Con riferimento all’applicazione della presunzione di pari concorso di colpa di cui all’art. 2054 secondo comma c.c. va confermato che nel concetto di circolazione rientrano anche i veicoli in sosta, atteso che anche il conducente che lasci un veicolo in sosta, è tenuto ad adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 11.7.2023, n. 2261
…omissis…
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’appellato, atteso che l’esito del presente giudizio, che ha richiesto un ulteriore approfondimento della materia, dimostra, di per sé, che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 348-bis c.p.c..
Prima di esaminare i motivi di appello, occorre sintetizzare la dinamica del sinistro verificatosi in orario notturno, sull’autostrada dei laghi allorquando il veicolo Renault (di proprietà della Sa.) condotto dal Tr. El. (poi deceduto) collideva con l’autocarro Fiat Ducato di proprietà omissis, fermo sulla terza corsia autostradale all’interno del cantiere autostradale dove erano in corso operazioni di rimozione del cantiere.
In tale contesto il Te., conducente dell’autocarro Fiat Ducato, si trovava fuori dal veicolo predetto e veniva travolto dallo stesso sospinto dall’urto per 20 metri, riportando lesioni.
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano l’omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, del concorso di colpa in capo al conducente signor Sa. Te.; assumono, in particolare, che il giudice avrebbe dovuto applicare il secondo comma dell’art 2054 c.c. anziché il primo, sussistendo, nel caso di scontro tra autoveicoli la presunzione di pari responsabilità .
In particolare allegano che il furgone Fiat Ducato nella fase di smobilizzo del cantiere non era stato parcheggiato nella corsia di emergenza, ma era rimasto parcheggiato in terza corsia e che dalla consulenza del perito del pubblico ministero conseguente al decesso del Tr., era emerso che nella fase di smantellamento del cantiere erano stati rimossi alcuni segnali di allerta posti sulla testata del cantiere.
Concludevano pertanto che, rientrando nel concetto di “circolazione” anche il veicolo in sosta, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare la responsabilità o la corresponsabilità del Te. nella causazione del sinistro.
Tanto premesso, è pacifico che l’auto guidata dal Tr. si è scontrata col veicolo della manutenzione parcheggiato dal Te. nell’area cantiere. Tale sinistro ha coinvolto il Te. che si trovava all’esterno del furgone Fiat Ducato il quale, a seguito dell’urto da parte della Renault, andava a colpire il Te.
Parte appellante invoca, nella causazione del sinistro, la presunzione di pari concorso di colpa di cui all’art. 2054 secondo comma c.c. e, quindi, invoca una pari responsabilità nella causazione dell’evento dannoso in capo al Te., essendo ormai assodato che nel concetto di circolazione rientrano anche i veicoli in sosta, atteso che anche il conducente che lasci un veicolo in sosta, è tenuto ad adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.
Ritiene la Corte che la presunzione di colpa prevista, nel caso di scontro tra autoveicoli, in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’art. 2054, 2° co., c.c., non sia invocabile nella fattispecie, atteso che la norma ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità.
Nel caso che ci occupa è provato che il Tr. procedesse ad elevata velocità (circa 140 km orari) di notte sull’autostrada, incurante della segnaletica stradale che avvertiva della presenza del cantiere autostradale.
In particolare, all’udienza del 10 ottobre 2019 il teste omissis ha riferito che a seguito dell’urto con la Renault, il Ducato è stato spinto per una quindicina di metri rispetto al punto in cui era parcheggiato, con ciò comprovando l’elevata velocità a cui procedeva il veicolo.
Il teste Renault, presente nel luogo al momento del sinistro, a sua volta ha dichiarato che il cantiere era presegnalato da alcuni cartelli alcuni chilometri prima.
Il teste Mo., anche lui presente, ha ricordato che prima dell’impatto aveva visto il furgone con le luci lampeggianti accese.
