IL FATTO
Si torna a parlare di Covid, per fortuna non sotto il profilo epidemiologico, ma per una particolare questione, di cui si è occupato il Tar Bari nelle scorse settimane.
In particolare, un Medico, impegnato in prima linea contro il Covid, veniva attinto da provvedimento di sospensione perché non risultante, nella piattaforma telematica, vaccinato proprio contro il famigerato virus mondiale.
Lo si dica subito, la Dottoressa in questione aveva completato – e non poteva essere diversamente il ruolo rivestito – il percorso vaccinale, anche se questo non le avrebbe impedito di subire l'infezione per ben due volte, colpita dalle diverse varianti.
Piuttosto, dopo quanto evidenziato dalla piattaforma telematica, come previsto dalla normativa in vigore, il Presidente dell'Ordine dei Medici della Bat inviava formale comunicazione, a mezzo pec, alla Dottoressa, invitandola a produrre, entro il termine (molto breve) di n. 5 giorni, il certificato di vaccinazione, l'avvenuta prenotazione della vaccinazione o, infine, l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
Per alcune circostanze – tra cui, il sopra descritto, impegno ospedaliero - la Dottoressa non riscontrava tale richiesta (evidentemente non accedendo alla Pec per settimane, probabilmente, a parere di chi scrive, l'unico profilo di negligenza contestabile) e, di conseguenza, l'Ordine dei Medici procedeva a sospenderla.
Tale provvedimento veniva impugnato avanti il Tar Bari.
LA SENTENZA DEL TAR BARI
Naturalmente, questo difetto di comunicazione poteva essere gestito diversamente dai soggetti coinvolti, ma è interessante riportare la motivazione del Tar Bari che accogliendo il ricorso (attraverso una semplice ricostruzione dei fatti) tanto statuiva:
"Non v'è affatto immediata consequenzialità tra omessa risposta alla PEC e atto di sospensione dalla professione".
Questo perché seppure la normativa prevedesse che l'Ordine professionale dovesse invitare l'interessato a produrre, entro n. 5 giorni (non perentori), la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione (o quella diversa, valida agli altri fini ex lege contemplati), è però altrettanto vero che tra decorrenza dei predetti n. 5 giorni e l'applicazione della sospensione dalla professione, era previsto un lasso temporale, necessario per espletare le verifiche, in ordine alla situazione concreta di vaccinazione del medico od operatore sanitario, sia attraverso approfondimenti delle banche dati sia mediante interlocuzione diretta con il professionista interessato e/o con l'azienda sanitaria datrice di lavoro.
Solo dopo questo passaggio – nel caso di specie completamente mancante – l'Ordine Professionale avrebbe potuto disporre legittimamente la sospensione.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.