In tema di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del terzo trasportato di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, va confermato che tale omissione configura un’ipotesi di cooperazione del danneggiato stesso nell’azione produttiva dell’evento, rilevante quindi ai sensi dell’art. 1227 c.c.
NDR: in tal senso Cass. 22/06/2020 n. 12109, 27/03/2019 n. 8443, 30/01/2019 n. 2531 28/08/2007 n. 18177 e 11/03/2004 n. 4993.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 22.9.2023, n. 27193
…omissis…
Fatti di causa
1. Nel —, C.G., avendo riportato lesioni fisiche in un sinistro stradale, conveniva innanzi al Tribunale di Ragusa, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, il conducente e il proprietario del veicolo su cui viaggiava, rispettivamente Ca.An. e Ro., nonché la compagnia AA Assicurazioni S.p.a., per sentirne accertare la responsabilità e, così, pronunciare la condanna in solido al risarcimento dei danni, indicati in Euro 457.213,48 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. In particolare, deduceva che: (i) l’—, quale terzo trasportato di una Punto, rimaneva coinvolta in un incidente sulla Strada Provinciale —, provocato da R.F., il quale perdeva il controllo della sua autovettura, invadendo l’opposta corsia ed andando ad urtare la Punto; (ii) in sede stragiudiziale, l’AA aveva versato alla C. la somma di Euro 10.000,00, ritenuta però insufficiente e quindi trattenuta come acconto. Costituendosi in giudizio la compagnia, in via preliminare, eccepiva il difetto di contraddittorio per mancata vocatio in ius del proprietario della Punto. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa attorea, non essendo le denunciate lesioni tutte riconducibili all’incidente; quanto al danno, rilevava che la C., per il medesimo incidente, riceveva dall’INAIL una rendita per invalidità, con conseguente diritto al solo danno differenziale. In subordine, chiedeva il riconoscimento di un concorso di colpa del passeggero per mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Ca.An. e Ro. rimanevano contumaci. Il Tribunale di Ragusa ordinava la chiamata in causa del R., il quale, nel costituirsi, contestava l’ammissibilità e la fondatezza di tale chiamata, chiedendo l’estromissione dal giudizio. In ogni caso, di essere autorizzato a chiamare la sua assicurazione, Allianz Assicurazioni s.p.a. che poi, seppur regolarmente citata, rimaneva contumace. All’esito dell’istruttoria, durante la quale veniva espletata consulenza medico-legale sui danni fisici lamentati dalla C., il Tribunale, dopo aver respinto la richiesta di rinnovo della CTU, con sentenza n. 723, depositata in data 13.06.2017, non accoglieva la domanda risarcitoria, ritenendo congrua la somma già versata dalla compagnia, in quanto alcune lesioni erano incompatibili con il prescritto uso della cintura di sicurezza. Quindi, condannava parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti, nonché a quelle della consulenza tecnica d’ufficio. 2. La C. proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della decisione di primo grado. 2.1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2127/2019 del 4 ottobre 2019, confermava la decisione di primo grado e respingeva l’appello, non ritenendo necessario disporre nuovi accertamenti tecnici, atteso che gli esiti del giudizio INAIL erano ininfluenti, stante la diversità di parti e di causa petendi e differenti responsabilità, tenuto conto che il giudizio de quo si estendeva a profili diversi da quelli assicurativi-previdenziali per i danni patiti nell’esercizio (e/o in funzione) dell’attività lavorativa. Osservava, poi, il Collegio che l’ente pubblico è titolare di azione di regresso, per quanto di competenza, nei confronti dei soggetti responsabili del danno e dei soggetti che garantiscono i primi in virtù di un rapporto assicurativo, una sostituzione “ex lege” nella posizione giuridica del danneggiato e nella titolarità della relativa azione, che non può dar luogo a una duplicazione del risarcimento. La Corte d’appello, quindi, ha condiviso la determinazione del danno operata dal Tribunale, avuto riguardo ai criteri e alle tabelle adoperate. Il contrasto con le risultanze della consulenza medico-legale di parte appellante