IL FATTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 3 aprile 2023 RG 645/2023 sanziona come antisindacale la condotta di una, famosa, società di "consegna di cibo a domicilio" , che utilizza Riders per tale attività, responsabile rifiuto di consegnare alla organizzazioni sindacali l'informativa sull'utilizzo e il funzionamento dei sistemi automatizzati digitali, introdotta dal decreto Trasparenza, così come richieste dalla stesse associazioni.
COSA SONO I SISTEMI AUTOMATIZZATI DIGITALI
Il Ministero ha, infatti, chiarito che per sistema decisionali o di monitoraggio automatizzati si intendono quegli strumenti che attraverso l'attività di raccolta dati ed elaborazione degli stessi siano in grado di generare decisioni automatizzate.
I MOTIVI DEL RIFIUTO AZIENDALE
L'azienda aveva eccepito l'inammissibilità della richiesta in ragione del fatto che i rider utilizzati per la consegna del cibo a domicilio non fossero lavoratori subordinati.
I RIDERS SONO LAVORATORI SUBORDINATI
Il Tribunale ha respinto l'eccezione, richiamando la recente giurisprudenza che ha sancito l'applicabilità in capo ai collaboratori etero-organizzati di tutte le tutele previsti per i lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle di natura processuale.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI PALERMO
La sentenza in commento si basa sulla circostanza che la società utilizza un algoritmo che consente ai Rider di accedere all'app e di accettare l'ordine (rectius la consegna) in base a parametri (unitamente ad altri) che costituiscono una "profilazione" degli stessi lavoratori, il cui funzionamento deve essere portato a conoscenza sia di ciascun lavoratore, che delle organizzazioni sindacali.
Non vi è corrispondenza, in quanto mentre le piattaforme digitali monitorano e valutano le prestazioni dei lavoratori, questi ultimi non hanno accesso alle informazioni su come funzionano gli algoritmi, quali dati personali vengono utilizzati e in che modo il loro comportamento influisca sulle decisioni prese dai sistemi automatizzati [1].
Preso atto di queste lacune informative, la società veniva condannata a fornire le informazioni richieste dal sindacato, con la precisazione che tale adempimento si cumulava (e non escludeva) l'obbligo di fornire analoghe informazioni a ciascuno dei lavoratori.
NOTE
[1] Tra le informazioni ulteriori che il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, deve fornire all'interessato rientrano:
- gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
- il funzionamento dei sistemi;
- i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
- inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
- le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
- il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.