In relazione alla valenza probatoria del modello CA., si ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità il modulo CA. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. Altresì “l‘art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice“. Sicché la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non è opponibile all’assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Ciò posto, avendo la compagnia assicuratrice sollevato perplessità in merito alla dinamica del sinistro e provveduto, immediatamente, agli accertamenti di rito, sottoponendo entrambi i mezzi coinvolti ad ispezione tecnica la quale ha chiaramente escluso la compatibilità dei danni lamentati tra i mezzi periziati, va confermato che, in tal modo, la compagnia assicuratrice, ha fornito prova contraria della presunzione generata dal modulo CA., per cui grava sull’attore l’onere di provare in primo luogo il verificarsi del fatto storico secondo quanto descritto.
NDR: per la giurisprudenza di legittimità richiamata si veda Cass. 12/11/2020, n. 25468 e 20/02/2018, n. 4010.
Tribunale di Lecce, sentenza del 12.9.2023, n. 2441
…omissis…
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene alla richiesta di risarcimento del danno per il sinistro che Ca. An. Ma. assume essersi verificato in data 06.05.2019 alle ore 16:30, in Lecce, in prossimità dell’intersezione tra Via — via —.
In sede di primo grado la compagnia assicuratrice ha rilevato di aver ispezionato ante causam entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro e ha negato che l’evento si sia verificato secondo quanto descritto dall’attrice, non avendo riscontrato alcuna compatibilità tra i danni riportati sui mezzi e la descrizione del sinistro, con conseguenti dubbi sulla stessa veridicità del fatto storico.
Alla luce di tali perplessità, il Giudice di prime cure ha disposto CTU, conferendo l’incarico al dr. Sc., al fine di verificare la compatibilità dei punti d’urto e la dinamica descritta in citazione.
All’esito, il Giudice di Pace, rilevato che la CTU ha accertato l’impossibilità di stabilire i punti d’urto tra i mezzi coinvolti e la compatibilità degli urti, ha rigettato la domanda in quanto parte attrice non ha fornito prova dei fatti addotti.
An. Ma. Ca. ha impugnato la sentenza, ritenendo che il giudice di prime cure abbia errato nella valutazione della documentazione in atti e, in particolare, del modello CA., sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, attestante il nesso di causalità tra il sinistro occorso ed il danno patito.
L’appellante ha eccepito che il modulo CA., a doppia firma, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale può superarla fornendo prova contraria.
Orbene, in relazione alla valenza probatoria del modello CA., si ricorda che effettivamente la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “il modulo CA. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468).
Altresì “l’art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice. Sicché la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non è opponibile all’assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice” (Cass. civ. Ordinanza n. 4010 del 20/02/2018).
Invero, nel caso in esame, la compagnia assicuratrice ha sollevato delle perplessità in merito alla dinamica del sinistro descritta ed ha provveduto, immediatamente, agli accertamenti di rito, sottoponendo entrambi i mezzi coinvolti ad ispezione tecnica. Il perito assicurativo ha chiaramente escluso la compatibilità dei danni lamentati tra i mezzi periziati. In particolare, il consulente di parte ha riscontrato che il motociclo non presentava alcuna traccia di tamponamento nella parte posteriore, mentre ha rilevato la presenza di ingenti danni alla parte anteriore del mezzo, tecnicamente incompatibili con un urto da tergo. Inoltre, il perito ha rilevato che l’autovettura Fi. Br. non presentava danni compatibili con un’eventuale collisione con la parte posteriore del motociclo ed ha rilevato che il paraurti anteriore presentava una lieve abrasione di andamento orizzontale incompatibile con un urto con un ciclomotore che avrebbe dovuto essere di tipo verticale quale è la struttura di contatto del motociclo.
La compagnia assicuratrice, dunque, ha fornito prova contraria della presunzione generata dal modulo CA., per cui grava sull’attrice l’onere di provare in primo luogo il verificarsi del fatto storico secondo quanto descritto.
