2. Come si ricava dalla sentenza gravata, B.S., intorno alle 22.30 del —, “si scontrava con l’autovettura BMW 728, targata “—“, in proprietà e condotta dal R., che percorreva la — con direzione di marcia da nord a sud ed in prossimità del crocevia con la —, a causa dell’eccessiva velocità, tamponava da tergo il motociclo Aprilia condotto dal B. causandone lo sbalzo dal sellino ed il caricamento sul proprio parabrezza e, successivamente, proiettandolo alla propria destra dopo circa 15 metri. Il motociclo condotto dal minore veniva ruotato alla destra della BMW e trascinato per poi essere compresso tra la stessa autovettura ed una Volkswagen Polo con targa “—” in sosta su —. La BMW arrestava la sua corsa a ben 60 metri dall’urto iniziale, senza lasciare traccia di frenata” (così a da p. 2 a p. 3, 1 p., della sentenza). 3. Con sentenza n. 4240/2017 dell’11/10/2017 il Tribunale di Catania rigettò la domanda risarcitoria, sulla base, tra le altre, della considerazione che non potesse ritenersi accertata la dinamica dell’incidente come prospettata da parte attrice e dunque non potesse affermarsi alcuna responsabilità in capo al conducente dell’autovettura, risultando la responsabilità esclusiva di B.S. nella determinazione del sinistro. 4. Avverso detta sentenza B.G., U.S., B.R.R. e B.R. interposero appello lamentando che il Tribunale aveva errato nel ricostruire la dinamica del sinistro alla luce degli elementi probatori acquisiti in corso di causa. Il R. rimase contumace. 5. Si costituì Fondiaria SAI, quale avente causa Unipol SAI Assicurazioni, che contestò l’appello, chiedendone il rigetto. 6. Con sentenza n. 1841/2021, depositata in data 23/9/2021, la Corte di Appello di Catania ha rigettato l’appello, condividendo la conclusione del giudice di primo grado circa la circostanza che B.S. avesse, nell’occorso incidente, perso la vita solo a causa della sua imprudente condotta di guida. 7. Avverso la predetta sentenza B.G., U.S., B.R.R. e B.R. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui Unipol SAI Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis. c.p.c.. 9. I ricorrenti hanno depositato memoria. 10. Il R. è rimasto intimato, non avendo svolto nel presente giudizio alcuna attività difensiva.Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 116 c.p.c., e degli artt. 2043, 2054 c.c., D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 141,142 e 145, per mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in presenza dei presupposti di legge”. In particolare, i ricorrenti censurano quanto statuito dalla Corte d’Appello in punto di diritto, in considerazione del fatto che l’accertamento compiuto in sentenza si è basato su una erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio. Secondo i ricorrenti, il Tribunale e la Corte territoriale avrebbero effettuato in motivazione una ricostruzione della dinamica del sinistro fondata su mere ipotesi e probabilità, omettendo totalmente di prendere in considerazione le risultanze della prova documentale offerta nel giudizio di primo grado dai ricorrenti, così violando l’art. 116 c.p.c.. Alla luce di tali risultanze, a detta dei ricorrenti, risulta evidente e macroscopico l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale in sede di valutazione delle prove, atteso che il tamponamento da tergo del veicolo ad opera dell’autovettura è certamente un elemento che conferma inequivocabilmente la tesi degli odierni ricorrenti, secondo cui il motociclo aveva già impegnato l’incrocio e la BMW, procedendo ad una velocità assolutamente inarrestabile ed inadeguata, rispetto alla strada cittadina che stava percorrendo, colpiva violentemente da dietro il B., con conseguente responsabilità esclusiva del sinistro a carico del R.. Concludono, dunque, che il percorso inferenziale compiuto dalla Corte territoriale in motivazione non può ritenersi corretto “in assenza di una prova certa che la povera vittima non si fosse fermata allo stop, avrebbe dovuto correttamente applicare del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 140,141,142, art. 145, comma 1, atteso che è stato pienamente accertato che il R. non ha rispettato l’obbligo di regolare la velocità del veicolo in prossimità di un incrocio, di notte, in un’ipotesi di scarsa visibilità, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone” (così a p. 8, 2 p., del ricorso). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2054 c.