Ex art. 144, comma 3, D.Lgs. n. 209 del 2005 (c.d. “Codice delle Assicurazioni“) sussiste litisconsorzio necessario tra l’impresa di assicurazione e il responsabile del danno. Ciò posto, in cause inscindibili, l’art. 331 c.p.c., impone al giudice del gravame di disporre l’integrazione del contraddittorio allorché la sentenza pronunciata tra più parti non è stata impugnata nei confronti di tutte, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta (e, se necessario, l’udienza di comparizione). Orbene, l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado del giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado del giudizio (art. 331 c.p.c.). Così, posto che sono inscindibili anche le cause in cui il litisconsorzio necessario è processuale, cioè quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, la mancata impugnazione della sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del Giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
NDR: in argomento Cass. 26/01/2010 n. 1535, 15/04/2010 n. 9046, 19/04/2016 n. 7732 e n. 21418/2021.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.3.2023, n. 6609
…omissis…
Rilevato
1. G.A. conveniva in giudizio davanti all’allora Giudice di Pace omissis e la omissis Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto il omissis, allorquando l’autovettura condotta dal convenuto aveva invaso il terreno agricolo di sua proprietà provocandovi lo sradicamento di due ceppaie di ulivo dell’età di 50 anni, l’asportazione della chioma di altro esemplare e l’abbattimento di circa 11 metri di siepe viva. Si costituiva in giudizio soltanto la compagnia assicuratrice contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto. Il Giudice di Pace di Tivoli, con sentenza n. 16/2015, riteneva esaustiva del risarcimento la somma di Euro 3000 già versata dalla compagnia assicuratrice e, su tale presupposto, rigettava la domanda attorea. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il G., lamentando l’erronea quantificazione del quantum debeatur e, in particolare, del mancato guadagno (da quantificarsi non in Euro 1000 ma in Euro 6.500) Si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per tardività della notifica, e contestandone nel merito la fondatezza. Il Tribunale di Tivoli quale giudice di appello, con sentenza n. 1038/2020, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla compagnia, dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della compagnia appellata. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il G.. Ha resistito con controricorso la compagnia assicuratrice. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria, mentre il Difensore di parte resistente si è limitato a depositare breve nota con la quale si è riportato alle argomentazioni svolte in controricorso.Ritenuto
1. Il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 327 e 331 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto tardivo l’appello per essere stato notificato quando erano già decorsi i 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Rileva che, sussistendo litisconsorzio necessario ex art. 144, comma 3, del Codice delle Assicurazioni tra l’impresa di assicurazione e il responsabile del danno, la sentenza del giudice di primo grado è stata pronunziata fra più parti in causa inscindibile, con la conseguenza operatività dell’art. 331 c.p.c., in base al quale il giudice del gravame deve disporre l’integrazione del contraddittorio allorché l’impugnazione non risulti proposta (o non risulti tempestivamente proposta) nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, assegnando all’appellante termine perentorio per integrare o rinnovare la notifica. Osserva che nel caso di specie il Tribunale di Tivoli, accertato che l’atto di appello era stato tempestivamente notificato al responsabile civile, ma che la notifica non si era perfezionata nei termini nei confronti della compagnia assicuratrice, litisconsorte necessario, aveva correttamente concesso termine ex art. 331 c.p.c., per rinnovare la notifica dell’appello ai fini della corretta integrazione del contraddittorio, ma, una volta integrato il contraddittorio nel rispetto del termine perentorio assegnato, ha erroneamente dichiarato la decadenza dell’impugnazione sull’erroneo presupposto che l’appello era stato notificato tardivamente, senza così affrontare il merito del gravame. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. In punto di fatto, dall’esame del fascicolo processuale, al quale il Collegio accede in considerazione della natura della doglianza proposta, risulta che: a) la sentenza del giudice di primo grado è stata depositata in Cancelleria il 9 novembre 2015; b) in data 9 maggio 2016 (pertanto allo scadere del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c.) il G. ha inviato atto di appello per notifica a mezzo posta ad entrambi i convenuti (e, in particolare, quanto alla compagnia, presso il domicilio eletto in primo grado, e cioè presso lo studio del difensore e procuratore domiciliatario Avv. omissis in —): c) la notifica si è perfezionata nei confronti del G., ma non anche nei confronti della compagnia assicuratrice, in quanto l’ufficiale notificante, in data 11 maggio 2016, ha annotato “trasferito in —“; d) il G., in sede di prima udienza, svoltasi il 10 ottobre 2016, dopo aver constatato che la notifica non era andata a buon fine, ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione al rinnovo della stessa, previo deposito di visura estratta dal sito dell’ordine degli Avvocati di Roma in data 7 ottobre 2016, dalla quale risultava che il procuratore della compagnia (avv. omissis) aveva domicilio professionale in — e non in —; e) il G., dando esecuzione all’ordine del giudice, ha notificato l’appello alla omissis Assicurazioni presso il domicilio eletto il 25 ottobre 2016 (in data cioè in corrispondenza della quale era già scaduto il termine di mesi sei previsto dall’art. 327 c.p.c.); f) la compagnia, nel costituirsi in appello, ha eccepito in via preliminare la tardività dell’appello per non avere il G. verificato, prima di notificare l’appello, il mutamento del domicilio professionale del suo legale; g) il G., in sede di comparsa conclusionale in appello, ha osservato che, trattandosi nella specie di litisconsorzio necessario dei convenuti (compagnia e responsabile del danno), anche una tardiva notifica ad uno degli appellati non avrebbe mai potuto determinare l’inammissibilità in appello, perché la notifica al responsabile civile si era perfezionata nei termini di legge. 2.2. In punto di diritto, il Tribunale di Tivoli ha correttamente concesso termine nel rispetto del quale doveva essere integrato il contraddittorio, ma – pur avendo l’allora parte appellante effettuato la notifica nei confronti dell’impresa di assicurazione, integrando così il contraddittorio tra tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado, ha in via preliminare dichiarato la decadenza dall’impugnazione sul seguente, erroneo presupposto: “Il trasferimento del nuovo domicilio del difensore dell’omissis risulta, dunque, verificato dall’appellante attraverso una visura estratta dal COA di Roma il 7.10.2016, in epoca ampiamente successiva alla notifica dell’atto di appello avvenuta a mezzo del servizio postale in data 11.5.2016“; e, ritenendo di dare applicazione al principio di diritto affermato da Cass. n. 16943 del 2018, ha ritenuto tardivo l’appello, in quanto l’appellante, appreso dell’esito negativo della prima notifica, non aveva riattivato il processo notificatorio entro il termine ragionevolmente contenuto, individuato in via interpretativa dalla più recente giurisprudenza nell’intervallo temporale pari alla metà dei termini indicati nell’art. 325 c.p.c.. In senso contrario, occorre osservare che: a) la sentenza di primo grado fu pronunziata tra più parti in causa inscindibile, in quanto sussiste del D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 144, comma 3 (c.d. “Codice delle Assicurazioni“) litisconsorzio necessario tra l’impresa di assicurazione e il responsabile del danno; b) in cause inscindibili, l’art. 331 c.p.c., impone al giudice del gravame di disporre l’integrazione del contraddittorio allorché la sentenza pronunciata tra più parti non è stata impugnata nei confronti di tutte, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta (e, se necessario, l’udienza di comparizione). Orbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado del giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado del giudizio (art. 331 c.p.c.) (Cass. 26/01/2010, n. 1535; Cass. 15/04/2010, n. 9046; Cass. 19/04/2016, n. 7732). Anche di recente questa Corte ha avuto modo di affermare che: “Posto che sono inscindibili anche le cause in cui il litisconsorzio necessario è processuale, cioè quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, la mancata impugnazione della sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del Giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa” (Cass. n. 21418/2021). In definitiva, il Tribunale di Tivoli, dopo aver correttamente disposto l’integrazione del contraddittorio autorizzando il richiedente a procedere alla notificazione, contraddicendo sé stesso ha poi erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, mentre, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, avrebbe potuto accedere a tale declaratoria soltanto in caso di mancato o tardivo rinnovo della notifica dell’appello al litisconsorte necessario omissis Assicurazioni S.p.a.. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, perché decida il merito del gravame e ad esito provveda sulle spese anche con riguardo a quelle relative al presente giudizio di legittimità. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso e, per l’effetto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, perché decida il merito del gravame e provveda anche con riguardo alle spese del presente giudizio di legittimità.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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