Il principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché la mancata allegazione del preciso luogo in cui si sarebbe verificato un sinistro stradale, dal quale l’attore sostiene di aver riportato danni, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il reale accadimento di tale evento, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l’onere di allegare il fatto costitutivo dell’avversa pretesa.
NDR: in tal senso Cass. 3023/2016.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 14.7.2023, n. 5125
…omissis…
Gli appellanti indicati in epigrafe di entrambi i giudizi riuniti avevano adito il Tribunale di Roma riferendo di avere prestato servizio presso diverse Aziende sanitarie/ospedaliere locali per un periodo di ore settimanali – specificamente indicato per ciascuno – eccedente rispetto a quello previsto dall’art. 6, par. 2, della Direttiva del Consiglio 93/104 e dall’art. 6, lett. b), della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88 e di non aver goduto dei riposi minimi giornalieri (art. 3 Dir. 03/88) e settimanali (art. 5 Dir. 03/88) previsti dalla normativa UE.
Hanno lamentato la violazione da parte dello Stato italiano della normativa sovranazionale citata, in particolare a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 244/2007 (art. 3, comma 85) e del d. l. n. 112/2008 (art. 41, comma 13), che hanno introdotto deroghe alla tutela riconosciuta alla generalità dei lavoratori, sul piano del diritto interno, dal d. lgs. n. 66/2003. A suffragio di tale affermazione hanno richiamato alcune pronunce della Corte di Giustizia UE, nonché la formale lettera di messa in mora (prodromica al successivo deferimento alla CGUE) con la quale la Commissione europea aveva contestato la mancata applicazione della Direttiva 2003/88 per quanto concerne gli orari di lavoro e i tempi di riposo del personale medico e sanitario inquadrato in qualifiche dirigenziali.
Richiamate le principali decisioni della Corte di Giustizia in merito al risarcimento dei danni ai singoli da parte degli Stati membri per violazione del diritto UE, hanno ritenuto sussistenti, nel caso in esame, le condizioni fissate dalla giurisprudenza sovranazionale affinché sorga il diritto in esame.
Ha. concluso, pertanto, chiedendo di accertare la violazione, da parte dello Stato italiano, delle seguenti disposizioni della citata Direttiva: a) l’art. 3 in materia di riposo giornaliero, b) l’art. 5 in materia di riposo settimanale; c) l’art. 6 in materia di orario massimo settimanale medio.
Il Tribunale con sentenza n. 3780/2020 ha rigettato le domande attoree.
Gli appellanti hanno ritenuto errata la valutazione di liceità della condotta dello Stato. Le amministrazioni appellate avrebbero violato gli obblighi comunitari, per non aver attuato nei confronti della categoria a cui appartengono gli appellanti la normativa comunitaria indicata negli atti di causa.
L’appello è infondato.
Ritiene la Corte che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (ex plurimis Cass. 12002/2014: “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
Rilievo assorbente ha il difetto di prova delle modalità di svolgimento dell’attività da parte degli specializzandi.
Al di là delle deduzioni contenute nei prospetti, del tutto generici in quanto contenenti dati di sintesi di tutta l’attività prestata da ciascun specializzando presso singole ASL, difetta una prospettazione analitica da parte di ciascun medico delle modalità di svolgimento dell’attività svolta presso ogni singola Asl.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che non potrebbe trovare applicazione il principio della non contestazione.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20525/2020 “L’operatività del principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all’onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione.
Con l’ordinanza 26908/2020 la Corte di Cassazione ha affermato: “Il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull’attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata.”
Con la sentenza 3023/2016 la Corte di Cassazione ha ancora affermato: “Il principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché la mancata allegazione del preciso luogo in cui si sarebbe verificato un sinistro stradale, dal quale l’attore sostiene di aver riportato danni, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il reale accadimento di tale evento, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l’onere di allegare il fatto costitutivo dell’avversa pretesa.”
Sotto altro profilo si osserva che in ogni caso non può trovare applicazione il principio della non contestazione, posto che il fondamento di fatto della pretesa non è costituito da un elemento singolo e specifico, ma dalle modalità di svolgimento di un’attività che avrebbe dovuto essere compiutamente allegata e dimostrata.
Il che esclude in radice la prova di un danno eziologicamente dipendente dall’asserita violazione di direttive comunitarie.
L’allegazione dei danni subiti è infatti del tutto generica.
Nella fattispecie in esame sotto altro ulteriore profilo non poteva certo procedersi a liquidazione equitativa non avendo l’appellante fornito gli elementi parametrici per la liquidazione ex art. 1226 c.c.
A tale proposito si richiamano da ultimo Cass. 4534/2017 ( “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dal proprietario di un appartamento, “per diminuita godibilità del bene”, in conseguenza di un allagamento proveniente da un appartamento sovrastante, in assenza di prova di tale pregiudizio)” e Cass.127/2016 ( L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.”
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e condanna gli appellanti del giudizio alla rifusione delle spese del grado in favore delle Amministrazioni appellate, che liquida in € 30.000,00 per compensi, e omissis alla rifusione delle spese del grado in favore delle Amministrazioni appellate, che liquida in € 3.000,00 per compensi.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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