Va confermato che la notificazione tempestiva del verbale di accertamento rappresenta elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria; la sua mancanza non è, dunque, equiparabile agli altri fatti estintivi o impeditivi dell’obbligazione di pagamento di diritto comune, come la prescrizione, la morte dell’obbligato ed il pagamento. Ne deriva che una volta divenuto definitivo l’accertamento contenuto nel verbale non opposto è preclusa la verifica – nel giudizio di opposizione alla successiva ingiunzione di pagamento – della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso consacrata, tra cui anche la tempestività della notifica. In particolare, va confermato che l’opposizione alla cartella esattoriale (cui deve essere equiparata l’ingiunzione di pagamento) può avere funzione recuperatoria e, pertanto, consente all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso l’atto presupposto solo allorchè la cartella sia stata effettivamente il primo atto attraverso cui l’interessato è venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria. Ne discende che la contestazione relativa alla intempestiva notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione ex art. 201 comma 1 CdS, anche se introdotta con opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione recuperatoria ai sensi dell’art. 22 legge 689/81 (ora art. 7 d. lvo 150/2011); quindi è soggetta al relativo termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’atto. Pertanto, spetta al giudice di merito qualificare l’impugnazione proposta avverso l’ingiunzione di pagamento a seconda delle varie tipologie di contestazione espresse dall’opponente.
Tribunale di Milano, sentenza del 20.9.2023, n. 7153
…omissis…
Quanto alla eccezione di improcedibilità dell’appello per omessa presenza di attestazione di conformità della sentenza di primo grado, si osserva che il disposto di cui all’art. 347 comma 2 cpc attiene alla mancata produzione di copia della sentenza appellata circostanza che nel caso di specie non ricorre atteso che copia della sentenza è allegata all’atto di appello;
le modalità della attestazione di conformità non comportano alcuna improcedibilità e integrano al più una mera irregolarità che tuttavia nel caso di specie non ha determinato alcun vulnus alla difesa che ben conosceva il contenuto della sentenza di primo grado;
quanto alla eccezione relativa alla irregolare relata di notifica si osserva che essa non ha impedito la rituale conoscenza dell’atto notificato e risulta sanata dalla costituzione della parte appellata;
quanto poi alla procura ad litem si osserva che essa risulta allegata all’atto di appello e reca quale data di scadenza il 30.11.2021, data successiva alla notifica dell’appello di tal ché esso può considerarsi ritualmente incardinato; la permanenza dei poteri rappresentativi potrà essere documentata anche nel prosieguo dalla difesa di parte appellante;
quanto, infine, alla allegata difformità tra atto di appello notificato e atto di appello depositato la contestazione è del tutto generica e non consente di apprezzarne le caratteristiche;
le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della parte appellata sono quindi tutte destituite di fondamento;
la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata è stata richiesta sulla base di un pericolo nel recupero delle somme “eventualmente versate” del tutto astratto di modo che la richiesta non merita accoglimento;
P.Q.M.
Respinge le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di parte appellata; respinge la richiesta di sospensione proposta dalla appellante. Sulla definitività del verbale presupposto all’ingiunzione di pagamento. Nella specie, non è stato impugnato, tramite appello incidentale, il capo della sentenza relativo alla sussistenza della notifica omissis, presupposto all’ingiunzione di pagamento opposta. Tale circostanza risulta, peraltro, nella specie, dimostrata dalla allegazione, anche nel presente giudizio, della relativa relata di notifica (doc. 2 dell’appellante). Va, pertanto, affermato il passaggio in giudicato della valutazione del Giudice di pace in ordine alla corretta notificazione del verbale di accertamento. Ciò posto, va ora valutato se la notifica del verbale effettuata oltre i termini di legge sia idonea, nella specie, ad incidere sulla pretesa creditoria alla base dell’ingiunzione di pagamento originariamente opposta. La presente fattispecie va decisa in adesione al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 22080/17 (est. Ba.). Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall’appellato, i principi ivi enucleati sono idonei ad offrire la soluzione nella specie, atteso che nel caso sottoposto all’attenzione della Corte veniva in questione la qualificazione dell’azione da esercitarsi da parte del destinatario di una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, nel caso in cui l’interessato deduca che il verbale di accertamento dell’infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato invalidamente ovvero, per quanto quivi rileva, oltre il termine di legge. Va, peraltro, rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellato, l’equivalenza funzionale tra l’ingiunzione e la cartella esattoriale è confermata da consolidata giurisprudenza secondo cui l’ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l’esecuzione forzata (Cass., SS. UU., n. 10958/ 2005). Tanto premesso, nell’affrontare la problematica oggetto della pronuncia, la Corte – a Sezioni Unite – evidenzia che il destinatario può impugnare il verbale di accertamento o innanzi al Prefetto o innanzi al Giudice di pace e che “se il destinatario della contestazione non si avvale né del ricorso al prefetto né del ricorso al giudice di pace il verbale di accertamento diviene definitivo”. Dunque, secondo la Cassazione l’omessa o la tardiva o l’invalida notificazione del verbale di accertamento deve essere fatta valere in sede di opposizione allo stesso e non impedisce la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell’azione della P.A. Pertanto, in ipotesi di definitività del verbale di accertamento, va esclusa la possibilità di esperire l’opposizione all’esecuzione avverso l’ingiunzione di pagamento deducendo che i vizi del verbale stesso incidano sulla sussistenza del titolo esecutivo. Diversamente, l’opposizione all’esecuzione all’ingiunzione di pagamento delle sanzioni conseguenti alle violazioni del codice della strada oggetto di verbale di accertamento è il rimedio da praticare quando si contestino fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. Inoltre, per quanto maggiormente rileva nella specie, la Cassazione ha precisato che la notificazione tempestiva del