La sentenza di patteggiamento equivale ad una pronuncia di condanna con conseguente operatività del termine di prescrizione decennale stabilito dall’art. 2953 c.c. ? (Cass. 7 novembre 2013, n. 25042).
Con la sentenza n. 25042, depositata il 7 novembre 2013, la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, tratta il tema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli. Come noto, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c. se il fatto è considerato dalla legge come reato per il quale è stabilita una prescrizione più lunga o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni con decorrenza del dies a quo dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. L'art. 2953 c.c. invece dispone che i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di quella decennale si prescrivono con il decorso di dieci anni quando riguardo ad essi sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. In tale quadro normativo si colloca l'odierna vicenda che analizza principalmente la questione, sollevata da parte ricorrente, della idoneità della sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a rendere applicabile nella specie il termine di prescrizione decennale.
Il caso. La controversia traeva origine dalla domanda formulata dai familiari di un soggetto che aveva perso la vita in un sinistro stradale, volta ad ottenere in via solidale, il risarcimento dei relativi danni dal proprietario e conducente del mezzo e dalla Compagnia assicurativa. Il giudizio si concludeva con l'accoglimento della domanda, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti. Proposto appello, la Corte territoriale accoglieva il gravame con conseguente rigetto dell'originaria domanda risarcitoria. Avverso la decisione proponevano ricorso per Cassazione i familiari della vittima.
La sentenza penale di patteggiamento non è una pronuncia di condanna. Sostenevano i ricorrenti che la sentenza emessa a seguito di patteggiamento della pena fosse una sentenza di condanna idonea a rendere applicabile nella specie il termine di prescrizione decennale. In particolare, essi rilevavano come la pronuncia in questione, con l'osservare che non emergevano elementi utili ad un proscioglimento dell'imputato, motivasse anche nel merito la vicenda. La Corte territoriale non aderiva a tale ipotesi ricostruttiva sul rilievo che il giudizio penale, essendosi concluso con il patteggiamento, non aveva dato luogo alla pronuncia di alcuna condanna, neppure generica nei confronti del reo né tantomeno ad alcuna statuizione circa la liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Gli ermellini, in ossequio a quanto asserito anche in sede di appello e, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza di legittimità, evidenziano come la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., pur essendo equiparata ad una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 445, comma 1, c.p.p., tuttavia non può essere ontologicamente qualificabile come tale in quanto trae origine solo da un mero accordo delle parti avente ad oggetto la rinunzia dell'imputato a contestare la propria responsabilità a fronte della possibilità di concordare con il Pubblico Ministero la pena da scontare. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non consegue ad un vero e proprio processo, questa viene pronunciata prima ancora che si apra il dibattimento, quindi non dovrebbe ritenersi che si tratti di una sentenza che possa fare stato nel processo civile, e tuttavia secondo orientamento consolidato della Cassazione va considerata pur sempre come una sentenza vera e propria in grado di fornire elementi probatori nell'ambito del processo civile, ai fini della determinazione della responsabilità civile. Di recente la giurisprudenza occupandosi del licenziamento di un lavoratore al quale è stata contestato un illecito disciplinare basato su una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, prende posizioni sul rilievo del patteggiamento in sede civile.
La Suprema Corte ha statuito come la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce “indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” e che la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti “ben essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che l’imputato non nega la propria responsabilità ed accetta una determinata condanna. Il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità” (Cass., 6 agosto 2018 (ud. 9 maggio 2018), n. 20562)
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