derivava da una sopravvalutazione delle conseguenze dell’urto sulla C. e, in particolare dall’esclusione di responsabilità della medesima per il mancato uso delle cinture di sicurezza; oltre alla considerazione di patologie che mal si conciliano con il trauma derivato dall’urto tra le auto in questione”. Sulla specifica questione dell’uso delle cinture di sicurezza, il Collegio ha rilevato che: (a) “gli accertamenti tecnici in ordine all’esito cicatriziale all’emivolto destro con residua ptosi palpebrale depongono nel senso del mancato uso del predetto dispositivo. Esso, infatti, avrebbe evitato il trauma al viso, trattenendo il corpo nel suo complesso nell’ambito del contraccolpo derivante dall’urto, e, quindi, evitando gli effetti della forza cinetica impressagli, che lo ha spinto verso le strutture interne dell’auto”. Del resto, l’appellante non ha fornito alcuna prova contraria, non assolvendo all’onere probatorio a suo carico; (b) non era configurabile alcuna responsabilità del conducente o del proprietario della Fiat Punto, perché vi è un “obbligo, sancito e sanzionato dal C.d.S., di far uso del dispositivo in parola nella circolazione stradale” e “non è rinvenibile alcun poter coercitivo al riguardo in capo al conducente o al proprietario del veicolo (entrambi presenti al momento del sinistro) nei confronti di coloro che risultino riottosi o inadempienti, in quanto ogni soggetto, specie se maggiorenne, è responsabile del proprio comportamento”. Anche con riguardo alle risultanze della CTU, il Collegio ha ritenuto di “escludere dai danni connessi all’incidente stradale de quo altre lesioni, quali l’ipoacusia, la disfagia, nonché le patologie afferenti in generale all’apparato vertebrale per mancanza di prova del nesso di casualità diretto con il trauma fisico derivante dall’urto a seguito del sinistro de quo, non essendo le stesse compatibili con il tipo di trauma subito dalla C.. Il ridimensionamento dell’ambito certo (perché dimostrato dai riscontri obiettivi in atti, rispetto alle pretese avanzate dall’appellante) del danno (quale conseguenza diretta dell’incidente stradale non ascrivibile alla responsabilità della C.) deriva dall’esauriente supporto degli accertamenti medico-legali del CTU nominato in primo grado, anche con riferimento a quelli prodotti dalla medesima parte. Quest’ultimi, infatti, indicano, quali conseguenze dell’incidente, patologie non compatibili con il tipo di urto tra i mezzi e il trauma subito, senza fornire dimostrazione del nesso di casualità necessario alla loro ricomprensione di tali patologie tra i danni direttamente collegati al sinistro stradale in oggetto”. Su tali basi, ha confermato la statuizione emessa in primo grado sul risarcimento riconosciuto alla C. e sull’importo del ristoro dei danni corrispostole dalla AA Assicurazioni S.p.a.. Infine, relativamente alle spese processuali liquidate in primo grado, il Collegio ha osservato che è diretta conseguenza dell’entità della pretesa risarcitoria avanza dall’appellante. E la sua condanna alla refusione delle spese sopportate dal R., chiamato in causa nel primo grado del giudizio, “deriva dall’applicazione del principio circa l’attribuzione, al soggetto che ha instaurato il giudizio ed è rimasto soccombente, delle spese sopportate anche da chi sia stato evocato nel processo da altri parti o iussu iudicis”. 3. Avverso tale sentenza la C. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria. AA Assicurazioni S.p.a. resiste con controricorso. 3.1. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.Ragioni della decisione
4.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2”: la decisione impugnata sarebbe viziata da motivazione apparente, avendo la Corte aderito acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica di primo grado, senza motivare la sua decisione. 4.2. Con il secondo motivo oppone la “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultra e/o extrapetizione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello avrebbe errato nel non disporre il rinnovo della CTU, ritenendo il giudizio contro l’INAIL irrilevante per diversità di parti, causa petendi, parametri di riferimenti e valutazione del danno; una tale motivazione sarebbe illogica ed incomprensibile attesa la discrasia esistente tra le valutazioni delle medesime lesioni da parte di due consulenti tecnici (in primo grado e nel giudizio INAIL). 