Nell'epoca del processo penale telematico e della spinta alla digitalizzazione, la Corte di Cassazione torna a fissare un punto fermo che non può essere trascurato: in udienza, il deposito degli atti processuali in formato cartaceo resta sempre possibile e pienamente valido.
Con la sentenza n. 24708 del 4 luglio 2025, la Quinta Sezione Penale ha accolto il ricorso di due parti civili, la cui costituzione – effettuata direttamente in aula in forma analogica – era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Tivoli sulla base dell'art. 111-bis c.p.p., norma che disciplina il deposito telematico.
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, qualificandola come "abnorme" e viziata da un'applicazione meccanica e distorta della disciplina digitale.
IL PRINCIPIO
Il principio enunciato è di assoluta chiarezza:
"Il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea nel corso delle udienze, siano esse camerali o dibattimentali".
La Cassazione richiama l'art. 78 c.p.p., che prevede espressamente la possibilità di costituirsi parte civile oralmente o per iscritto in udienza. Tale facoltà non è stata intaccata dalla riforma Cartabia, che ha semmai rafforzato l'obbligo del deposito telematico per altre fasi procedimentali (ad esempio, l'udienza preliminare o quella predibattimentale).
In questo contesto, quando l'atto viene presentato direttamente davanti al giudice, il ricorso al cartaceo non solo è consentito, ma rappresenta una garanzia immediata per la parte: evita ritardi, incertezze tecniche e rischi di esclusioni processuali sproporzionate.
IL PRECEDENTE
Un orientamento favorevole al cartaceo in udienza era già emerso con la sentenza n. 18624 del 2025. La pronuncia in commento, però, segna un passo ulteriore: la Cassazione riconosce espressamente la possibilità di impugnare in sede di legittimità l'ordinanza che, dichiarando inammissibile la costituzione della parte civile, abbia mal interpretato le regole sui depositi telematici.
Questo passaggio è cruciale: non si tratta solo di ribadire la validità del cartaceo, ma di sottolineare che un'esclusione ingiustificata integra un vizio grave e immediatamente sindacabile dalla Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI
La riforma Cartabia ha certamente accelerato il passaggio verso un processo penale più tecnologico, ma non ha cancellato il diritto delle parti di presentare atti in udienza su supporto cartaceo, soprattutto quando ciò è previsto dalla legge e funzionale alla tutela immediata degli interessi processuali.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.