In tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 39 del 1977.
NDR: in tal senso Cass. 22/06/2018, n.16506.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 30.5.2023, n. 1754
…omissis…
Risulta provato documentalmente che la sig.ra BB, in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione sentenza n. 25049/2013, agiva contro l’Avv. — per essere risarcita del danno subito a causa dell’azione tardivamente proposta avanti al Tribunale di Milano, deducendo la responsabilità professionale del suo procuratore.
Il sinistro veniva gestito dalla medesima società di assicurazione UU Assicurazioni S.p.A., oggi parte convenuta nel giudizio, e la procedura si concludeva con la sottoscrizione di un atto di transazione mediante il quale veniva riconosciuto alla sig.ra BB l’importo di € 70.000 a titolo di responsabilità professionale del legale assicurato.
Secondo l’appellante in via incidentale, avendo già la BB ottenuto il ristoro del danno patrimoniale sofferto dalla tardiva proposizione della domanda avanti al Tribunale di Milano dall’assicurazione del proprio procuratore, non avrebbe potuto proporre la domanda avente ad oggetto il presunto medesimo risarcimento e, quindi, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’azione proposta.
In primo luogo, si osserva che nessuna sentenza risulta passata in giudicato relativa al diritto al risarcimento per danno patrimoniale da lucro cessante, lamentato dalla BB.
In secondo luogo, si rileva che l’oggetto del contendere avanti a questa Corte concerne la errata valutazione della sentenza n. 2467/2020 della Corte di Appello in ordine alla mancanza di prova del danno da lucro cessante, ex art. 2043 c.c., sofferto dalla BB in conseguenza del sinistro mortale della figlia, socia dell’impresa familiare.
Il titolo per il quale la sig.ra BB ha agito nei confronti del suo procuratore, con conseguente transazione, è assolutamente diverso da quello per cui agisce nel presente giudizio.
Nel caso della domanda proposta nei confronti del professionista, per aver proposto tardivamente la domanda di risarcimento del danno da perdita di reddito di impresa, venendo meno alla propria diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c. il fatto contestato è un inadempimento a un mandato professionale mentre, nel caso del (qui) richiesto risarcimento da lucro cessante, si tratta di risarcimento da illecito extracontrattuale nei confronti del conducente di un’auto.
Il fatto, poi, che la Compagnia di assicurazione abbia ritenuto di transigere la controversia con la BB senza che vi fosse alcun danno effettivo (come sostenuto dalla stessa UU), relativamente alla responsabilità professionale del suo assicurato, appare circostanza estranea al presente procedimento avente ad oggetto (solo) la perdita di reddito personale prodotto dall’attività dell’impresa causato dalla morte della figlia e socia, ad opera di omissis.
La differente natura dei due crediti esclude, pertanto, che gli stessi possano compensarsi in base al principio della compensatio lucri cum damno: quest’ultimo, infatti, troverebbe applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti ma così non è (Corte Cass., sez. civ. n. 1135 del 10.2.1999).
A tal riguardo di recente, la Corte di Cassazione ha chiarito che: «la c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sè, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno) non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento» (Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, n.3689).
In conclusione, il risarcimento ottenuto dalla Compagnia di Assicurazione per responsabilità professionale e l’odierna domanda risarcitoria non sono valutabili in termini di “conseguenza immediata e diretta” dall’identico fatto generatore dell‘illecito ed assolvono diverse funzioni di garantire alla BB un ristoro per diverse conseguenze pregiudizievoli, morali e materiali, patite: una derivante da un illecito extracontrattuale (sinistro stradale), l’altra da un inadempimento contrattuale (responsabilità professionale).
La signora BB l’omessa ammissione delle prove testimoniali, articolate in primo grado e reiterate in appello.
La Corte osserva.
L’attrice in riassunzione, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, non ha articolato istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, né richiamato le istanze istruttorie svolte in sede di memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., in sede di scritti conclusivi di primo grado.
Dunque, le istanze istruttorie sul danno da lucro cessante svolte nel primo appello (deciso con sentenza n. 2467 del 2.10.2020) e ribadite in questa sede sono, comunque, inammissibili perché rinunciate. Infatti, l’istanza non accolta e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni si intende tacitamente rinunciata (Cass. civile n.10748/2012; n 3229/2019; n. 22882/2019).
In ogni caso, per completezza di esame, con memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 2, che qui si riporta integralmente, la signora BB, chiedeva «l’ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: omissis».
Tali elementi probatori si limitano a confermare la rilevanza dell’attività di BB, il suo ruolo attivo e fondamentale, nell’impresa familiare costituita dalle due donne.
Come statuito dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2467 del 2.10.2020, sul punto (danno emergente) passata in giudicato, tale ruolo-tenuto conto dell’oggetto dell’impresa familiare (assemblaggi e cablaggi su beni di terzi)-poteva ragionevolmente essere ricoperto anche da terzi soggetti, non risultando provato il nesso causale tra la morte della figlia e il danno emergente.
Infatti, il decesso di un socio di un’impresa familiare non determina, ipso facto, il sorgere del diritto al risarcimento del danno patrimoniale.
