Il Messaggio INPS n. 3514 del 21/11/2025 interviene sulla Prestazione Universale, specificamente sulla componente definita "assegno di assistenza" (art. 36, co. 2, lett. b), destinata a coprire i costi per l’assistenza e la cura tramite lavoratori domestici (badanti).
Il documento chiarisce che l'assegno di assistenza non è vincolato alla titolarità diretta del rapporto di lavoro da parte del beneficiario. La prestazione può essere riconosciuta anche se il contratto di lavoro con il lavoratore domestico è stipulato da un soggetto terzo (es. familiare, amministratore di sostegno, curatore).
L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria, la quale deve confermare che:
1. L'assunzione sia effettivamente finalizzata all'assistenza del beneficiario.
2. L'indirizzo di svolgimento dell'attività, come risultante dal contratto e dalle buste paga quietanzate, coincida con il domicilio del titolare della Prestazione Universale.