La violazione delle regole della strada da parte di un conducente, quali l’obbligo di dare la precedenza, non esonera il giudice dall’obbligo di vagliare anche la condotta dell’altro conducente che è sempre e comunque obbligato a rispettare i normali precetti di prudenza la cui violazione potrebbe comportare un concorso di colpa; infatti, il diritto di precedenza non esenta lo stesso dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (artt. 140, 141 e 145 C.d.S.) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza (nella specie, il primo giudice accertava che il motociclo non si era attenuto agli obblighi di prudenza e diligenza ricadenti su tutti conducenti, anche coloro aventi diritto di precedenza, e che il medesimo – al momento del sinistro – conducesse il motociclo a velocità ampiamente superiore al limite ivi vigente, 80 km/h anziché 50, così dichiarando la pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti, attesa la pari gravità di entrambe le condotte di guida in violazione delle regole cautelari sugli stessi incombenti, nonché l’eguale apporto causale delle medesime nella determinazione del sinistro in discorso; il Collegio d’appello conferma tale decisione).
NDR: in tal senso Cass. 460/2021 e 8289/2016.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 22.5.2023, n. 1651
…omissis…
Preliminarmente, attesa la specificità dell’impugnazione, ove sono espressamente richiamati i passi della motivazione oggetto di doglianza, nonché illustrati gli specifici motivi di censura e le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza gravata, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulata dall’odierna appellata.
Nel merito.
Con il primo motivo, parte appellante deduce l’esclusiva responsabilità di omissis nella causazione del sinistro in discorso.
Lamenta, in particolare, che il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato la corresponsabilità dell’attore, senza tener conto dei rilievi contenuti nella CTU cinematica, dai rilievi della Polizia locale, nonché nelle sentenze del giudice di pace di Como, il quale annullava le sanzioni applicate all’odierno appellante, dai quali emergerebbe chiaramente la responsabilità esclusiva o quanto meno preponderante di omissis.
Il motivo è infondato.
In tema di scontro tra veicoli, l’art. 2054, comma 2, c.c., stabilisce una presunzione di pari responsabilità tra i conducenti, salva la prova liberatoria contraria.
Tale presunzione, secondo l’orientamento della Suprema Corte, ha carattere sussidiario ed opera quando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro o lo specifico comportamento determinante quest’ultimo; ne deriva che, in tutte le ipotesi in cui resti ignoto l’atto generatore dell’occorso, quale causa presunta dell’evento devono essere considerati in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti, anche se a riportare danni sia stato uno solo di essi (Cass. sez. III, n. 15736/2022; id. sez. VI, n. 7061/2020; id. sez. III, n. 9528/2012).
Peraltro, “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. sez. III, n. 23431/2014; id. sez. III, n. 7479/2020). Invero, soltanto “l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (id. sez. VI, n. 13672/2019).
Nel caso di specie, attesa la sussidiarietà della presunzione di eguale colpa, la medesima è stata superata mediante l’accertamento in concreto della pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa.
Specificatamente, il Tribunale, sulla base della relazione omissis.
In secondo luogo, il Tribunale procedeva all’esame della condotta di guida di omissis, accertando come anche questi avesse agito in spregio alle norme sulla circolazione stradale.
Sul punto, questa Corte rileva che la violazione delle regole della strada da parte di un conducente, quali l’obbligo di dare la precedenza, non esonera il giudice dall’obbligo di vagliare anche la condotta dell’altro conducente che è sempre e comunque obbligato a rispettare i normali precetti di prudenza la cui violazione potrebbe comportare un concorso di colpa; infatti, il diritto di precedenza non esenta lo stesso dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (artt. 140,141 e 145 C.d.S.) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza (Cass. sez. III, n. 460/2021; Cass. civ., sez. VI, n. 8289/2016).
Nella specie, il primo giudice accertava che omissis non si era attenuto agli obblighi di prudenza e diligenza ricadenti su tutti i conducenti, anche coloro aventi diritto di precedenza e che il medesimo – al momento del sinistro – conducesse il motociclo “con velocità quantomeno non adeguata allo stato dei luoghi” (così p. 6 sentenza impugnata); ciò perché dalla stessa perizia cinematica invocata risulta che la velocità del motociclo era ampiamente superiore al limite ivi vigente (80 km/h anziché 50), nonché in quanto, poste le caratteristiche del luogo sopra evidenziate, ivi comprese le condizioni di visibilità, questi non riusciva ad arrestare tempestivamente il veicolo dinnanzi alla presenza dell’automobile di omissis che occupava l’intersezione.