verbale di accertamento rappresenta elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria; la sua mancanza non è, dunque, equiparabile agli altri fatti estintivi o impeditivi dell’obbligazione di pagamento di diritto comune, come la prescrizione, la morte dell’obbligato ed il pagamento. Ne deriva che una volta divenuto definitivo l’accertamento contenuto nel verbale non opposto è preclusa la verifica – nel giudizio di opposizione alla successiva ingiunzione di pagamento – della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso consacrata, tra cui anche la tempestività della notifica. La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare la portata di tale regola, affermando che: l’opposizione alla cartella esattoriale (cui deve essere equiparata l’ingiunzione di pagamento, ndr) può avere funzione recuperatoria e, pertanto, consente all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso l’atto presupposto solo allorchè la cartella sia stata effettivamente il primo atto attraverso cui l’interessato è venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria” (Cass. civ. 3318/2021). Alla luce di tali considerazioni, in base alla pronuncia delle Sezioni Unite, la contestazione relativa alla intempestiva notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione ex art. 201 comma 1 CdS, anche se introdotta con opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione recuperatoria ai sensi dell’art. 22 legge 689/81 (ora art. 7 d.lvo 150/2011); quindi è soggetta al relativo termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’atto. Pertanto, spetta al giudice di merito qualificare l’impugnazione proposta avverso l’ingiunzione di pagamento a seconda delle varie tipologie di contestazione espresse dall’opponente. Applicando detti principi al caso di specie, l’originaria opposizione deve dichiararsi inammissibile perché tardivamente proposta. Va in primo luogo rilevato che, secondo la prospettazione della difesa dell’originario appellato, l’opposizione all’ingiunzione di pagamento ex art. 615 c.p.c., non ha avuto funzione “recuperatoria” della mancata opposizione al verbale di accertamento presupposto e non notificato (in questi termini, Cass. civ. 3318/2021). Infatti, nel corso dell’originaria opposizione, l’originario opponente ha proposto, in via principale, la doglianza relativa all’omessa notifica del verbale di accertamento e, in via subordinata, quella relativa all’intempestiva notifica dello stesso che avrebbe determinato il venir meno del diritto dell’amministrazione di procedere alla riscossione delle somme. Ne deriva che, nella prospettazione dell’opponente originario, le due censure sono state distintamente articolate. Pertanto, alla luce delle difese dell’originario opponente, l’inoppugnabilità del verbale di accertamento non è maturata perché non è stato messo in condizioni di impugnarlo a causa della mancata notifica dello stesso; né che, in ragione di ciò, egli abbia fatto valere i vizi del verbale in sede di opposizione alla conseguente ingiunzione di pagamento. A ciò si aggiunga che, in sede di gravame, il omissis si è limitato a dedurre l’intempestività della notifica del verbale di accertamento, senza dedurre alcunché in ordine all’omessa notifica dello stesso; circostanza testimoniata, peraltro, dal fatto che, come già rilevato, il capo della sentenza di primo grado che ha accertato l’avvenuta notifica del verbale di accertamento non è stato oggetto di appello incidentale ed è, dunque, divenuto definitivo. Tanto premesso, i vizi dedotti dall’originario opponente con riguardo alla tardiva notificazione del verbale di accertamento sono soggetti all’azione recuperatoria ex art 7 D. Lgs. 150/2011, la quale deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del verbale di accertamento e non – come vorrebbe l’appellato – dell’ordinanza ingiunzione. Considerato che il omissis ha omesso di proporre tale azione nei termini stabiliti dalla legge e non ha dedotto di non averla proposta in ragione della mancata conoscenza dell’atto, l’azione recuperatoria, sebbene introdotta nelle forme dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la conseguente ingiunzione di pagamento, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Alla dichiarazione di tardività dell’opposizione del verbale di accertamento consegue la dichiarazione di definitività dello stesso. Dunque, al destinatario è precluso dedurre vizi del verbale di accertamento in sede di opposizione della conseguente ingiunzione di pagamento, al fine di addurre fatti estintivi della pretesa creditoria alla base dell’ingiunzione stessa. Sul difetto di motivazione dell’ordinanza opposta I profili di opposizione all’ingiunzione di pagamento, proposti nel giudizio di primo grado, non specificamente affrontati nella sentenza impugnata e non espressamente riproposti in appello, devono intendersi rinunciati ai sensi dell’art 346 c.p.c. Sul punto, infatti, si presta adesione all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell’art. 346 c.p.c.” (Cass. civ. sez. I, 23/09/2021, n.25840). Nella specie, dunque, deve essere affrontata la doglianza relativa al difetto di motivazione dell’ingiunzione di pagamento originariamente opposta in quanto espressamente riproposta l’appellato in questa sede (pag. 2 della comparsa). Tale censura non merita accoglimento. Infatti, l’ordinanza – ingiunzione originariamente opposta risulta adeguatamente motivata, sebbene per relationem, per mezzo del richiamo al notificato verbale di accertamento presupposto. Sul punto, è condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: L’obbligo di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo (ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 22/07/2009, n.17104). Per tutti questi motivi, l’appello va accolto. Sulle spese di lite. Le spese di lite – anche del primo grado di giudizio – seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della attività difensionale svolta in concreto in giudizio, privo di questioni complesse e di istruttoria, e del valore della controversia secondo i parametri tariffari minimi ex DM.55/2014, così come modificato dal DM 147/2022.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l’appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 1850/2021 depositata in data 17.03.2021 e respinge l’originaria opposizione; condanna omissis alla rifusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio in favore del Comune di Milano che liquida in euro 200,00 per il primo grado ed in euro 250,00 per il grado di appello oltre rimborso forfettario ed oneri accessori.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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