Il modulo CA. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria.
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 12/11/2020, n. 25468; alla seconda 14/10/2019, n. 25770.
Tribunale di Lecce, sentenza del 30.5.2023, n. 1631
…omissis…
La controversia in esame attiene all’accertamento della responsabilità del sinistro stradale avvenuto omissis.
Nel gravame l’appellante ha lamentato che il giudice di prime cure ha fondato il rigetto su una valutazione erronea delle risultanze istruttorie ritenendo la domanda non sufficientemente provata e, in particolare, che parte attrice, a fronte delle discordanze emerse dai dati registrati dalla scatola nera, non abbia fornito prova della non conformità del dispositivo in dotazione sulla sua vettura.
L’appellante ha impugnato la sentenza, denunciando l’omesso esame, da parte del Giudice di prime cure, degli altri elementi di prova offerti (CI., prova per testi e documentazione fotografica in atti) attestanti il nesso di causalità tra il sinistro occorso ed il danno patito.
Va dunque verificato se parte attrice/appellante abbia fornito prova idonea della derivazione dei danni richiesti dall’evento indicato in citazione.
Quanto al primo elemento di prova invocato, costituito dal modulo CA., si ricorda che la giurisprudenza di legittimità recentemente ha statuito che “il modulo CA. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468).
Altresì, la Suprema Corta ha stabilito che “La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770).
Nel caso di specie, la validità del modulo CA. è stata fortemente contrastata dalla Compagnia Assicuratrice, la quale, a fronte dei dati rilevati dal sistema Satellitare installato sulla vettura omissis, ha sollevato dubbi sulla dinamica del sinistro in virtù della mancata rilevazione di urti nel giorno e all’ora indicati dall’attrice, nonché per il rilevamento di una collisione registrata dal dispositivo nel giorno indicato ma in luogo ed orario differenti a quelli indicati nel modello CA.
A fronte delle discordanze emesse, la scrivente ha disposto CTU dinamico ricostruttiva volta ad accertare il corretto funzionamento della scatola nera, la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni rilevati con la dinamica descritta.
Il perito incaricato, dott. omissis, ha statuito che la scatola nera presente sull’autovettura omissis funzionava regolarmente sotto l’aspetto tecnico e che dalla scheda relativa alla data, posizione ed indirizzo del veicolo, è confermato che la omissis nel giorno dell’occorso sinistro si trovava in spegnimento in via omissis alle ore 20:23, come indicato dall’attrice nel libello introduttivo e, come asserito, in sede di istruttoria, dai testi escussi.
In particolare, omissis.
Altresì, i testi oculari omissis, entrambi dipendenti del frantoio in servizio nel giorno del sinistro, hanno confermato la dinamica dell’evento.
È dunque confermato che la omissis si trovasse in Via omissis orario indicato in citazione, in stato di sosta.
Il CTU, esaminato il report della scatola nera fornita da G-Evolution, ha rilevato che l’unico evento crash registrato dal dispositivo è quello delle 14:50 e non quello delle ore 20:23 in cui sarebbe avvenuto il sinistro per cui è causa. Tuttavia, il perito ha ritenuto verosimile che il mancato rilevamento della collisione sia dovuto alla circostanza che “gli urti avvenuti con veicoli in sosta potrebbero essere non rilevati dal sistema” sulla scorta di quanto specificato dal servizio clienti G – Evolution (come allegato in atti).
Altresì, il CTU – tenuto conto della geolocalizzazione del veicolo rilevata dal dispositivo satellitare e della documentazione fotografica in atti-ha individuato, quale luogo dell’evento, lo spazio di fronte all’ingresso principale del frantoio omissis.
Dall’esame delle medesime riproduzioni fotografie scattate nell’immediatezza del sinistro, il perito ha statuito che l’autocarro omissis, in manovra di retromarcia, dall’area interna del frantoio si immetteva in via omissis con la parte posteriore sinistra, collideva contro la mezzeria anteriore destra dell’autovettura omissis che era parcheggiata con la parte anteriore rivolta verso l’ingresso del suddetto frantoio.
Inoltre, il CTU ha stabilito che i danni riportati dalla omissis sono compatibili la dinamica del sinistro e che la vettura, diversamente dall’autocarro omissis, ha riportato danni più consistenti sulla parte anteriore destra in quanto le parti interessate – e precisamente lamierati, accessori in plastica, fanaleria e radiatori – hanno uno spessore inferiore rispetto alla traversa del paraurti, la base del cassone, la sede finale posteriore dell’autocarro, elementi in acciaio molto più resistenti rispetto a quelli della omissis.
