Va confermato che la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al soggetto interessato rappresenta una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l’illegittimità dell’atto, alla quale peraltro è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa competente.
NDR: in tal senso, in tema di mancata indicazione del responsabile del procedimento con riferimento particolare al verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, Cass., n. 9263 del 25 giugno 2002.
Tribunale di Roma, sentenza del 29.5.2023, n. 8435
…omissis…
L’opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti appresso specificati.
Si osserva preliminarmente che tutti i motivi di illegittimità del provvedimento opposto risultano infondati.
In ordine alla doglianza afferente la violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990 sulla ritenuta inidoneità ed insufficienza della motivazione dell’avviso opposto se ne rileva l’infondatezza atteso che dalla lettura dello stesso emerge chiaramente che l’avviso non integra una ingiunzione di pagamento dotata di efficacia esecutiva emessa dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di recuperare coattivamente il credito, bensì rappresenta una mera costituzione in mora, contenente esclusivamente l’avvertimento della somma da pagare ed avente effetti interruttivi della prescrizione. Tale atto, si ribadisce, è privo di forza esecutiva e non intima il pagamento di sanzioni né risulta adottato ai sensi dell’art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 634.
Ne deriva che l’azione esercitata dall’attore non può essere qualificata come opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, ovvero ex L. n. 689/81, volta ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, bensì come azione di mero accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall’amministrazione nell’atto di messa in mora.
Del pari infondata, defatigatoria e smentita per tabulas l’eccezione di difetto di esplicita indicazione di un effettivo responsabile del procedimento in violazione della L. 241/90, perché normativa non applicabile al caso di specie. Al riguardo, per costante giurisprudenza difatti, la legge n. 689/81 costituisce una lex specialis rispetto alla n. 241/90 lex generalis. Al riguardo deve essere precisato che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non è motivo di illegittimità del provvedimento dovendosi in tal caso ritenere che il responsabile è il dirigente dell’unità organizzativa competente, sul tema la giurisprudenza è stata chiamata più volte ad interpretare l’articolo 5 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle disposizioni che, in alcuni settori specifici, prevedono che sia indicato il responsabile del procedimento senza tuttavia precisare se il predetto adempimento sia previsto o meno “a pena di nullità” dell’atto.
I Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione si sono espressi nel senso che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non si configura come vizio invalidante dell’atto; “la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al soggetto interessato rappresenta una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l’illegittimità dell’atto, alla quale peraltro è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa competente” (TAR del La., n. 6998 del 26 luglio 2007; in senso conforme, TAR della Campania, n. 6137 del 13 giugno 2007; Consiglio di Stato n. 974 del 1° marzo 2006; Cass. n. 22197 del 24 novembre 2004. Per la giurisprudenza di legittimità, si veda, ex plurimis in tema di mancata indicazione del responsabile del procedimento con riferimento particolare al verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, Cass., sez. I, n. 9263 del 25 giugno 2002).
Dall’esame della documentazione prodotta da Roma Capitale si riscontra, inoltre, come debba ritenersi destituita di fondamento l’eccepita inosservanza dei termini e delle condizioni previste dall’art. 14-bis del Regolamento COSAP del Comune di Roma rammentando che il termine stabilito dal Regolamento COSAP (per la trasmissione, entro il giorno successivo all’accertamento del rapporto contenente gli estremi dell’occupazione abusiva all’ufficio competente in materia di riscossione dell’indennità) è da ritenersi meramente ordinatorio, in quanto riguardante la trasmissione di un atto endoprocedimentale non avente alcuna rilevanza esterna, osservando, peraltro, che nella fattispecie in esame non è in predicato il procedimento sanzionatorio (di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 14-bis della Delibera C.C. 119/2005) ma una richiesta di pagamento di indennità di occupazione abusiva che non postula alcuna notificazione prodromica del verbale di accertamento, soggiacendo alla sequenza procedimentale di cui ai commi da 6 a 10 dell’art. 14-bis della predetta Delibera e che scaturisce dal rapporto contenente gli estremi dell’occupazione abusiva all’ufficio competente in materia di riscossione dell’indennità, indicato al comma 3.