Attesa la pari gravità di entrambe le condotte di guida in violazione delle regole cautelari sugli stessi incombenti, nonché l’eguale apporto causale delle medesime nella determinazione del sinistro in discorso, il Tribunale dichiarava la pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti.
Orbene, questo Collegio ritiene che la valutazione in ordine alla sussistenza in concreto di un concorso di colpa in eguale misura di omissis debba essere confermata. La ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice si ritiene accurata ed esente da vizi, alla luce delle risultanze processuali e dei richiamati principi di diritto che gli imponevano una verifica di entrambe le condotte di guida, la quale è stata correttamente condotta. Di conseguenza, altresì corretta è la liquidazione del danno svolta in primo grado, tenuto conto della riduzione dell’importo risarcitorio nella misura del 50 % in ragione dell’accertato concorso di colpa.
Prive di pregio sono poi le doglianze di parte appellante afferenti ad un presunto mancato rilievo dato dal primo giudice alla CTU cinematica, alle sentenze del giudice di pace di Como, nonché al verbale della Polizia locale.
Quest’ultimo, come detto, veniva posto a base dell’indagine svolta dal giudicante circa stato dei luoghi e condotte di guida.
Anche la perizia cinematica è stata debitamente considerata, per gli elementi in fatto che apporta.
Il Tribunale affermava che: “al riguardo deve preliminarmente rilevarsi che questo giudice non condivide le considerazioni compiute dal consulente tecnico nominato dal precedente giudice assegnatario, il quale, in sede di accertamenti di natura cinematica, ha compiuto valutazioni in ordine alla responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, valutazioni che, com’è noto, competono esclusivamente all’organo giudicante. Né tantomeno assume efficacia probatoria vincolante nel presente giudizio, in difetto di previsione normativa in tal senso, l’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto dalle parti dinanzi al giudice di pace (v. docc. 45 e 46, fasc. att.), invocato da parte attrice, il quale, com’è noto, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile” (così pp. 4-5 sentenza impugnata).
In merito a ciò, questa Corte osserva che il giudice può ben discostarsi dalle risultanze della CTU allorquando il perito esprima valutazioni giuridiche che esorbitano dai propri compiti, competendo queste ultime esclusivamente all’organo giudicante (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6681/2022).
Nel caso in esame la CTU aveva affermato la concorrente responsabilità dei due conducenti, evidenziando in particolare come il motociclista procedesse a velocità di circa 80 km/h, superiore al limite, ed incompatibile con lo stato dei luoghi. Quanto alla gradazione delle rispettive responsabilità, deve ritenersi corretta la ripartizione paritaria.
Quanto ai limiti soggettivi di efficacia del giudicato, gli stessi restano disciplinati dalla legge e, al di fuori di tali confini, non resta che l’efficacia di prova o di elemento di prova documentale, rimessa alla libera valutazione del giudice (Cass. sez. VI, n. 31969/2019, anche in tema di c.d. “giudicato riflesso”).
E comunque la sentenza del giudice di pace di Como n. 344/15 che annulla l’ordinanza-ingiunzione, pone a fondamento della decisione un’insufficienza di prove, che risulta qui superata dalla successiva redazione della CTU cinematica.
Concludendo, occorre rammentare che “la valutazione delle risultanze probatorie così come la scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e ipoteticamente verosimili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva” (Cass. sez. III, n. 2249/2013).
Con il secondo motivo, omissis si duole del mancato riconoscimento della personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale da parte del Tribunale.
Sostiene che le peculiari circostanze del caso concreto e, specificatamente, il danno estetico derivante dalla cicatrice sulla fronte e la menomazione dovuta all’asportazione testicolare – entrambi frutto del sinistro – avrebbero inciso sulla propria sofferenza interiore in misura tale da consentire la personalizzazione in aumento del danno.
Reputa la Corte il motivo infondato.
Al riguardo, occorre premettere che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito – oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile – può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, unicamente in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari. Invero, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit – ovverosia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (ex multis Cass. sez. III, n. 24473/2020).
Nella fattispecie in esame, dall’analisi delle allegazioni delle parti non risultano provate circostanze idonee a determinare un aumento dell’importo del risarcimento.
Più precisamente, le deduzioni dell’appellante, afferenti ad una particolare sofferenza morale derivante dalla cicatrice sul viso e dall’asportazione del testicolo, rappresentano dunque conseguenze dannose ordinarie. Difatti, dalle allegazioni dell’odierno appellante non emerge una sofferenza aggiuntiva o una componente afflittiva superiore rispetto alla generalità degli individui che hanno subito il medesimo pregiudizio e che versano nelle stesse condizioni.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente escluso il richiesto risarcimento in aumento per la personalizzazione, atteso che non risultano allegate e provate circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concretamente patito dall’attore più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado.