Per tale motivo, i componenti della omissis hanno subito deformazioni e rotture di notevole entità, mentre l’autocarro, che ha agito come una pressa, non ha subito alcun danno.
Alla luce di quanto sopra, il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda attorea, omettendo di valutare tutti gli elementi di prova offerti nel corso del giudizio dalla omissis ed attestanti il nesso causale tra il sinistro occorso ed il danno patito.
Come già evidenziato, la dinamica riportata in citazione è risultata provata non solo dalla prova testimoniale e da quella fotografica, ma anche dalla CTU che ha riconosciuto in modo pieno la compatibilità tra i danni indicati e la dinamica descritta. L’attrice ha dunque fornito la prova dell’omessa registrazione del crash da parte della scatola nera, in ragione della sosta della omissis.
Parte convenuta ha ritenuto che il veicolo non potesse considerarsi “in sosta”, secondo la definizione fornita. Tuttavia nelle istruzioni di G-Evolution si evidenzia come sia essenziale accertare la posizione del veicolo al momento dell’evento e il riferimento all’auto in sosta è compiuto solo a titolo di esempio.
Nel caso di specie, vi sono delle fotografie scattate nell’immediatezza dei fatti, in cui sono riprodotti i veicoli coinvolti nel luogo in cui, secondo la scatola nera, la omissis era registrata al tempo dell’evento.
Vi sono prove testimoniali concordi che confermano la dinamica come descritta e vi è una CTU – mai contestata sotto tale profilo – che riconosce la perfetta compatibilità tra la dinamica descritta e i danni riportati dal veicolo.
A fronte del complesso di prove (fotografie, testimoni, modulo CA., posizione del veicolo secondo la scatola nera, piena compatibilità tra dinamica e danni), la circostanza che il veicolo fosse spento da meno di 12 ore non inficia la prova della mancata registrazione dell’evento perché il mezzo era in sosta. Peraltro, la scatola nera installata sulla Me. è pacificamente un modello base, dotato di poche funzionalità, i cui risultati vanno dunque valutati con prudenza, soprattutto ove si tratti di superare concordi prove di natura diversa con la definizione di “auto in sosta” offerta in linee guida generali.
Il supplemento istruttorio svolto in secondo grado ha eliminato ogni dubbio residuo non solo sul verificarsi dell’evento nel luogo e nell’ora indicati, ma anche sulla compatibilità tra i danni richiesti e la dinamica descritta.
Si riconosce, pertanto, la responsabilità esclusiva per il sinistro di cui è causa in capo a omissis, il quale, nell’effettuare la manovra di retromarcia nell’area interna al frantoio omissis, ha colliso la omissis che era parcheggiata, sulla medesima via, con la parte anteriore rivolta verso l’ingresso del frantoio.
Accertata la responsabilità del sinistro, si procede alla determinazione del danno e si fa integrale riferimento alla CTU disposta nel presente giudizio, di cui si condividono le conclusioni.
Il perito, sulla base di un’attenta lettura della documentazione fotografica in atti, delle perizie, dei preventivi allegati e tenuto conto dei danni riportati ai lamierati interni ed esterni nonché alla fanaleria, accessori ed organi di raffreddamento, ha statuito che i danni riportati dalla vettura omissis ammontano ad euro 9.896,30 iva esclusa.
Il danno da fermo tecnico, calcolato dal CTU, è pari ad euro 376,00.
Complessivamente il danno patito da parte attrice è pari ad € 10.272,30, escludendo l’IVA in quanto non vi è stata la riparazione del mezzo e non vi è prova che sia dovuta.
L’ importo di cui sopra è calcolato all’attualità. Su tali somme sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo. L’importo deve poi devalutarsi alla data dell’evento e maggiorarsi di interessi legali, calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l’indice ISTAT, dalla data dell’evento a quella odierna.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite di primo grado e secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU parimenti seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando nella causa omissis, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità esclusiva nel sinistro di omissis, condanna i convenuti omissis e omissis Assicurazioni Spa in solido al risarcimento del danno patito da parte attrice, liquidato complessivamente in € 10.272,30 per danni patrimoniali oltre accessori come indicati in parte motiva; condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell’attrice, liquidate in euro 237,00 per spese vive e € 2.090,00 per compenso oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge di primo grado e in € 355,50 per spese vive e in € 5.077,00 per compenso oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per il secondo grado, con distrazione in favore dell’avv. omissis, che ha reso la dichiarazione di rito; pone in via definitiva le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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