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 141,142 e 145, per mancato accertamento della responsabilità per concorso di colpa”, lamentando che la Corte territoriale ha errato nell’interpretazione e nell’applicazione al caso in esame dell’art. 2054 c.c., comma 2, e D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 140,141,142 e 145, non rilevando la sussistenza del concorso di colpa nella causazione del sinistro in oggetto, nonostante il conducente della BMW non avesse minimamente rispettato i limiti di velocità ed avesse omesso di usare la massima prudenza in prossimità di un crocevia. Affermano i ricorrenti che le conclusioni a cui è giunta la Corte territoriale non sono assolutamente condivisibili, in quanto la Corte ha omesso l’esame della circostanza che il R. andava a fortissima velocità e non si è curato affatto di evitare l’incidente. Tale circostanza sarebbe dimostrata, oltre che dall’assenza di segnali di frenate (così come emerge dal verbale di sopraluogo dei c.c.), anche dal fatto che il R. ha arrestato la sua folle corsa soltanto dopo sessanta metri dal punto del letale tamponamento. Peraltro, sostengono i ricorrenti, in conformità agli arresti giurisprudenziali in materia, era comunque onere del R. fornire la prova in giudizio di aver tenuto una condotta di guida conforme alle norme del C.d.S. e immune da colpe. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, nn. 3 e 5, con riferimento all’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sulle istanze istruttorie non accolte in primo grado e riproposte in appello”, per avere Corte territoriale omesso totalmente di pronunciarsi sulla richiesta di nomina di una CTU cinematica e di stima dei danni al ciclomotore condotto dal giovane B., limitandosi a richiamare la propria ordinanza del 19/3/2018 assolutamente priva di motivazione, nella quale si limita ad affermare “ritenuta allo stato sufficiente l’istruttoria espletata”. La Corte avrebbe dovuto, invece, specificare le ragioni per cui ha ritenuto che la CTU non fosse necessaria, motivazione che era resa ancor più necessaria se si considera che oggetto di discussione tra le parti è stata proprio la corretta ricostruzione dell’occorso sinistro stradale mortale. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione di legge ex art. 111 Cost., in relazione all’art. 91 c.p.c., poiché la corte di appello ha erroneamente confermato la condanna al pagamento di due terzi delle spese dei giudici di primo e secondo grado, laddove la domanda era risultata parzialmente fondata”, osservando che la loro condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio si palesa del tutto ingiusta ed errata. In virtù delle ragioni allegate e della indubbia sussistenza di elementi sintomatici, emersi nel corso dell’istruzione probatoria, della responsabilità esclusiva e/o concorsuale del sinistro stradale a carico del convenuto, le spese avrebbero dovuto essere integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.. 5. In via preliminare va osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dagli odierni ricorrenti contro sentenza resa in prime cure in data 2017, l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11/9/2012. Siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra un’ipotesi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360 c.p.c., n. 5, contenute nel primo e secondo motivo. 6. Quanto alle restanti censure, osserva il collegio che, pur se rappresentate sotto l’apparente veste della violazione di legge, esse mirano esclusivamente ad una rivalutazione del materiale probatorio in senso diverso da quella che si legge in sentenza. 7. In particolare, con costante orientamento, al quale si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205, e la sentenza 17 gennaio 2018, n. 908)”. (così Cass., sez. 63, ord 05/06/2018, n. 14358; in precedenza, Cass., sez. III, sent. 25/01/2012, n. 1028; Cass., sez. III, sent. 25/01/2012, n. 1028). 7.1 Invero, la decisione impugnata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso” (così Cass., sez. 6-3, ord. 5/03/2014, n. 5291; conforme Cass., 27 ottobre 2004, n. 20814). La Corte territoriale si è correttamente uniformata a tale principio di diritto. 