INTRODUZIONE
"Mia moglie non lava, non stira e non cucina: voglio la separazione"!
Con queste motivazioni un marito, stanco della poca attitudine domestica della moglie, si rivolgeva al Tribunale di Foggia, per ottenere i provvedimenti giurisdizionali del caso.
Più in particolare, il marito, a fondamento della richiesta di separazione, ma soprattutto della pretesa di addebito, aveva dedotto che la moglie, disoccupata, aveva mostrato "un contegno di disinteresse e indifferenza per il partner, teso a violare gli obblighi coniugali della collaborazione e della contribuzione nell'interesse della famiglia, nonché l'assistenza materiale e morale. Tali comportamenti manifestati nel rifiuto di predisporre piatti caldi, piuttosto che lavare gli indumenti personali...", affermando che, autonomamente, provvedeva a fare la spesa e andava a consumare la colazione a casa della madre, presso la quale indossava gli abiti da lavoro, che la stessa provvedeva poi a lavare.
La moglie contestava i predetti assunti, chiedendo a sua volta l'addebito, in quanto il marito, nel corso del matrimonio, avrebbe osservato una condotta "trasgressiva", intrecciando una relazione extraconiugale, motivo della rottura del rapporto; sulla questione del mancato lavaggio degli indumenti personali da lavoro (divise mediche), si difendeva affermando tanto era giustificato dalla esigenza di non contaminare gli indumenti del figlio, comune, minore.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA
Il collegio foggiano, Giudice Relatore Dott. Paolo Rizzi, aveva respinto le reciproche domande di addebito.
Per quanto riguarda quella avanzata dalla moglie, basata sulla relazione fedifraga del marito, il Tribunale tanto statuiva:
"E' bene rammentare che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. n. 16859/2015)"
Nel caso di specie:
"Proprio la dichiarazione della donna[1] lascia pensare che i disaccordi tra le parti abbiano minato le basi della famiglia e che la lamentata liason e l'abbandono del tetto coniugale ne siano stati una mera conseguenza".
Decisamente più interessante è il percorso motivazionale, che porta il Giudicante dauno a respingere la richiesta di addebito, come formulata dal marito:
"a seguito del matrimonio i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri, sono tenuti all'obbligo reciproco di fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione, insomma sono posti su un piano del tutto paritario. Non è quindi previsto che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, poiché entrambi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni, e ciò anche nell'ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell'altro a svolgere lavori di mera cura dell'ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell'ottica di una educazione responsabile.".
CONCLUSIONI
Per quanto "curiosa" la pronuncia non è altro che una manifestazione "processuale" della previsione normativa dei diritti e doveri all'interno del matrimonio, così come previsti dal codice civile - in particolare dall'art. 143 e seguenti, la cui violazione, oltre che fonte di addebito, può dare vita ad una ipotesi di risarcimento del danno[2] - ed ancora prima in una regola non scritta, ma sempre più attuale, cioè quella della parità di genere.
NOTE
[1] Nel corso dell'udienza presidenziale aveva riferito che non andava più d'accordo con il marito già da tempo.
[2] Sul punto si veda la pronuncia del Tribunale Reggio Emilia, 24 Giugno 2020. Est. Morlini, in https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23833#gsc.tab=0
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile