IL FATTO
Un alunno [1], minorenne, frequentante un Istituto Tecnico Agrario Statale, impugnava avanti il Tar Lombardia, la sanzione disciplinare della sospensione fino al termine dell'anno scolastico [2], comminatagli in quanto sorpreso, a scuola, in possesso di sostanza stupefacente, per uso personale.
LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA
Per il Tar Lombardia – che ha reputato illegittima la sospensione - la condotta, oggetto di contestazione, vale a dire il consumo di stupefacenti di carattere esclusivamente personale, nel nostro Ordinamento, costituisce illecito amministrativo, e non reato, mentre il Regolamento D'Istituto, nel caso di specie, prevede che la misura della sospensione dall'anno scolastico debba sanzionare comportamenti che configurano reati contrari alla dignità delle persone, o tali da comportare per esse pericoli all'incolumità: di qui la revoca del provvedimento per difetto di proporzionalità.
Inoltre, nel caso di specie, non è stata garantita la partecipazione della parte al procedimento amministrativo sanzionatorio, il che costituisce un vizio proprio della procedura.
CONCLUSIONI
La sentenza in commento, quindi, legittima l'uso di sostanze stupefacenti a scuola?
Naturalmente, no; il titolo non tragga in errore.
Infatti, tale precedente, per quanto importante, è relativo solo al caso di specie, in particolare tenuto conto della la previsione del Regolamento d'Istituto, che per la condotta contestata prevedeva una sanzione diversa da quella inflitta.
NOTE
[1] Rappresentato in giudizio dai propri genitori, assistiti dagli avvocati Franco Silva Monica Locatelli.
[2] Così come comminata dal Consiglio di Istituto; mentre il Consiglio di Classe aveva statuito la pena piu' morbida di 15 giorni.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.