A fronte di tale contestazione, nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta CTU volta a verificare la compatibilità degli urti e i danni riportati dai mezzi con la dinamica descritta dalla Ca..
Il perito incaricato, dr. Sc., ha potuto esaminare solo il motociclo coinvolto nel sinistro, in quanto la Fi. Br. nel frattempo è stata demolita.
Il CTU, quindi, ha statuito che “tenuto conto che l’autovettura di parte convenuta è risultata indisponibile, così come non è stato possibile reperire un mezzo analogo alla stessa autovettura al fine di effettuare accostamento tra tale veicolo ed il motociclo di parte attorea in modo da poter valutare oggettivamente i punti di applicazione dell’eventuale urto tra gli stessi, non si può ricostruire la posizione relativa d’urto intesa come posizione iniziale assunta dai due veicoli, l’uno rispetto all’altro, indipendentemente dal luogo del sinistro, nell’istante del primo contatto. Tenuto conto di tale carenza, nonché del fatto che non risultano interventi di Autorità con i rilievi di punto d’urto e alla posizione di quiete post- urto dei veicoli coinvolti, non si può procedere nemmeno con la determinazione della posizione assoluta d’urto intesa come il punto in cui avvenne il conflitto spaziale e temporale tra i veicoli e, quindi, il contatto iniziale tra gli stessi sulla sede stradale”, concludendo che “..lo scrivente non ritiene di poter argomentare in merito alla compatibilità tra il danno e tra questi e la dinamica esposta dalle parti”.
In mancanza di un accertamento su entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro, l’assenza di foto nonché rilievi a cura della autorità competenti delle quali non è stato richiesto l’intervento, il CTU non ha potuto stabilire la compatibilità dei danni riportati dai mezzi con gli urti e la dinamica descritta dalla danneggiata.
Di fatto, l’accertamento peritale condotto ha confermato che i danni riportati dal motociclo si concentrano nella parte anteriore e, per quanto attiene alla Fi. Br., dall’esame delle foto, ha rilevato delle mere abrasioni sul paraurti anteriore che, a parere della scrivente, non sono riconducibili a un tamponamento.
Invero, al fine di provare l’impatto tra la Fi. Br. e lo scooter, la Ca. avrebbe potuto/dovuto chiedere un accertamento tecnico preventivo, al fine di consentire al CTU un esame immediato dei segni di impatto tra entrambi i mezzi.
Al contrario, non si è avuta alcuna CTU, ma solo una CTP redatta da perito che ha potuto visionare i mezzi nell’immediatezza e ha escluso la compatibilità tra i danni presenti sui veicoli. Tale accertamento non è stato superato in corso di causa e non è stato contestato dall’appellante sotto un profilo tecnico.
Altresì, al fine di provare la propria tesi, la Ca. in fase istruttoria non ha fornito ulteriori elementi di prova. La stessa, nel corso del giudizio di primo grado, ha offerto quale prova solo la testimonianza del conducente del motociclo che, però, stante la giurisprudenza di legittimità, è soggetto incapace a testimoniare, in quanto titolare di un interesse attuale e concreto all’esito della lite. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile, poiché ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone” (Cass. Civ. ordinanza n. 13501 del 29 aprile 2022).
Alla luce di quanto sopra esposto, Ca. An. Ma. non ha dunque provato che il danno patito sia derivato da un impatto con un altro mezzo e, dunque, che sussistano i presupposti per l’applicazione delle norme in tema di circolazione stradale e relativa responsabilità civile.
In assenza di elementi di prova sufficienti e, al contrario, in presenza di elementi che escludono che l’evento si sia verificato secondo quanto descritto, correttamente il Giudice di Pace ha rigettato la domanda.
L’appello è dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell’assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce omissis rigetta l’appello; condanna Ca. An. Ma. alla refusione delle spese di lite in favore di omissis Assicurazioni SPA, liquidate in € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; nulla sulle spese della parte contumace; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 co. 1 quater TUSG.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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