4.3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza per “violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 1227 c.c. e art. 2054 c.c., comma 1, e art. 141 cod. ass. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non sussistere un diritto della terza trasportata al risarcimento per danno estetico, ritenendo le relative lesioni incompatibili con il corretto uso della cintura di sicurezza. Altrettanto erroneamente, l’onere probatorio sarebbe stato posto sulla terza trasportata, mentre graverebbe sul conducente. 4.4. Infine, con il quarto motivo, si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 91 e 102 c.p.c. e art. 141 Cod. Ass. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la statuizione di seconde cure avrebbe erroneamente confermato la condanna della C. al pagamento delle spese legali di primo grado nei confronti del conducente del veicolo antagonista, quando il Tribunale ne aveva disposto la chiamata in causa. Inoltre, avendo la terza trasportata agito ex art. 141 Codice Assicurazioni, solo la compagnia assicurativa del vettore avrebbe dovuto essere chiamata. 5. Alla disamina dei motivi va premesso che nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione la funzione delle memorie illustrative è solo quella di chiarire e delucidare le ragioni già debitamente indicate nel ricorso (Cass. S.U. n. 27843/2019, richiamata da Cass. civ., n. 14098/2020), con l’ovvia conseguenza che detti atti non possono sanare o integrare motivi originariamente inammissibili contenuti nel ricorso (Cass., nn. 3780/2015; 26670/2014; 17603/2011; 7260/2005, richiamate da Cass. civ., n. 14098/2020). E ciò in considerazione del fatto che le memorie in questione non possono sostituirsi quoad effectum ai motivi di ricorso (Cass., nn. 8749/2011; 7237/2006; 7260/2005; Cass., S.U., n. 4445/1997, richiamate da Cass. civ., n. 30760/2018). 6. Ciò posto, i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché connessi giuridicamente e logicamente, sono inammissibili per più profili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente, che denuncia un error in procedendo, ha l’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata. Tale onere costituisce condizione di ammissibilità del ricorso e, secondo altrettanto pacifico indirizzo giurisprudenziale, non può essere assolto per relationem con un generico rinvio agli atti del giudizio di appello, dovendo il ricorrente indicare, in modo puntuale, “gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione” (v. Cass., Sez. lav., Ord., 6/07/2023, n. 19209; Cass., Sez. III, Ord., 31/05/2023, n. 15442; Cass., Sez. I, Ord., 4/05/2023, n. 11716; Cass., Sez. V, Sent., 24/03/2023, n. 8472; Cass., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342). Nella fattispecie, le censure mosse alla sentenza impugnata (la ricorrenza di una importante differenza tra gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio resa nel giudizio contro l’INAIL e quelli in primo grado) incorrono nella violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perché evocano, senza soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso, documenti che, per la parte d’interesse in questa sede, non sono stati debitamente riprodotti nel ricorso, mancano puntuali indicazioni della sede processuale in cui sono stati prodotti, come pure la trascrizione del loro contenuto, anche delle sole parti ritenute rilevanti. Mancanze queste che rendono il ricorso inammissibile (sul punto, cfr. Cass., Sez. III, Ord., 30/05/2023, n. 15264; Cass., Sez. III, Ord., 29/05/2023, n. 15034; Cass., Sez. III, Ord., 28/02/2023, n. 5947; Cass., Sez. III, Sent., 6/02/2023, n. 3483; Cass., Sez. III, Ord., 5/01/2023, n. 222; Cass., Sez. III, Ord., 23/11/2022, n. 34392; Cass., Sez. VI-3, Ord., 1/07/2021, n. 18695). Gli stessi primi due motivi, a dispetto della loro intestazione, sono inammissibili perché sollecitano un nuovo e diverso accertamento dei fatti di causa, in contrasto con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità. Invero, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, v’e’ la richiesta di