Liquidazione controllata e sopravvenienze attive: profili fiscali irrisolti dopo il Dlgs n. 186/2025
Sommario
Il Dlgs 4 dicembre 2025, n. 186, nell’intervenire sulla fiscalità delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ha omesso ogni riferimento alla liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato. Tale silenzio normativo solleva rilevanti criticità sistematiche, in particolare con riferimento alla tassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione, che appare in potenziale contrasto con la ratio dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR. L’analisi che segue ricostruisce il fondamento dell’irrilevanza fiscale delle riduzioni dei debiti nelle procedure liquidatorie e ne verifica la coerente estensione alla liquidazione controllata.1. Il silenzio dell’art. 8 del Dlgs n. 186/2025 sulla liquidazione controllata
L’articolo 8 del Dlgs n. 186/2025 disciplina il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalle procedure di composizione della crisi, ma non menziona espressamente la liquidazione controllata. L’assenza di un richiamo esplicito a tale procedura determina un vuoto interpretativo che rischia di condurre a una tassazione indebita delle sopravvenienze da esdebitazione, nonostante la presenza di elementi strutturali del tutto assimilabili alle procedure liquidatorie già esentate.2. La ratio dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR: il presupposto del possesso del reddito
Il comma 4-ter dell’articolo 88 TUIR sancisce l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti in presenza di determinate procedure concorsuali. Il fondamento della norma non risiede nella mera qualificazione oggettiva della sopravvenienza, bensì nell’assenza del presupposto impositivo del possesso del reddito. Nel concordato preventivo con cessione dei beni, infatti:- il debitore subisce uno spossessamento integrale;
- l’attività d’impresa non prosegue;
- la procedura si conclude, nella generalità dei casi, senza alcun arricchimento patrimoniale in capo al debitore.
3. L’evoluzione storica: dal “bonus da concordato” al consolidamento della detassazione
La relazione di accompagnamento al Testo unico delle imposte sui redditi chiarì espressamente che:«non rientrano tra le sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti in sede di concordato fallimentare […] o di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori».Il legislatore ritenne, dunque, che il concetto stesso di sopravvenienza:
- presupponga la continuità dell’impresa;
- implichi la determinazione del reddito in base al bilancio;
- non possa operare in situazioni di integrale spossessamento.
4. Liquidazione controllata ed esdebitazione: un’evidente incoerenza sistematica
La liquidazione controllata del sovraindebitato presenta caratteristiche strutturali pienamente sovrapponibili alle procedure liquidatorie tradizionali:- spossessamento del patrimonio del debitore;
- destinazione integrale dell’attivo alla soddisfazione dei creditori;
- chiusura della procedura senza prosecuzione dell’attività.
5. Il quadro attuale: detassazione con e senza limiti
5.1 Detassazione con limiti
Sono soggette a detassazione entro i limiti del secondo periodo dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR (per la parte eccedente perdite fiscali, eccedenze ACE e interessi passivi):- concordato preventivo di risanamento;
- accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR);
- piano attestato di risanamento;
- concordato minore in continuità aziendale;
- PRO.
5.2 Detassazione senza limiti
Beneficiano della detassazione integrale:- concordato nella liquidazione giudiziale;
- concordato preventivo liquidatorio;
- concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- concordato minore liquidatorio.
6. Prospettive interpretative e necessità di intervento correttivo
In assenza di un intervento legislativo espresso, l’unica via percorribile appare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 del Dlgs n. 186/2025, che valorizzi:- la ratio del TUIR;
- il principio di capacità contributiva;
- l’omogeneità strutturale delle procedure liquidatorie.
A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno