A fronte della morte o di una gravissima menomazione all’integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo (nella specie sinistro stradale), l’ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria ristora il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale (consistente nella sofferenza psichica che il congiunto è costretto a patire per l’impossibilità di proseguire la relazione familiare) e dinamico- relazionale (nel senso di sconvolgimento della vita, destinato a contraddistinguere l’intera esistenza di chi ha subito la perdita). In merito alla prova del danno, spetta alla vittima dell’altrui illecito dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, quindi, l’esistenza del pregiudizio subito; tale onere di allegazione può essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dovendosi confermare che l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
NDR: in tal senso Cass. 28989/2019 nonché, quanto al ricorso alle presunzioni, Cass. 11212/2019, 12146/2016, 3767/2018 e, in senso conforme all’ultima parte della massima Cass. 22397/2022 e 4571/2023.
Corte di appello di Lecce, sentenza del 27.9.2023, n. 754
…omissis…
Con il primo motivo lamenta l’appellante principale il mancato riconoscimento del concorso di colpa in capo al sig. Ap. per eccesso di velocità.
Secondo l’appallante, in particolare, la sentenza sarebbe errata e contraddittoria nella parte in cui, pur avendo ritenuto di dover condividere le argomentazioni dell’Ing. No., ha escluso che l’elevata velocità tenuta dal Sig. Ap., pari al doppio di quella massima consentita, abbia avuto alcuna efficacia causale sia rispetto al sinistro sia rispetto all’evento morte che ne è derivato. Nel dettaglio, secondo l’AA S.p.a., il giudice di prime cure, con tali conclusioni, si sarebbe discostato dalle risultanze della CTU dell’Ing.No., secondo cui se il Sig. Ap. avesse viaggiato entro il limite massimo consentito (50 Km/h), sarebbero stati scongiurati la collisione con la RE.” ed il conseguente decesso. Deduce altresì l’appellante principale che tale ricostruzione sarebbe confortata dai risultati del Rapporto dei carabinieri intervenuti nell’immediatezza del fatto, sentiti come testimoni unitamente all’ing. No..
Il motivo è fondato.
Va premesso che la dinamica del sinistro di cui è causa è quella descritta nella sentenza impugnata, che sul punto non è stata oggetto di contestazione. In sintesi, come emerge dal Rapporto redatto dai Carabinieri di Mesagne e dalla perizia redatta nell’ambito del procedimento penale in danno del Gi., Ap. Ba., alla guida della sua autovettura Al. Ro. 156, percorreva la ex SS 605 tratto Me.-San Donaci, con direzione verso Me. quando tamponava violentemente il trattore condotto da Gi. Pa. ; a seguito dell’impatto, l’Ap. perdeva il controllo del mezzo e invadeva la corsia opposta collidendo frontalmente con la Re. Scenic, condotta da Ri. Gi., che proveniva dalla direzione contraria.
Questo secondo urto fu così violento da cagionare all’Ap. lesioni gravissime e quindi, poco dopo, il decesso avvenuto per “arresto cardiorespiratorio in politrauma della strada”.
Il sinistro si è svolto dunque in due fasi: dapprima si è verificato il tamponamento del complesso agricolo condotto dal convenuto ad opera dell’Al. Ro. ; quindi quest’ultima, deviata a sinistra, ha invaso per intero la semicarreggiata opposta ed ha colliso frontalmente con la Re. Scenic la quale stava viaggiando alla volta di San Donaci.
Poiché nella prima fase si è verificato il tamponamento del complesso agricolo condotto dal Gi. ad opera dell’Al. Ro. condotta da Ap. va rilevato che non trova applicazione l’art. 2054 co. 2 c.c., ma la presunzione di cui all’art. 149 C.d.S.. Invero secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione “Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili ( Cfr. Ordinanza n. 18708 del 01/07/2021).
Con riferimento alla prova liberatoria la Suprema Corte ha precisato che sul tamponante grava “l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.
Orbene nel caso di specie deve considerarsi dimostrato che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo che fa ritenere superata la presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al normale andamento della circolazione stradale e provata la responsabilità del Gi. nel causare il tamponamento del trattore.
A sostegno dell’assunto va rimarcato che, nonostante fosse buio, il rimorchio agricolo atomizzatore del trattore guidato dal Gi. non era munito di alcun elemento atto a segnalarne la presenza: non vi erano pannelli o altri dispositivi di segnalazione visiva. Di conseguenza la sagoma scura dell’atomizzatore e l’assenza di qualsivoglia segnale che ne indicasse la esistenza non permettevano all’Ap. di percepire per tempo la presenza del veicolo che lo precedeva; valutando in circa m 35,00 la profondità del fascio luminoso degli anabbaglianti dell’Al. Ro., deve concludersi che l’Ap. piombò sull’atomizzatore in 1,30 sec., lasso di tempo troppo breve per poter decidere quale manovra di emergenza intraprendere.
Sul punto vanno dunque condivise le conclusioni del giudice di prime cure e le argomentazioni svolte dall’ing. No..
Va pertanto affermato che se il rimorchio agricolo atomizzatore del trattore guidato dal Gi. fosse stato munito di elementi atti a segnalarne la presenza “sarebbe stato indubbiamente notato e l’evento, di sicuro, non sarebbe accaduto”. D’altronde la stessa relazione di No. evidenzia che anche se l’Ap. avesse viaggiato nel rispetto del limite massimo di velocità imposto dalla segnaletica verticale “l’urto contro il convoglio agricolo ci sarebbe comunque stato”.
Cionondimeno deve rilevarsi che nel caso di specie, oltre alla responsabilità del Gi. nella causazione del sinistro, si configura una concorrente responsabilità dell’Ap. nella causazione del suo decesso per la velocità superiore al limite consentito e comunque non commisurata allo stato dei luoghi per le seguenti ragioni.
Premesso che è pacifico che il limite di velocità in quel tratto di strada era di 50 Km/orari, ritiene la Corte che risulti dimostrato che la velocità tenuta dall’Ap. non solo non era conforme a quanto previsto, ma era di gran lunga superiore (quasi il doppio) del limite consentito. Tale dato si desume dalla consulenza disposta nel processo penale la quale ha accertato che la velocità tenuta dal veicolo Al. Ro. 156 negli istanti che hanno preceduto il tamponamento era di 98/99 km/orari con argomentazioni pienamente condivisibili, in quanto risultano basate su un attento esame della documentazione in atti e dei rilievi eseguiti dai Carabinieri nonchè su una scrupolosa e analitica valutazione dei danni riportati dai veicoli.
Ciò posto ritiene la Corte che la velocità dell’Ap. abbia concorso nella determinazione dell’evento lesivo ai sensi dell’art.1227 c.c..
Invero la relazione di No. ha evidenziato che, laddove il Sig. Ap. avesse viaggiato entro il limite massimo consentito (50 Km/h), “l’urto contro il convoglio agricolo ci sarebbe comunque stato, ma l’AL. RO. si sarebbe arrestata subito dopo, ovvero a pochi metri dal punto in cui si era verificato il tamponamento, comunque mai raggiungendo il punto di collisione con la RE.” e che “l’Ap. sia deceduto proprio a seguito delle ferite riportate nel secondo impatto, ben più violento del primo, il quale, inoltre, ha interessato direttamente l’emisuperficie anteriore destra della sua vettura e non la sinistra, attinta nel secondo urto”. (cfr: CT ing. No. pag. 49-50). Il Consulente citato ha altresì affermato che “Si è calcolato che se il limite di velocità di 50 km/h fosse stato rispettato l’AL. RO., seppure collidendo inevitabilmente con I’atomizzatore, si sarebbe arrestata pochi metri dopo, il che avrebbe verosimilmente scongiurato l’impatto frontale con la RE. o lo avrebbe quantomeno reso molto meno devastante: appare evidente che gli effetti degli urti, per AP., sarebbero stati molto meno lesivi, ovvero egli si sarebbe sì potuto ferire, ma mai avrebbe riportato ferite mortali”. ( Cfr: CT ing. No. pag. 52).
Senonchè, nel caso di specie deve ritenersi che la condotta colposa dell’Ap. sia semplice concausa rilevante ai sensi dell’art.1227 c.c., in quanto risulta accertato dal consulente citato che se il rimorchio agricolo atomizzatore del trattore guidato dal Gi. fosse stato munito di elementi atti a segnalarne la presenza sarebbe stato indubbiamente notato e il tamponamento che caratterizza la prima fase del sinistro non ci sarebbe stato o non avrebbe determinato ferite mortali.
Pertanto entrambe le condotte di guida dei conducenti dei due veicoli vanno ritenute eziologicamente determinanti nella causazione del decesso dell’Ap. e la sentenza del Tribunale va riformata sul punto.
In particolare l’apporto causale del superamento del limite di velocità da parte dell’Ap. va quantificato nella misura del 50% posto che risulta dimostrato che se il Sig. Ap. avesse viaggiato entro il limite massimo consentito (50 Km/h) la collisione con la RE. che ha causato le ferite mortali verosimilmente sarebbe stata scongiurata o comunque non avrebbe determinato ferite mortali.
In proposito va considerata priva di pregio la deduzione degli interventori secondo la quale a seguito del patteggiamento del sig. Gi. non sarebbe necessario provare la responsabilità assoluta del convenuto. Invero, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Cfr. cass.civ. n. 7014 del 2020) la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di giudicato e non inverte l’onere della prova.
Con il secondo motivo l’appellante si duole della quantificazione nella sola misura del 15% del concorso di colpa dell’Ap. per mancato uso della cintura di sicurezza.
Speculare alla predetta censura, è il primo motivo dell’appello incidentale proposto da Ap. An., Ap. Co., Ap. Da. e Ap. Ma. An., con il quale si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’evento morte è da ricondurre causalmente anche al mancato utilizzo delle misure di sicurezza da parte dell’Ap. Ba. . Secondo gli appellanti incidentali, in particolare, l’impatto dell’Ap. contro il volante di guida sarebbe stato più l’effetto della retrocessione del gruppo propulsore, con il connesso volante di guida, che dello spostamento in avanti del de cuius.
La Corte ritiene che le suindicate censure dell’appellante principale e degli appellanti incidentali, che vanno trattate congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, siano infondate.
In proposito vanno condivise le affermazioni dell’ ing. No. secondo le quali “determinante è stato nella fattispecie l’omesso utilizzo da parte della vittima della cintura di sicurezza, la quale, se indossata, l’avrebbe vincolato al sedile impedendogli di traslare violentemente in avanti ed andare ad urtare con estrema violenza contro gli antistanti elementi rigidi (ci si riferisce, in particolare, al volante che appare notevolmente deformato)” (pag. 50 relazione Ing. No.)…“A parere dello scrivente…per quel che concerne il decesso del conducente dell’AL. RO. esso è da collegare anche all’omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte sua” (pag. 58 relazione Ing. No.).
Deve pertanto essere confermata la statuizione del primo Giudice in ordine al concorso dell’Ap. nella causazione del suo decesso con il mancato uso delle cinture di sicurezza.
Va altresì condivisa la decisione del Tribunale in merito alla quantificazione del concorso di colpa suindicato nella misura del 15% atteso che il predetto comportamento ha inciso sulle conseguenze del sinistro.
In conclusione la responsabilità nella causazione del decesso dev’essere imputata alla colpa dell’ Ap. nella complessiva percentuale del 65%, la quale, a sua volta, va ascritta per il 15% all’omesso utilizzo della cintura di sicurezza e per il 50% al superamento del limite di velocità. Va pertanto quantificata nel 35% la responsabilità del Gi. nella determinazione dell’evento lesivo.
Con il terzo motivo dell’appello principale si lamenta l’errato riconoscimento e/o l’errata quantificazione del danno risarcibile in favore degli attori.
In particolare, secondo l’appellante, gli attori non avrebbero fornito alcuna prova in ordine alla qualità ed intensità della relazione affettiva con il sig. Ap. Ba. . Nel dettaglio, secondo l’AA S.p.a., le dichiarazioni rese dai testi Gi. Ro. e De Pa. Vi. sarebbero inconsistenti ed irrilevanti sul piano probatorio.
La Corte ritiene che le suindicate censure siano infondate per quanto di ragione.
E’ noto che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione all’integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, l’ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 28989/2019). Tale voce risarcitoria ristora il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale (consistente nella sofferenza psichica che il congiunto è costretto a patire per l’impossibilità di proseguire la relazione familiare) e dinamico- relazionale (nel senso di sconvolgimento della vita, destinato a contraddistinguere l’intera esistenza di chi ha subito la perdita).
In merito alla prova del danno, spetta alla vittima dell’altrui illecito dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, quindi, l’esistenza del pregiudizio subito. Tale onere di allegazione può essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Infatti, in base a pacifica giurisprudenza di legittimità, «[…] nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) è orientamento unanime di questa Corte che l’esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all’essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016). Naturalmente, trattandosi di una presumptio bonis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI – 3 n. 3767 del 15 febbraio 2018) […]».
Tali principi sono stati anche di recente ribaditi dalla Suprema Corte (Cfr. Co.. n. 22397 del 15/07/2022; Cass. 14.2.2023, n. 4571) la quale ha così statuito: “L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l’altro in una città italiana diversa da quella della vittima).
Chiariti i suddetti principi, la Corte ritiene che nel caso di specie i germani di Ap. Ba. abbiano allegato e provato, nei termini pretesi dalla costante giurisprudenza, il danno da perdita del rapporto parentale e che pertanto la statuizione del giudice di prime cure sul punto vada confermata.
In particolare gli attori hanno assolto al proprio onere di allegazione, dichiarando di essere tutti fratelli/sorelle della vittima Ap. Ba. (non conviventi all’epoca dei fatti) e di aver subito un pregiudizio per la morte del congiunto.
Nel caso di specie invero l’allegazione della relazione parentale in sé fa presumere la sussistenza del danno non patrimoniale.
Va altresì rilevato che l’intenso legame affettivo dei germani con il defunto, allegato nell’atto introduttivo, risulta confermato dalle dichiarazioni dei testi Gi. Ro. e De Pa. Vi. .
Con il quarto motivo si censura l’errato riconoscimento e/o l’errata quantificazione del danno risarcibile in favore degli interventori.
In particolare, secondo l’appellante, costoro non avrebbero fornito alcuna prova in ordine alla propria relazione affettiva con Ba. Ap. e pertanto non sarebbe dimostrato il danno non patrimoniale ai medesimi riconosciuto.
Lamenta altresì l’AA S.p.A. che il giudice di prime cure avrebbe liquidato il danno biologico psichico sulla sola base delle risultanze della CTU medica espletata, la quale si baserebbe a sua volta sulle mere dichiarazioni rese dagli stessi periziati. Secondo l’appellante dunque difetterebbero nel caso di specie altre prove sul loro stato di salute psichica e soprattutto sul nesso di causalità tra il sinistro e il danno lamentato e sullo stato del loro equilibrio psichico antecedente alla morte del congiunto.
Secondo l’AA S.p.A., inoltre, il giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale agli interventori sulla base della mera relazione di consanguineità con Ba. Ap. .
Le suindicate censure degli appellanti vanno rigettate per quanto di ragione.
Preliminarmente si deve rilevare l’infondatezza della censura relativa alla mancanza di prova della relazione affettiva tra Ba. Ap. e la moglie e i figli ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale a favore dei medesimi.
Invero ritiene la Corte che costoro abbiano allegato e provato, nei termini pretesi dalla costante giurisprudenza, il danno da perdita del rapporto parentale e che pertanto la statuizione del giudice di prime cure sul punto vada confermata. In proposito si applicano i principi recentemente ribaditi dalla Corte di cassazione (Cass. 14.2.2023, n. 4571) secondo cui: «il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall’inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d’appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n.25541; Cass. 21/03/2022, n.9010; Cass. 24/04/2019, n.11212, ex multis)».
Vanno altresì disattese le suindicate doglianze relative alla prova del danno biologico psichico, dovendosi confermare sul punto le statuizioni del giudice di prime cure. Il CTU dott. De Ni. è pervenuto alla conclusione che in conseguenza dell’improvvisa morte del padre si è sviluppata in Fa. Ap. una reazione da lutto complicata evoluta verso un disturbo ansioso-depressivo cronicizzato che può essere valutato nella misura del 25% di danno biologico. Il consulente dell’ufficio infatti ha spiegato che nel caso in esame Ap. Fa. è affetto da “disturbo depressivo-ansioso a carattere cronico reattivo alla morte violenta del padre” che è “l’esito di una reazione psichica in un soggetto giovane adulto legato da un saldo rapporto di affetto, rispetto ed ammirazione nei confronti del padre percepito come solido riferimento ed esempio da emulare (…) Il Sig. Ap. non ha potuto elaborare in maniera fisiologica l’esperienza umana comune della perdita producendo una risposta psichica oramai stabile caratterizzata da depressione del tono dell’umore, intensi vissuti di colpa, sensazione di vuoto, di occasione perdute, di perdita incolmabile di un modello in una fase vitale di cui percepiva ancora intenso bisogno”.
Il ctu ha altrsì affermato che Ap. Ma. Ca. è affetta da “disturbo ansioso a carattere cronico reattivo alla morte violenta del padre”; “a distanza di circa sei anni persiste una reattività ansiosa che spesso assume il carattere di sintomo somatico (palpitazioni, sensazione di mancanza di aria, rossore) o psichico (preoccupazioni esagerate per la salute propria e dei propri cari, fobia in alcune situazioni sociali)” e che può essere valutate in una percentuale del 10% di danno biologico.
Infine, è stato accertato che Ma. An., legata sentimentalmente al defunto dall’età di tredici anni, ha sviluppato, a seguito della morte del marito, una reazione patologica al lutto con carattere di disturbo d’ansia e dell’umore con impegno delle funzioni psichiche e di riflesso su quelle sociali, riportando un danno biologico che il CTU ha valutato nella misura del 30%.
La Corte ritiene l’esito della detta consulenza condivisibile, in quanto basato su un completo e coerente studio della documentazione medica prodotta e degli elementi anamnestici, obbiettivi e psicodiagnostici disponibili, che il CTU ha ritenuto sufficienti per dimostrare il danno biologico psichico e la riferibilità, sul piano causale, alla morte del de cuius.
Le doglianza relative al difetto di prova di tale voce di danno vanno pertanto rigettate.
Con il quinto motivo l’AA S.p.A. censura la sentenza impugnata per aver omesso di decurtare dal totale dei risarcimenti riconosciuti ai singoli attori ed interventori le somme già corrisposte dall’appellante a ciascuna delle controparti in esecuzione della provvisionale concessa dal Tribunale.
Il motivo va accolto.
Deve pertanto essere detratto, dall’importo accordato alle parti a titolo di risarcimento del danno, quanto alle stesse è stato corrisposto a titolo di provvisionale concessa dal Tribunale.
Va pertanto decurtata dall’importo riconosciuto a ciascuno degli attori la somma di euro 9.000 e da quanto previsto a favore di ciascuno degli interventori la somma di euro 51.000.
Con il sesto motivo l’AA S.p.A. si duole della doppia liquidazione delle spese funerarie. In particolare, secondo l’appellante, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere il rimborso delle spese funerarie documentate sia ad Ap. An. sia a Ma. An. .
Il motivo è fondato.
Il rimborso delle spese funerarie va riconosciuto alla sola moglie e va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce anche ad Ap. An. il rimborso delle spese suindicate. Invero la vedova di Ap. Ba. ha prodotto in giudizio in originale una fattura a lei intestata contenente la descrizione delle spese sostenute; Ap. An., al contrario, ha depositato una mera copia fotostatica di pretesa fattura a lui intestata e contenente lo stesso numero e la descrizione delle medesime spese funerarie. Pertanto solo ad An. Ma. va riconosciuto il rimborso di euro 2.401,81 oltre a quello delle spese di tumulazione che ammontano ad euro 1500.
Passando all’esame dei motivi dell’appello incidentale proposto da An. Ma., Fa. Ap. e Ma. Ca. Ap. con il primo articolato motivo si lamenta l’omessa applicazione delle risultanze istruttorie e la liquidazione iniqua del danno parentale senza motivazione secondo i valori minimi (anzicchè medi come richiesti) e l’omessa personalizzazione del risarcimento del danno.
Nel dettaglio si censura la sentenza di primo grado per aver limitato la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale applicando un aumento irrisorio (inferiore a 5.000 euro) del minimo tabellare.
Il motivo va rigettato.
La Corte ritiene di dover condividere la quantificazione del danno non patrimoniale effettuata dal giudice di prime cure a favore degli interventori nella misura di 170.000,00 euro ciascuno.
Invero detti importi si basano sui criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il 2018 che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, costituivano al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado il valore da ritenersi “equo” in assenza dell’allegazione di ulteriori circostanze che giustificassero una personalizzazione della liquidazione del danno.
Con il secondo motivo gli interventori si dolgono dell’omesso aumento personalizzante della liquidazione del danno biologico psichico oltre alla misura standard dei valori previsti dalle tabelle di Milano. In particolare, secondo An. Ma., Fa. Ap. e Ma. Ca. Ap. le conseguenze dannose della morte del loro congiunto non sarebbero indefettibili secondo l’id quod plerunque accidit e giustificherebbero pertanto una personalizzazione in aumento del risarcimento.
Deve rilevarsi l’infondatezza di tale doglianza.
Invero la Corte ritiene di dover confermare la sentenza di primo grado in punto di quantificazione del danno biologico psichico atteso che non risultano dimostrate circostanze che giustifichino un aumento personalizzante della liquidazione. A titolo di danno biologico si devono dunque liquidare, sulla scorta dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il 2018, in favore di Ap. Fa., euro 114.085,00, in favore di Ap. Ma. Ca., euro 24.722,00 e, in favore di Ma. An., euro 144.241,00.
Pertanto, considerato che il danno non patrimoniale è una categoria unitaria e condividendo sul punto le statuizioni del giudice di prime cure il danno non patrimoniale patito dai superstiti va così determinato: euro 284.085,00 per Ap. Fa. (114.085,00+170.000,00); euro 194.722,00 per Ap. Ma. Ca. (170.000,00 + 24.722,00); euro 314.241,00 per Ma. An. (170.000,00 + 144.241,00) alla quale spetta altresì un importo complessivo di euro 3901,81 per spese funerarie e di tumulazione (importo totale pari a 318.142,81).
Tenuto conto del concorso di colpa dell’Ap. nell’aggravamento dei danni (valutato nella misura del 65%), il danno complessivamente spettante ai terzi intervenuti ammonta ad euro 99.429,75 per Ap. Fa. ; ad euro 68.152,70 per Ap. Ma. Ca. ; euro 111.349,9835 per Ma. An.
Dall’importo riconosciuto a ciascuno degli interventori a titolo di risarcimento va decurtata la somma di euro 51.000 corrisposta a titolo di provvisionale.
Con il terzo motivo dell’appello incidentale gli interventori lamentano l’omessa liquidazione del risarcimento del danno biologico temporaneo senza motivazione.
La censura va rigettata per quanto di ragione.
Sul punto la Corte ritiene di dover condividere le conclusioni del CTU Dott. De Ni. il quale a pag.6 della relazione afferma che: “L’applicazione dei criteri DSM (Diagnostic and statistic manual dell’AP.
definiscono “cronico” un disturbo che dura più di sei mesi. Si potrebbe quindi ritenere che debbano essere considerati un periodo di acuzie e quindi qualificabile come invalidità temporanea.
Tuttavia l’applicazione di criteri utilizzabili a scopo di studio e ricerca hanno notevoli limiti in medicina legale ove occorre accertare con certezza o con grande probabilità l’esistenza di una disabilità, ancorchè temporanea e nei casi come nella fattispecie in esame, il preciso momento di passaggio da una fase in cui le manifestazioni psicopatologiche da acute trapassano in una condizione di cronicità tale da configurarsi come danno biologico permanente.
Per quanto detto ritengo di non avere criteri validi per poter affermare che l’infermità valutata in termini di danno biologico permanente sia stata preceduta, in ognuno dei tre attori, da una fase d’invalidità temporanea di durata certa”.
Con il quarto motivo si lamenta il mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale a favore degli interventori. In particolare, secondo gli appellanti incidentali, il Tribunale di Brindisi avrebbe ingiustamente negato il ristoro del pregiudizio da mancato contributo reddituale ai bisogni della famiglia nonché del danno da rottamazione dell’autovettura Al. Ro. 156.
La Corte rileva l’infondatezza della suindicata censura.
Invero dev’essere confermata la statuizione del giudice di primo grado secondo cui i danneggiati non hanno dato prova del venir meno delle utilità economiche, a seguito della morte di Ba. Ap., di cui avrebbero presumibilmente goduto in futuro se la vittima fosse rimasta in vita e pertanto il risarcimento del danno da mancato contributo reddituale ai bisogni della famiglia va negato.
In proposito si rinvia alla motivazione del Tribunale di Brindisi secondo la quale: “ nel caso di specie i danneggiati si sono limitati a produrre le dichiarazione dei redditi del defunto relative agli anni 2008, 2009 e 2010, ma non hanno fornito alcuna prova circa l’entità dei contributi economici di cui avrebbero goduto prima del sinistro (in considerazione anche della ridotta capacità reddituale del de cuius), circa il venir meno, a seguito della morte dell’Ap., di dette utilità economiche, circa il venir meno delle utilità economiche di cui avrebbero presumibilmente goduto in futuro se la vittima fosse rimasta in vita” Va altresì disattesa la censura relativa al mancato risarcimento del danno patrimoniale da rottamazione dell’autovettura Al. Ro. 156, che Ap. Ba. conduceva quando si verificò il sinistro mortale.
Invero dall’istruttoria della causa non risultano dimostrate le condizioni del suindicato veicolo antecedenti al sinistro sicchè la Corte ritiene di non poter procedere alla liquidazione del danno lamentato neanche in via equitativa.
Con il quinto motivo di appello incidentale si dolgono dell’errata quantificazione delle spese del giudizio di primo grado. In proposito si deduce che il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione delle competenze dovute all’avvocato degli attori con conseguente pregiudizio patrimoniale in capo ad essi, in quanto avrebbe liquidato una somma inferiore ai medi ex artt.1-11 DM 55/2014 senza tenere in debito conto la complessità della vicenda e le attività compiute.
Il motivo va rigettato.
Deve rilevarsi che il parziale accoglimento dell’appello rende la quantificazione del compenso dovuto all’avvocato degli attori adeguata alla difficoltà e al valore dell’affare, nonché al numero e alla complessità delle questioni giuridiche trattate. La statuizione del Tribunale sul punto va pertanto confermata.
Alla luce di tale conclusione va altresì rigettata la richiesta, formulata al punto 10) delle conclusioni dell’atto di appello, di condannare i difensori dichiaratisi distrattari, Avv. Ronaldo Manuel Marchionna ed Avv. Gianmarco Cesari, alla restituzione, in favore dell’AA spa, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata.
Passando all’esame dell’appello incidentale proposto da Ap. An., Ap. Co., Ap. Da. e Ap. Ma. An. con il secondo motivo si lamenta l’errata quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile in una somma prossima agli importi minimi fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il 2018.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene di dover condividere la quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto a favore degli attori nella misura di 50.000,00 euro ciascuno.
Invero detti importi, che si avvicinano a quelli minimi fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il 2018, appaiono equi in assenza dell’allegazione di ulteriori circostanze che giustifichino una personalizzazione della liquidazione del danno.