Al riguardo, ed entrando anche nel merito, a fronte di una occupazione abusiva l’Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone Comunale richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
Il Regolamento Comunale cumula in una unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell’indennità di occupazione abusiva (art. 14-bis Regolamento Comunale Delibera Comunale n. 117/1998, tanto l’indennità e sanzione per occupazione abusiva). L’importo dell’occupazione abusiva è determinato avuto riguardo al canone per l’occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento”per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%“) rammentando che il referente normativo della presente controversia è l’art. 63 del D.Lgs n. 446/97, art. 14 e 17 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/98 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 992/2000, precisando che la predetta normativa oltre a consentire all’Ente di applicare alle occupazioni abusive un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento (considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile), attribuisce al Comune il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare della somma come sopra determinata, né superiore al doppio della stessa.
La disciplina in esame, in sostanza, con specifico riferimento all’abusiva occupazione di suolo Comunale senza la necessaria autorizzazione attribuisce al Comune: a) il potere di recuperare la diminuzione patrimoniale subita per il mancato sfruttamento del bene richiedendo all’autore dell’illecito il pagamento di un importo corrispondente al canone che l’Ente territoriale avrebbe conseguito dalla concessione in uso esclusivo; b) il potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria per l’illecito perpetrato con l’occupazione sine titulo.
Giova, infine, rammentare che qualunque contestazione afferente le modalità, le circostanze ed il merito dei verbali di accertamento, posti a base dei provvedimenti impugnati, postula unicamente l’esperimento della querela di falso, attesa la valenza fidefaciente (ex multis Cass. civ. 3/12/2002 n. 1716; 8/3/2000 n. 3350; 10/4/1999 n. 3522) delle attestazioni riportate e redatte da pubblici ufficiali, in cui si sono riscontrate tutte le irregolarità evidenziate, dovendo pertanto ritenersi integrati gli estremi dell’illecito amministrativo da ritenersi definitivo e sul quale ogni rilevo o censura risulta preclusa al giudice, in mancanza di specifica istanza di esperimento del predetto mezzo istruttorio.
Occorre altresì precisare che laddove il ricorso proposto, formuli eccezioni di illegittimità dell’accertamento, e/o inesistenza dei verbali di contravvenzione amministrativa da cui far discendere la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inesistenza dell’ordinanza ingiunzione di pagamento opposta è, ai sensi dell’art. 22 Legge 689/81, inammissibile.
Nondimeno, per quanto attiene l’Avviso oggetto della presente opposizione, rileva il giudicante che la quantificazione della somma commisurata su 31 giorni di occupazione è avvenuta in base al criterio di cui dell’art. 14-bis punto 1, del regolamento Comunale, che, si rammenta, corrispondente al criterio legale dispone: “le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale” (art. 63 , secondo comma, lett. g) della legge n. 446 del 1997) confermata nel regolamento comunale, precisando che la presunzione della durata dell’occupazione è relativa e dunque suscettibile di essere superata da una prova contraria (art. 14-bis punto 1, del regolamento Comunale).
Al riguardo, veniva pertanto svolta prova orale sui capitoli ammessi di cui alla memoria istruttoria: omissis.
Ritenendo, all’esito che sia stata raggiunta la prova di limitare l’occupazione abusiva al solo giorno dell’accertamento svolto e che, pertanto, l’Amministrazione comunale debba provvedere al ricalcolo dell’importo richiesto nella misura di un (1) giorno di effettiva occupazione ed in tali limiti debba ritenersi modificato l’avviso opposto.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale omissis accoglie parzialmente l’opposizione e per l’effetto dispone che a cura dell’Amministrazione comunale si provveda al ricalcolo dell’importo richiesto con l’avviso di pagamento omissis; spese compensate.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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