7.2 Si legge infatti, fra l’altro, nella articolata motivazione della sentenza gravata: “a) che, ancorché conducendo il ciclomotore di cui era alla guida ad elevata velocità ed incurante della segnaletica stradale, in mancanza sui luoghi del palo anzidetto il B. avrebbe, ciò nondimeno, verosimilmente avvistato in tempo utile l’autovettura alla cui guida procedeva il R. e, a tutela della propria incolumità personale, pur andando di fretta gli avrebbe comunque, altrettanto verosimilmente, offerto la precedenza; b) che al predetto fosse dato di avvistare comunque, in tempo utile, l’autovettura condotta dal R. grazie alla presenza sui luoghi dello specchio parabolico de quo: in direzione del quale tuttavia costui, fatalmente, non si curava evidentemente di sollevare gli occhi; c) che, anche ad ammettersi (ma nulla a tal proposito, stando alle emergenze in atti di causa, consente di andare oltre il campo delle mere ipotesi) che, grazie allo stesso specchio, fosse reciprocamente possibile per il R. percepire, nell’occorso, il sopraggiungere di un mezzo a due ruote dalla perpendicolare —, verrebbe ad essere tuttavia affetta da sicuro vizio di extrapetizione pronuncia che facesse a tal punto concorsuale addebito dell’accaduto, anche soltanto in modesta misura percentuale, al R. medesimo: atteso che – nell’argomentare che (come premesso) “l’inosservanza di un segnale di stop non necessariamente rappresenta l’unica condizione per valutare la responsabilità di un soggetto in un sinistro stradale, poiché sono valutabili delle concause che potrebbero avere influito sotto il profilo eziologico nella determinazione dell’evento”, ed anche che “il segnale di stop non può escludere automaticamente in caso di sinistro ogni concorso di colpa da parte del conducente favorito, poiché il rispetto dei principi generali che sovraintendono la circolazione stradale deve guidare, anche e principalmente attraverso l’uso del buon senso, nell’analisi dei comportamenti fra loro antagonisti e confliggenti. Pertanto, il diritto di precedenza non esonera l’automobilista dall’obbligo di usare la dovuta attenzione alla guida, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non rispettino le norme” (così a p. 16, 1 p., della sentenza). 7.3 Alla stregua di quanto sopra, il ricorso si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. 8. Sul terzo motivo di ricorso. Con il motivo in esame viene censurato un error in procedendo, consistente nella mancata ammissione, sia da parte del giudice di primo grado e della Corte territoriale, di una CTU finalizzata ad accertare la dinamica del sinistro, le cause del decesso, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli odierni ricorrenti. 9. Il motivo è inammissibile. Richiamate le considerazioni svolte con riferimento al primo e secondo motivo, sotto lo specifico profilo della dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va ulteriormente precisato che, trattandosi nella sostanza di un vizio in procedendo, la censura avrebbe dovuto essere fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Per altro verso, non è censurabile la mancata ammissione, da parte della Corte territoriale, della consulenza tecnica d’ufficio, atteso che, in materia, “il giudizio sulla necessità ed utilità di disporla rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione e’, di regola insindacabile in sede di legittimità, nel senso che, quando il giudice di merito disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, il mancato esercizio di tale potere può essere censurato in sede di legittimità soltanto laddove (sotto il profilo secondo cui) la soluzione prescelta non risulti adeguatamente motivata ed il giudice non abbia, quindi, fornito conveniente dimostrazione del fatto di poter altrimenti risolvere tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione”(così Cass., Sez. I, sent. 25/07/2006, n. 16980; in precedenza Cass., Sez. III, sent. 8/03/2004, n. 4686; Cass., Sez. III, sent. 16/07/2003, n. 11143). 10. Sul quarto motivo di ricorso. Il motivo in esame, relativo alla statuizione della Corte territoriale in materia di ripartizione delle spese di lite, rimane logicamente superato, con conseguente carenza di interesse, all’esito dell’inammissibilità dei primi tre motivi, avendo il giudice di appello correttamente applicato il principio di soccombenza. 11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della contro ricorrente Unipol SAI Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza.P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15%e accessori di legge, in favore della controricorrente UnipolSai assicurazioni s.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,1 comma, quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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