Vero è che il venire meno improvvisamente e definitivamente di uno dei due soci costituisce fattore che obiettivamente non può non incidere negativamente nell’immediatezza dei fatti.
Questa situazione -in altri termini- può (in astratto) comportare una momentanea perdita di reddito da parte del socio superstite, per il fatto di essersi trovato improvvisamente solo e con la necessità di riorganizzarsi, vuoi per sostituire il socio, vuoi per organizzare la sua attività artigianale a titolo individuale.
Questa situazione momentanea di perdita di reddito, oggetto della domanda proposta a questa Corte, non è stata peraltro dimostrata nel caso concreto.
Infatti, la difesa dell’attrice in riassunzione per fornire la prova del danno da lucro cessante ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative all’anno 1997, 1998, 1999 e 2000, che non evidenziano alcuna flessione di reddito dell’anno 2000 rispetto agli anni precedenti.
Il risarcimento del danno da lucro cessante non può essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell’esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di risarcimento del danno, con particolare riferimento alla componente del lucro cessante, vale a dire del mancato guadagno patito dal soggetto che subisce il danno. Si tratta dell’ordinanza n. 5616 dell’ 8 marzo 2018, nella quale i giudici di legittimità chiariscono che serve una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità.
La Suprema Corte ha poi precisato che, in tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 39 del 1977 (Cassazione civile sez. VI, 22/06/2018, n.16506).
Come detto, dalla documentazione prodotta dalla parte attrice in riassunzione è emerso in modo incontrovertibile che il reddito della signora BB, dopo la morte della figlia non è affatto diminuito.
Infatti, dalla dichiarazione dei redditi UNICO 1998, prodotta dalla BB, emerge che nel 1997 il suo reddito imponibile era pari a lire 16.581,00.
Dalla dichiarazione dei redditi UNICO 1999, prodotta in atti, emerge che nel 1998 il suo reddito imponibile era pari a lire 99.026,00.
Dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2000, emerge che nel 1999 il suo reddito imponibile era pari a lire 64.098,00.
Infine, dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2001, prodotta dalla BB, emerge che nel 2000 il proprio reddito imponibile era pari a lire 67.870,870.
Si ricorda che l’impresa familiare fu costituita il 21.12.1998 e che la giovane BB morì tragicamente il 30.1.2000, sicchè potè lavorare solo alcuni giorni di gennaio 2000.
Come statuito dalla Corte di Cassazione del rinvio, stante il rigetto della domanda risarcitoria per il danno emergente da perdita della continuità aziendale, questa Corte deve limitarsi a valutare se vi sia stata una perdita “di reddito nell’impresa familiare nell’immediato periodo post mortem”.
Tale perdita economica evidentemente non vi è stata; anzi nel “primo anno” subito dopo la morte della giovane imprenditrice il reddito di impresa della signora BB è cresciuto, nonostante la mancata collaborazione della BB per 11 mesi, sui dodici presi come riferimento dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2000.
Parte attrice in riassunzione non ha, peraltro, prodotto alcuna dichiarazione dei redditi degli anni successivi al 2000.
Solo per completezza di esame, si osserva che le argomentazioni relative al fatturato aziendale (che dopo la morte di BB diminuirebbe drasticamente) così come le pagine prodotte del conto economico dell’impresa familiare e le dichiarazioni periodiche Iva (che attesterebbero i diminuiti volumi degli affari), nulla provano sulla perdita di reddito da parte della madre di BB. Il fatturato, infatti, non è notoriamente indice univoco del reddito percepito dai soci di un’impresa.
Si ripete, che proprio “nell’immediato periodo post mortem” (valutato da questa Corte ragionevolmente in 11 mesi) il reddito percepito da omissis BB aumentò e non diminuì, come comprovato dal modello Unico 2001 (dalla stessa prodotto).
Da quanto precede consegue il rigetto della domanda risarcitoria da lucro cessante proposta dall’attrice in riassunzione, per mancanza di prova di detto danno, con la conferma della sentenza di primo grado.
Parte odierna attrice in riassunzione -ferma restando la statuizione della Corte d’Appello cassata in punto spese, in assenza di riforma della sentenza di primo grado da parte di questa Corte- risultando soccombente nel presente procedimento deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti alla Suprema Corte e di quello in riassunzione avanti a questa Corte.
Le spese del procedimento avanti alla Suprema Corte di Cassazione e quelle del presente procedimento, devono essere liquidate ex D.M. 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria avanti a questa Corte d’appello, tenuto conto del valore della lite (€ 553.282,29 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio in riassunzione proposto da omissis BB, a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 1111 del 14.1.2022, resa nel giudizio , che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2467 del 2.10.2020 e rinviato, per la prosecuzione del giudizio, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, rigetta la domanda proposta dall’attrice in riassunzione di riconoscimento del danno dal lucro cessante e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 3075/2019; condanna omissis BB al pagamento delle spese processuali in favore di UU AS..NI SPA, liquidate per il procedimento in Cassazione in Euro 14.000,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali; per il procedimento avanti a questa Corte di appello in Euro 18.511,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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