Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
Oggetto giuridico della tutela apprestata dall’art. 572 c.p. non è solo l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori o violenti, ma anche la difesa della incolumità fisica o psichica dei suoi membri e la salvaguardia dello sviluppo della loro personalità nella comunità familiare. La condotta di maltrattamenti non è descritta dalla norma trattandosi di un reato a forma libera che può consistere in sofferenze fisiche (percosse, lesioni, privazioni) o sofferenze morali (atti di scherno o disprezzo, umiliazione, gelosia oppressiva, controllo pressante). Il delitto è integrato anche da condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni esistenziali della vittima. È il tipico caso della badante di persona disabile che tenga questa in una condizione di scarsità di cibo e di mancanza di igiene. Il reato è necessariamente abituale poiché richiede la reiterazione di atti lesivi dell’integrità fisica o psichica tale da determinare uno stabile stato di sofferenza in chi li subisce. Il numero minimo di fatti sufficienti ad integrare la condotta vessatoria è affidato all’interpretazione del giudice. Il dolo è generico. L’abitualità del reato comporta che l’elemento psicologico consiste nella consapevolezza dell’agente di provocare una protratta condizione di sofferenza nella vittima, quale effetto della propria persistente condotta vessatoria. Esaminiamo i principali interventi di riforma che hanno interessato la fattispecie. Si consideri, in primo luogo, la l. n. 172 del 2012. Con tale intervento di riforma sono state aumentate le pene previste per il reato di cui all’articolo 572 c.p. La l. 172/2012, ha inserito tra le vittime anche i conviventi. Anche il coniuge separato può essere soggetto passivo del reato in quanto la separazione non fa venire meno gli obblighi di rispetto reciproco, morale e materiale, che traggono origine dal vincolo coniugale (Cass. pen., Sez. VI, 12 giugno 2013, n. 50333). Invece le condotte vessatorie commesse nei confronti del coniuge divorziato esulano dal delitto e oggi vengono ricondotte negli atti persecutori aggravati (art. 612-bis,comma 2, c.p.), in quanto con il divorzio viene meno la comunità familiare, a meno che tra la vittima e l’agente persistano, in concreto, gli stessi legami abituali di tipo domestico. Con la già citata legge n. 172 del 1° ottobre 2012, inoltre, l’attività commessa nei confronti di un infra-quattordicenne è divenuta una delle circostanze aggravanti ad effetto comune nel comma 2 dell’articolo 572 c.p. Successivamente, l’articolo 1 del decreto-legge del 14 agosto del 2013 n. 93, convertito poi in legge il 15 ottobre 2013 n. 119, ha modificato il secondo comma dell’art. 572 c.p., prevedendo che la circostanza aggravante, di cui al citato comma, si configuri non più solo quando il fatto sia commesso in danno di un minore di anni 14, ma anche quando venga commesso in danno o in presenza di un minore di anni 18 ovvero in danno di una donna in stato di gravidanza. Tale intervento di riforma ha portato, quindi, all’introduzione di un’ulteriore aggravante che si configura quando il fatto di reato viene commesso non direttamente nei confronti del minore, ma in sua presenza, essendo esso costretto ad assistere a scene di maltrattamento, ad esempio nei confronti della madre. Gli articoli 2 e 8, comma 2, della legge n. 119, del 15 ottobre 2013, hanno altresì modificato il codice di procedura penale, rafforzando il contrasto al reato di maltrattamenti in famiglia e la tutela della vittima dal delitto di cui all’art. 572 c.p. In particolare, l’art. 572 c.p. è stato introdotto nel novero dei reati per i quali è previsto che la polizia giudiziaria, a fini dell’accertamento del delitto, abbia l’obbligo di farsi affiancare da esperti psicologi e psichiatri, nominati dal P.M., per acquisire sommarie informazioni dai soggetti minori. La legge “Codice Rosso” n. 69 del 19 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, ha infatti (tra l’altro) riformato, a partire dal 9 agosto 2019, l’articolo 572 c.p. La L. 69/2019 è intervenuta sul delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi prevedendo innanzitutto un aumento di pena, per cui la reclusione da 2 a 6 anni è stata sostituita con quella della reclusione da 3 a 7 anni.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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