rivalutare i fatti storici da cui è originata l’azione, perché il ricorrente pone a presupposto di tale violazione una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti che, però, inerendo l’operazione di accertamento riservata al giudice di merito, ne comportano la patente inammissibilità (v. Cass., Sez. V, Ord., 10/08/2023, n. 24344; Cass., Sez. lav., Ord., 3/08/2023, n. 23702; Cass., Sez. I, Ord., 28/07/2023, n. 23077; Cass., Sez. I, Ord., 17/07/2023, n. 20484; Cass., Sez. lav., Ord., 10/05/2023, n. 12703; Cass., Sez. V, Ord., 13/04/2023, n. 9942; Cass., Sez. I, Ord. 4/04/2023, n. 9293). Del resto, sul punto, questa Corte da tempo ha affermato che spetta al solo giudice di merito il compito di individuare le fonti del suo convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, non dovendo esplicitamente confutare gli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. III, Ord., 6/03/2023, n. 6621; Cass., Sez. VI-3, Ord., 6/02/2023, n. 3516; Cass., Sez. VI-3, Ord., 2/02/2023, n. 3173;). In tale contesto, la valutazione dei mezzi di prova, tra cui le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, attenendo alla selezione da parte del giudice di merito di una determinata informazione tra quelle astrattamente ricavabili dalle prove, non è mai sindacabile in sede di legittimità. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti che il giudice abbia privilegiato alcuni passaggi della CTU senza dare importanza ad altri – che invece, a dire dello stesso, avrebbe dovuto considerare – “la relativa censura attiene alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica e, come tale, è inammissibile” (cfr. Cass., Sez. I, Ord., 27/12/2022, n. 37821). Inoltre, “la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate” (cfr. Cass., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; v. anche fra le più recenti Cass., Sez. V, Ord., 4/07/2023, n. 18886; Cass., Sez. II, Ord., 14/06/2023, n. 16935). Nel caso di specie, se, da un lato, la ricorrente non ha riportato i punti della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado ritenuti non condivisibili; dall’altro, la Corte di appello, avuto riguardo alle prove acquisite nel corso del processo e, in particolare, alle risultanze di tale consulenza, le ha ritenute idonee a confermare la sentenza impugnata. Conseguentemente, ha fatto proprie tali risultanze, ampliando le ragioni indicate dal Tribunale ed argomentando la sua decisione in modo coerente, logico e non contraddittorio. In ogni caso, parimenti infondata è la denunciata violazione di nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4. Sul punto, deve ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui “la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017; Cass. n. 22507 del 09/09/2019)” (così, Cass., SS. UU, Ord., 21/11/2022, n. 34263; ex plurimis, da ultimo, Cass., Sez. I, 28/07/2023, n. 23072; Cass., Sez. VI-5, Ord., 21/07/2023, n. 21993; Cass., Sez. lav., Ord., 21/06/2023, n. 17773; Cass., Sez. V, Ord., 15/06/2023, n. 17148;). La motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, arresto giurisprudenziale, in quanto esplica le ragioni e l’iter logico seguito dalla Corte territoriale per pervenire al rigetto dell’appello con riguardo alla questione del concorso di colpa della ricorrente per mancato uso delle cinture di sicurezza, alla esclusione di alcune patologie dai danni connessi all’incidente de quo, attese le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio resa in primo grado, nonché l’irrilevanza della perizia svolta nel giudizio contro l’INAIL (v. pp. 4-5, sentenza impugnata n. 2127/2019). Il Giudice di secondo grado ha valutato esaustivi ed esenti da vizi tecnico-giuridici gli accertamenti compiuti dal Tribunale. Su tali basi, ha ritenuto la perizia INAIL (parti, causa petendi, parametri di riferimento e valutazione del danno diversi, differente responsabilità (v. pp. 3-4, sentenza impugnata n. 2127/2019). Nemmeno è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché si ha vizio di ultra o extrapetizione “quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato ovvero introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto”. Ferma la sua libertà di decidere, ponendo a base della decisione considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate (cfr. Cass., Sez. I, Ord., 8/05/2023, n. 12190; Cass., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5127; Cass., Sez. VI-5, Ord., 30/01/2023, n. 2721; Cass., Sez. lavoro, Ord., 20/10/2022, n. 30949; Cass., Sez. lavoro, Ord., 2/08/2022, n. 23996). Nel caso in esame, non vi è stata alcuna alterazione degli elementi di fatto controversi da parte della Corte territoriale, che ha respinto l’appello sulla base di una loro valutazione diversa da quella della C., con una decisione, anche sotto questo profilo, adeguata, completa, logica e corretta, avendo esplicitato le ragioni, non implausibili né affette da evidenti vizi logici o giuridici, del maggior peso di irrilevanza della diversa valutazione del danno compiuta dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio INAIL (v. pp. 3-4, sentenza impugnata n. 2127/2019). Tali complessive considerazioni escludono pure la mera apparenza od altro simile vizio della motivazione reso oggetto delle censure qui esaminate, non rilevando che quella abbia finito, ma appunto in esito ad un’autonoma determinazione del giudice d’appello, con il fondarsi sulle medesime ragioni della sentenza di primo grado. 7. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Le censure sull’insussistenza di un concorso di colpa della C. per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ancora una volta, si sostanziano in apprezzamenti di fatti e prove contrapposti a quelli compiuti dalla Corte di appello e, come tali, se non assorbite dalle ragioni di inammissibilità o reiezione dei primi due motivi, sono precluse nella presente sede di legittimità. Tanto esime dalla considerazione che esse sarebbero pure infondate. In tema di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del terzo trasportato di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell’affermare che tale omissione configura un’ipotesi di cooperazione del danneggiato stesso nell’azione produttiva dell’evento, rilevante quindi ai sensi dell’art. 1227 c.c. (v. Cass., Sez. III, 22/06/2020, n. 12109; Cass., Sez. III, Ord., 27/03/2019, n. 8443; Cass., Sez. III, Ord., 30/01/2019, n. 2531; Cass., Sez. III, 28/08/2007, n. 18177; Cass., Sez. III, 11/03/2004, n. 4993). La stessa giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’accertamento del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, involgono accertamenti di fatto che, in quanto tali, rientrano nel potere del giudice del merito e, pertanto, sono incensurabili in sede di legittimità quando siano sorretti da una adeguata e logica motivazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10463; Cass., Sez. III, 15/02/2023, n. 4708; Cass., Sez. I, Ord., 16/06/2022, n. 19527; Cass., Sez. I, Ord., 18/05/2022, n. 15951; Cass., Sez. III, 19/12/2019, n. 33771Cass., Sez. III, Ord., 3/09/2019, n. 21991). Nel caso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ritenendo non sussistente in capo alla C. il diritto ad ottenere un risarcimento per danno estetico. E ciò perché, dall’analisi delle prove versati in atti, in particolar modo dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, era emerso che la ricorrente non utilizzava la cintura di sicurezza e che se l’avesse indossata non avrebbe riportato le lesioni lamentate. In tale contesto, ogni questione relativa alla dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1227,2054 e 2697 c.c. e dell’art. 141 Codice Assicurazioni, sarebbe quindi pure, ove si potesse superare il preliminare rilievo di inammissibilità, priva di fondamento giuridico. 8. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Orbene, come questa Corte ha già affermato, in forza del principio di causalità – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. 18710/2021; Cass. 31889/2019; Cass. 7431/2012). Nel caso di specie la chiamata in causa del R., potendosi discutere solo sulla sua fondatezza o meno, non è stata pretestuosa, nel senso appena visto: solo in quest’ultimo caso si sarebbe potuto addossare alla chiamante, altrimenti vittoriosa nei confronti della controparte originaria, il carico delle spese della chiamata 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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