Inoltre dalla perizia del dott. Ba., incaricato dalla Procura risulta che in quel tratto autostradale vi era la segnaletica di preavviso di cantiere che impone agli utenti il rispetto di regole di prudenza consistenti nel prevedere la necessità di dover adeguare la loro velocità a un limite inferiore a quello generalmente consentito di 130 km orari. Viceversa, i calcoli cinematici dallo stesso effettuati hanno ricondotto la velocità dell’autovettura condotta dal Tr. a non meno di 140 km/h.
Devono, pertanto, condividersi le conclusioni del perito secondo cui “Le modalità con le quali si è verificato il sinistro, considerate le dichiarazioni del teste omissis, che riferisce della presenza della segnaletica di avvicinamento al cantiere installata sul margine destro della careggiata, peraltro segnalato anche dal PMV (attenzione lavori), posto al km 12+100, riconduce la responsabilità dell’evento, derivante da una perdurante disattenzione alla guida, in capo al sig TR. El., conducente dell’autovettura, che viaggiando alla velocità sicuramente non inferiore a 140 km/h, oltre il limite massimo per la tratta di 130 km/h, ha omesso di ridurla entro i limiti imposti dalla segnaletica di avvicinamento al cantiere, comunque di adeguarla alla situazione di tempo e di luogo”
Assodata, dunque la responsabilità in capo al Tr. del sinistro, occorre verificare se possa ascriversi una concorrente responsabilità in capo al Te. in qualità di autista del Ducato.
Sul punto parte appellante invoca una negligenza degli operatori autostradali che non avrebbero rimosso il cantiere secondo la sequenza operativa prevista dalle linee guida di Autostrade per l’Italia e dal decreto del Ministero dei Trasporti, lasciando inoltre il veicolo sulla carreggiata anziché sulla corsia di emergenza.
Ritiene la corte che debba escludersi una responsabilità del Te. nella dinamica del sinistro. Infatti il Te. rivestiva , all’interno del gruppo di lavoro, la mera qualità di autista e, in quanto tale, doveva posizionarsi nel cantiere per prestare assistenza agli operai dell’impresa, al caposquadra e al capocantiere.
Il Te., quindi non era responsabile dello smobilizzo del cantiere e rispondeva alle indicazioni del capocantiere, al quale devono essere ascritte eventuali negligenze nel coordinamento delle operazioni.
E infatti, il consulente del pm ha rilevato che è ravvisabile una responsabilità in relazione all’evento anche in capo al GA. Fr., responsabile del cantiere della omissis S.r.l. che,”nel rimuovere il cantiere a fine lavori, ha rimosso alcuni segnali della testata prima che il veicolo di servizio si portasse in corsia di emergenza”
Rispetto al predetto il consulente ha infatti ravvisato la violazione dell’art. 21 comma 3 del N.C.S (Opere, depositi e cantieri stradali) , nonché del regolamento art. 30 comma 4: Segnalamento temporaneo (art. 21 N.C.S.) .
In conclusione, deve essere escluso un concorso di colpa del Te. nella dinamica del sinistro per cui è causa, essendo il sinistro ascrivibile al Tr. in via esclusiva o in via solidale con altri soggetti che non sono parti del presente giudizio e su cui gli appellanti si potranno eventualmente rivalere all’esito di giudizio in cui questi siano convenuti in qualità di corresponsabili nel sinistro.
Quanto sopra precisato assorbe anche il motivo di appello sub (omissis)., ossia l’omessa valutazione e declaratorie di corresponsabilità degli ulteriori soggetti collegati al cantiere, ovvero la società appaltatrice dei lavori omissis SRL, la compagnia assicurativa dell’autocarro omissis SPA e omissis SPA, atteso che gli stessi non sono parti nel presente giudizio; nonché il motivo sub omissis, ossia l’assenza nella specie di elementi fondanti la responsabilità del Tr. per la lesione riportata dal Te. Conseguentemente vanno anche rigettate le istanze istruttorie variamente formulate da parte appellante attesa l’irrilevanza delle stesse.
1 “Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali”
2 “I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletica differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti “
L’appello è dunque inaccoglibile e parte appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto da omissis e omissis e per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano omissis impugnata; condanna parte appellante al pagamento in favore di Sa. Te. delle spese del grado, che liquida in euro 6500,00 oltre spese generali e oneri di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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