Quante volte ci è capitato di ricevere una multa a casa e chiederci: "Ma chi stava guidando?"
Nel caso di violazioni gravi al Codice della Strada, come l'eccesso di velocità o il passaggio con il rosso, la legge impone al proprietario del veicolo di comunicare chi fosse alla guida. Ma cosa accade se, legittimamente, non si riesce a ricordare?
Una recente sentenza del Giudice di Pace di Lecce (n. 1793/2025) offre una risposta importante e – per molti – rassicurante. (seppure in contrasto con l'orientamento della Cassazione…).
IL FATTO
Il proprietario di un'auto riceve un verbale della Polizia Locale di Cavallino per non aver comunicato, nei tempi previsti, i dati del conducente, che aveva commesso l'infrazione principale, ex art. 126 bis CdS[1].
Ma c'è un dettaglio fondamentale: l'auto era in uso promiscuo tra diversi dipendenti e, al momento della violazione, non era possibile individuare con certezza chi la stesse guidando.- Il proprietario, con PEC inviata pochi giorni dopo, comunicava la sua oggettiva impossibilità a fornire i dati richiesti, spiegando in modo chiaro e collaborativo la situazione.
Dopo aver ricevuto un nuovo verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente, agiva in giudizio, assistito dall'Avv. Alfredo Matranga.
LA SENTENZA DEL GDP DI LECCE
Con la sentenza n. 1793/2025, Il Giudice di Pace, dott.ssa Antonella Santoro - in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale principale - ha infatti sottolineato come non si possa sanzionare chi, con buona fede e giustificato motivo, non sia in grado di fornire le informazioni richieste.
La decisione richiama anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui bisogna distinguere fra:
- chi ignora l'obbligo e non risponde (atteggiamento sanzionabile)
- chi risponde in modo motivato, pur non fornendo il nome del conducente, dimostrando di non poterlo fare per ragioni obiettive.
Nel provvedimento, si evidenzia come
- la responsabilità per omessa comunicazione dei dati del conducente non è automatica;
- è necessario valutare caso per caso, e tenere conto della buona fede e della collaborazione dimostrata dal proprietario del veicolo;
- la dichiarazione in cui il cittadino spiega l'impossibilità oggettiva di fornire i dati richiesti (perché non ricorda o non ha modo di saperlo) può costituire causa di nullita del verbale per la mancata comunicazione dei dati.
Nel caso esaminato, il proprietario ha tempestivamente comunicato alla Polizia Locale la propria difficoltà, dimostrando collaborazione e trasparenza. Questo comportamento ha convinto il giudice ad annullare la sanzione.
CONCLUSIONI
Elemento centrale è il concetto di errore incolpevole, ovvero l'errore che non dipende da negligenza, ma da una reale impossibilità, che non poteva essere superata nemmeno con l'ordinaria diligenza.
In altre parole, non sapere chi guidava non è di per sé colpa, se si dimostra di aver fatto il possibile per risalire all'identità del conducente.
Nel caso di specie, la giustizia ha premiato chi ha agito con correttezza e buona fede - ma come evitare che tale principio possa essere utilizzato in maniera distorta, abusandone, magari da parte di chi pur sapendo chi fosse alla guida, non lo comunica trincerandosi una non reale e veritiera collaborazione?
La decisione del Giudice di Pace di Lecce – premiando chi ha agito con correttezza e buona fede - valorizza un principio fondamentale: l'errore incolpevole, ovvero quell'errore che deriva da una reale e documentata impossibilità di identificare il conducente, e non da negligenza o disinteresse.
Tuttavia, è proprio in questo spazio di "giustificata impossibilità" che può insinuarsi un potenziale rischio di abuso: la possibilità, cioè, che qualcuno possa strumentalizzare questo principio, simulando collaborazione o difficoltà di identificazione del conducente, pur essendo perfettamente in grado di fornire i dati richiesti.
NOTE
[1] L'articolo 126-bis del Codice della Strada disciplina il sistema della patente a punti e stabilisce gli obblighi relativi alla comunicazione dei dati del conducente in caso di violazioni che comportano la decurtazione di punti. Quando una violazione non viene contestata immediatamente e il conducente non è identificato al momento dell'infrazione, il proprietario del veicolo, o altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo accertatore, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente del conducente responsabile.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.