Da ultimo, la necessità che la situazione del danneggiato rappresenti una conseguenza dell’infortunio del tutto anomala si giustifica onde evitare una duplicazione della liquidazione del danno non patrimoniale.
Tali assunti sono stati correttamente valorizzati dal primo giudice, il quale affermava che “alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata” (così p. 8 sentenza impugnata).
Tanto rilevato, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti necessari per una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno non patrimoniale e il relativo motivo di gravame dev’essere rigettato.
Con il terzo ed ultimo motivo, l’appellante si duole della mancata liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita della moto e del relativo equipaggiamento tecnico a seguito dell’occorso in parola, sostenendo che: il valore della prima emergerebbe da un estratto delle quotazioni di cui al sito internet “moto.it” versato in atti e dalle foto segnaletiche successive al sinistro; quello dell’equipaggiamento sarebbe evincibile dalla normale conoscenza dei prezzi di mercato. Al fine poi di determinarne l’entità del valore di ognuno, chiede ammettersi CTU.
Il motivo è infondato.
Sull’attore che domandi il risarcimento del danno incombe l’onere di indicare analiticamente e con rigore in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e con quali criteri dovrà essere computato; di conseguenza, la richiesta di risarcimento, quando non sia accompagnata dalla descrizione del pregiudizio per cui è chiesto il ristoro, deve essere qualificata generica – poiché non mette il giudice e il convenuto in condizione di sapere quale sia concretamente il pregiudizio – e inutile – in quanto detta genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (Cass. sez. III, n. 13328/2015).
Peraltro, proprio in tema di danno riportato dal motociclo, la Suprema Corte ha affermato che “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell’onere di allegazione e prova della parte, per cui la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno richiede, oltre all’accertata esistenza di un danno risarcibile, che il giudice di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità, o l’estrema difficoltà, di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi da cui desumere l’entità del danno” (Cass. sez. IV, n. 7635/2015).
Nel caso di specie, l’odierno appellante non ha adempiuto l’onere probatorio sullo stesso ricadente, limitandosi ad allegare la quotazione riportata da rivista commerciale sul valore di mercato del mezzo, non anche elementi idonei a dimostrare l’entità dei danni riportati, quali ad esempio un preventivo che per le riparazioni necessarie, in grado di provare l’asserita antieconomicità delle stesse, con conseguente diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento in forma specifica.
Ai fini dell’applicazione di quest’ultima, occorre osservare che “la verifica relativa all’eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull’entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (Cass. sez. III, n. 10686/2023).
Ad ogni modo, tale valutazione non è necessaria nella specie, mancando del tutto la prova dell’antieconomicità e dell’entità delle riparazioni, non ricavabile dalle foto segnaletiche e la descrizione dello stato del mezzo di cui alla relazione di incidente redatta dalla Polizia Locale come sostenuto dall’appellante.
Parimenti, non sussiste alcun principio di prova in ordine al danneggiamento ed, in subordine, valore dell’equipaggiamento tecnico, comunque usato, rispetto al quale parte attrice non ha fornito alcunché.
Tanto premesso, la richiesta formulata da parte appellante di disporsi CTU tecnica diretta ad accertare l’entità del danno patrimoniale in parola non può essere accolta.
Sul punto, questa Corte evidenzia che per ormai costante giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo quale fine coadiuvare il giudice nel valutare elementi acquisiti o risolvere questioni che necessitino di specifiche conoscenze e, per l’effetto, detto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume; dunque dev’essere legittimamente negata laddove la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. sez. VI, n. 30218/2017; id. sez. II, n. 9318/2016).
In conclusione, in difetto di prova rispetto ai danni patrimoniali di cui parte appellante chiede il ristoro, prive di pregio sono le relative doglianze dalla medesima avanzate.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, l’appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Atteso l’esito del gravame, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell’appellante ed in favore dell’appellata costituita omissis Company e si liquidano ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato, tenuto conto del valore della controversia (€ 155.346,00) dell’attività svolta, in complessivi € 9.991,00, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla dev’essere disposto in ordine alle spese di lite delle parti contumaci omissis, in qualità di eredi di omissis.
A tal riguardo, si rileva che la condanna alle spese processuali ex art. 91 c.p.c. trova infatti fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; di conseguenza, essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato alcuna spesa al cui rimborso abbia diritto (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, n. 16174/2018).
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l’entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l’art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando omissis così provvede: rigetta l’appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata; condanna omissis al pagamento in favore omissis Company delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; nulla dispone sulle spese di lite delle parti contumaci omissis, in qualità di eredi di omissis. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l’entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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