Chi è in carcere ha diritto a farsi curare, anche scegliendo un medico di fiducia e pagando di tasca propria; lo prevede l'art. 11 dell'Ordinamento penitenziario e lo ricorda anche la Cassazione, con la sentenza n. 14774/2025.
IL FATTO
Ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti e agli internati il diritto di essere visitati – a proprie spese – da un medico di fiducia, senza necessità di autorizzazione. È sufficiente che vi sia una condizione sanitaria che lo giustifichi.
Diverso, ma solo parzialmente, è il caso degli imputati, cioè coloro per cui il processo è ancora in corso: in questi casi, serve l'autorizzazione del giudice che procede, ma non perché sia in discussione il bisogno di curarsi, bensì solo per valutare se la visita possa interferire con il procedimento penale in corso.
L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'Istituto, dove viene scontata la pena.
CONCLUSIONI
In sostanza, la salute non è un privilegio e scegliere un medico di fiducia non è un lusso. Anche chi si trova in carcere ha pieno diritto a sottoporsi – a proprie spese – ad accertamenti, diagnosi, terapie e persino cure personalizzate, affidate a professionisti esterni di sua scelta.
La sola distinzione riguarda l'autorizzazione:
- per i detenuti non serve alcun permesso preventivo;
- per gli imputati, invece, è necessaria l'autorizzazione del giudice che procede, ma non per valutare il merito della cura, bensì per evitare eventuali pregiudizi all'attività processuale.