ART. 171-ter - MEMORIE INTEGRATIVE [1]
Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonche precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia proposte. Con la stessa memoria l'attore puo chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modiflcate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonche indicare i mezzi di prova ed attuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
NOTE:
[1] Cosi aggiunto dal d.lgs. 149/2022, con decorrenza dal 28.2.2023 e si applica "ai procedimenti instaurati successivamente a tale data" ex Legge di Bilancio (l. 197/2022).
COMMENTO
INTRODUZIONE
Una delle novita piu significative della riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) è proprio l'art. 171 ter c.p.c: la ratio che ha ispirato quest'articolo è quella di far "confrontare" le parti del processo prima dell'udienza, cosi da permettere al giudice di avere una conoscenza maggiore in anticipo; prima lo scambio di memorie (simili a quelle qui previste) avveniva dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. Per fare in modo che si giunga all'udienza di prima comparizione successivamente alla completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, è stata invertita la scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie scritte, con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva ed avanzano le istanze istruttorie, non vengono piu depositate successivamente all'udienza di prima comparizione, con termini a decorrere da essa, ma, al contrario, devono essere depositate prima dell'udienza di prima comparizione, entro termini da calcolarsi a ritroso da essa. A tal fine, il legislatore delegato ha inserito l'art. 171 ter c.p.c., volto a disciplinare le memorie integrative che le parti possono depositare una volta avvenute le verifiche preventive del giudice e sempre prima dell'udienza. Nella Relazione Illustrativa si precisa che, rispetto alla lettera della legge delega (comma 5, lett. f) si e attuata consapevolmente la scelta di parificare i termini per tutte le parti, rispettando dunque la delega nella necessità di assicurare le prerogative in essa contenute per le parti indicate (attore, convenuto, e infine entrambi), ma estendendola di fatto per meglio consentire il rispetto delle finalità dalla stessa perseguite, in particolare nelle ipotesi di giudizi plurisoggettivi. Non si è invece ritenuto di attuare la delega nella parte della lett. f che prevede la anticipata facoltà anche per l'attore di chiamare in causa un terzo (se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto), in quanto tale facoltà, che peraltro corrisponde a una situazione nella prassi e statisticamente assai rara, avrebbe comportato indistintamente per tutti i giudizi un allungamento dei tempi incongruo rispetto ai benefici perseguiti e soprattutto incompatibile con le finalità di semplificazione e celerità poste dalla delega quali obiettivi generali di tutta la riforma. I NUOVI TERMINI Con le memorie integrative, le parti possono, a pena di decadenza: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonchè precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonchè indicare i mezzi di prova ed attuare le produzioni documentali; 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. La scansione temporale oggi e 40 + 20 + 10, diversamente dalla disciplina previgente che era 30 + 30 + 20. Appare opportuno notare che, a differenza di quanto era previsto nel vecchio art. 183, comma 6, c.p.c., la locuzione "se richiesto, il giudice concede" e stata sostituita con le parti 111 "possono", da cio derivando che il deposito delle memorie integrative costituisce una facoltà delle parti, che non necessita di un apposito provvedimento autorizzativo del giudice. Attenzione però: i termini ora vanno calcolati a ritroso rispetto alla prima udienza. Il rilievo che siano termini a ritroso è rilevante ai fini del computo rispetto a quelli tradizionali a decorrenza successiva: l'art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. Orbene, nel condividersi e ribadirsi siffatta ratio, va al riguardo sottolineato come debba invero più correttamente affermarsi che le norme di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo. A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo - come detto - il dies a quo costituito dal giorno dell'udienza. LA PRIMA MEMORIA INTEGRATIVA L'attore può esercitare in prima udienza il proprio jus variandi, riferibile all'inciso «l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto», ex art. 183, c. 5, c.p.c.; in sintesi l'attore, purchè ciò sia stato provocato dallo scritto difensivo del convenuto, puo: - proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza di quanto affermato dal convenuto ; - sollevare eccezioni in senso stretto; - chiamare in causa terzi. La prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ricomprende non solo le facoltà che erano riconosciute alle parti dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ma anche le facoltà previste dal quinto comma della predetta disposizione e, segnatamente, la facoltà di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo. Inoltre, sempre nella prima memoria, l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, facoltà che invece in precedenza poteva esercitare solo nel corso dell'udienza di prima comparizione. Tutto ciò, è bene ribadirlo, simmetricamente a quanto fatto valere dal convenuto nel primo scritto difensivo: l'attore puo fare quanto sopra indicato nella misura in cui sia stato