Tenuto conto del concorso di colpa dell’Ap. Ba. nella causazione del suo decesso (valutato nella misura del 65%), l’AA s.p.a. e il Gi. vanno condannati, in solido fra loro, al pagamento, in favore di Ap. Da., Ap. Co., Ap. Ma. An. e Ap. An., della somma di euro 17.500,00 ciascuno.
Da.’importo indicato dev’essere poi detratto, quanto agli stessi è stato corrisposto in esecuzione della provvisionale disposta dal Tribunale, e cioè la somma di euro 9.000.
Con il terzo motivo di appello incidentale Ap. Da., Ap. Co. e Ap. Ma. An. lamentano il mancato riconoscimento del danno patrimoniale in loro favore.
Il motivo dev’essere rigettato.
Condividendo sul punto la statuizione del Tribunale la Corte rileva che nel caso di specie non può essere riconosciuto agli attori il danno patrimoniale per la perdita del contributo economico da parte del defunto per difetto di prova.
Invero gli attori non hanno né allegato nè provato, in cosa consistevano le utilità economiche ricevute dal congiunto nè quale ne fosse l’ammontare sì da impedire al Tribunale di valutare la sussistenza del danno richiesto. In proposito va rimarcata l’assoluta genericità delle dichiarazioni del Gi. Ro. il quale ha semplicemente riferito che “Ap. Da. ed An. svolgevano lavori occasionali con il defunto per guadagnare qualcosa”, senza tuttavia precisare in cosa consistessero questi lavori, quali ne fossero i guadagni, quale ne fosse la frequenza.
Con il quarto motivo ci si duole della quantificazione delle competenze liquidate a favore dell’avvocato degli attori.
In proposito si deduce che a causa dell’errata e ridotta quantificazione effettuata dal tribunale gli attori potrebbero essere costretti a pagare ulteriori competenze legali ai loro difensori.
Deve rilevarsi che il parziale accoglimento dell’appello principale rende la quantificazione del compenso dovuto all’avvocato degli attori adeguata alla difficoltà e al valore dell’affare, nonché al numero e alla complessità delle questioni giuridiche trattate. La statuizione del Tribunale sul punto va pertanto confermata.
I due appelli incidentali vanno pertanto rigettati.
La conferma della statuizione del Tribunale in punto di spese di tutti i difensori comporta altresì il rigetto della richiesta, formulata al punto 10) delle conclusioni dell’atto di appello principale, di condannare i difensori dichiaratisi distrattari alla restituzione, in favore dell’AA spa, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata.
In ordine alle spese processuali, stante l’esito complessivo del giudizio, le stesse, confermate per il primo grado e liquidate in dispositivo per il presente grado, vanno poste nella misura di un terzo a carico dell’appellante principale e compensate per i restanti due terzi.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell’appello principale, dichiara che la responsabilità della causazione dell’incidente deve ascriversi nella misura del 35% a Gi. Pa. e nella misura del 65% alla condotta colposa di Ap. Ba.; per l’effetto ridetermina in euro 99.429,75 per Ap. Fa., in euro 68.152,70 per Ap. Ma. Ca., in euro 111.349,9835 per Ma. An., nonché in euro 17.500 ciascuno per Ap. Da., Ap. Co., Ap. Ma. An. e Ap. An., la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno conseguente alla morte di Ap. Ba., oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo quanto statuito nella sentenza impugnata; condanna per l’effetto AA s.p.a. e Gi. Pa., in solido tra loro, al pagamento delle somme suindicate a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori ed interventori, previa detrazione di quanto ai medesimi è già stato corrisposto per effetto della provvisionale concessa dal Tribunale di Brindisi; conferma nel resto la sentenza impugnata; rigetta gli appelli incidentali; condanna AA s.p.a. al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio nella misura di un terzo, compensando fra le parti i restanti due terzi e liquidando le predette spese, nell’intero, in euro 21.000,00 in favore degli attori e con distrazione in favore dell’Avv. omissis ed in euro 21.000,00 in favore dei terzi intervenuti e con distrazione in favore dell’Avv. omissis, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; dà atto, altresì, che per effetto dell’odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico degli appellanti incidentali.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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