necessitato a ciò dal convenuto; e lo ius variandi dell'attore non potrà essere esuberante rispetto a quanto affermato dal convenuto, ma simmetrico. In pratica: poichè nel primo scritto difensivo il convenuto potrebbe aver «ampliato il petitum», allora, anche l'attore avrà diritto di replicare a tale ampliamento; tuttavia, il rapporto tra riconvenzionale e jus variandi deve essere di causa ad effetto, operando in modo simmetrico; ciò e desumibile dall'inciso «che sono conseguenza», ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Se, pertanto, lo ius variandi viene esercitato in modo abusivo, tutte le novità non saranno ammissibili; è ammesso solo l'esercizio dello jus variandi causalmente determinato dal convenuto e simmetrico allo stesso (c.d. causalità simmetrica). Le parti non hanno facoltà di proporre domande che potessero essere proposte già con l'atto di citazione o la comparsa di risposta; a esse è consentito soltanto di precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte (Cass. n. 17699/2005, in Giur. It., 2006, 7, 1427). Diversamente opinando: - verrebbe vulnerato l'art. 24 Cost. inerente il diritto di difesa, in quanto l'attore non si potrebbe difendere rispetto alle «accuse» della riconvenzionale, ovvero rispetto alle eccezioni della comparsa di risposta; verrebbe vulnerato il diritto al contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., perchè l'attore non potrebbe contraddire il convenuto su specifici punti da quest'ultimo sollevati. La seconda parte del n. 1 dell'art. 173 ter c.p.c. afferma che «le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte». In sostanza si puo dettagliare e meglio spiegare quanto già dedotto nel primo scritto difensivo, nell'ambito della perimetrazione del petitum già delineato; ciò riguarda entrambe le parti e non solo l'attore (come nel caso di jus variandi). Si ha precisazione quando la parte esplicita quando già detto, senza allegare nuovi fatti principali, ma al più quelli secondari (Attardi); si ha modificazione quando si allegano nuovi fatti, senza mutare comunque la causa petendi; si ha modificazione delle eccezioni quando si allegano in giudizio fatti nuovi impeditivi, modificativi o estintivi di quanto dedotto da controparte. Il mutamento della «causa petendi» determina una «mutatio libelli» quando la diversa «causa petendi», essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettati in precedenza, comporti l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (Cass. n. 18513/2007). Lo jus poenitendi serve a mettere la lente d'ingrandimento su un fatto principale già allegato, riempiendolo di dettagli e precisazioni; si focalizza quanto già detto senza cambiare sguardo. LA SECONDA MEMORIA INTEGRATIVA Il secondo termine dell'art. 183 c.p.c. è disposto, nella classica logica simmetrica del processo civile, per assicurare ad entrambe le parti la possibilità di replicare ai nova, nonchè di indicare mezzi di prova e produzioni documentali. Anche qui è pretesa «consequanzialità e simmetria». A pena di decadenza, nella seconda memoria, devono indicare i mezzi di prova e produzioni documentali. I documenti configurano una specie, sia pure particolare, del genus «mezzi di prova». La parte deve replicare alla prima occasione successiva utile (quindi non è richiesta la contestazione «contestuale»); se una parte avrà emendato (ad esempio nei casi di diritti autodeterminati), allora l'altra allo scritto successivo potrà replicare, ma l'ultima occasione utile resta la terza memoria. Con la disciplina previgente dell'art. 183 c.p.c. con la seconda memoria si chiuedeva defintivamente il thema decidendum, in quanto con la terza era ammessa solo la prova contraria: ora, invece, nella terza memoria è ammesso di "replicare alle eccezioni nuove". LA TERZA MEMORIA INTEGRATIVA Per la relazione tematica della Cassazione "Le tre memorie integrative coincidono, nella sostanza, con quelle attualmente contemplate dall'art. 183, comma 6, c.p.c., ma devono essere depositate anteriormente alla prima udienza". Diversamente, qui si ritiene di affermare che: - mentre con il precedente art. 183 c.p.c., in occasione della terza memoria erano ammesse "sole indicazioni di prova contraria"; - oggi, con l'art. 171 ter c.p.c., in occasione della terza memoria, è possibile "replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria". Pertanto, con la terza memoria, rispetto a prima, c'e una possibilità difensiva in più: replicare alle eccezioni nuove; pertanto, è solo con questa memoria che si definisce il thema decidendum, oltre che il thema probandum. Diversamente opinando opteremmeo per un'interpretatio abrogans dell'inciso "replicare alle eccezioni nuove" che è scelta interpretativa vietata in quanto contrastante con l'art. 12 preleggi ed art. 101 comma 2 Cost. Nonostante le differenze sopra indicate, il sistema complessivo vieta, ad un certo punto, la possibiliàa di presentare domande nuove; tale rilievo legittima la considerazione che l'apporto giurisprudenziale fino ad oggi maturato in punto di domande nuove (in particolare per merito di SS.UU. 22404/2018 e SS.UU. 12310/2015264) può essere ancora utilizzato, nonostante la sopravvenienza normativa (art. 171 ter c.p.c.). Libro II, "Del processo di cognizione", TITOLO I, “Del procedimento davanti al tribunale”, art. 171-ter, AA. VV., Codice di Procedura Civile Commentato, Edizioni Duepuntozero, Luglio 2023, pagg. 409 - 412.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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