Non può essere condiviso l’assunto in forza del quale, in ragione dell’elevazione di numerose contestazioni in ordine all’infrazione in questione (riconducibile alla percorrenza di corsia preferenziale), sullo stesso tratto stradale e nel medesimo periodo storico, deve reputarsi per ciò solo invertita la distribuzione dell’onere probatorio, dovendo desumersi – a dire degli istanti – da tale rilievo una presunzione, seppure iuris tantum, di inadeguatezza della segnaletica o di assenza di colpa degli utenti, con la conseguente relevatio ab onere probandi. Non solo la pluralità di violazioni non è indicativa in sé di alcunché, ma, inoltre, non esclude affatto che altri utenti (e in che misura), per converso, abbiano, nello stesso arco temporale e sul medesimo luogo, rispettato la prescrizione, osservando la segnaletica esistente.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.4.2023, n. 9154
…omissis…
Ritenuto
1. Con sentenza n. 5168/2018, il Giudice di Pace di Roma respingeva l’opposizione proposta con una congiunta domanda dai ricorrenti indicati in epigrafe (oltre che da quelli riportati come intimati) avverso vari verbali di accertamento elevati da omissis per l’utilizzazione della corsia preferenziale di Via —, ritenendo che gli opponenti non avessero fornito prova di quanto dedotto a fronte della dimostrazione della legittimità della segnaletica apposta indicante il divieto di accesso su detta corsia preferenziale ai mezzi e l’esistenza della segnalazione della presenza del sistema di rilevazione delle infrazioni (sistema Sirio Ves 1.0), non rivestendo alcuna significatività la documentazione fotografica prodotta e risultando irrilevante la implementazione della segnaletica da parte di omissis posta in essere al fine di prevenire le infrazioni e non di introdurre il divieto. Confermava, inoltre, la regolarità del sistema Sirio Ves 1.0 utilizzato per la rilevazione delle infrazioni, escludendo che l’eventuale mancato rispetto della normativa in materia di privacy potesse incidere sulla regolarità delle infrazioni contestate. 2. Decidendo sul gravame interposto dagli originari opponenti e nella costituzione dell’appellata omissis, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12123/2019, respingeva l’appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, il giudice di appello – premesso che l’oggetto del giudizio non era il fatto che il divieto di transito sulla corsia preferenziale fosse regolarmente vigente (essendo state adeguatamente prodotte le delibere che avevano ripristinato il divieto, nonché allegati i comunicati stampa, via web e le note), bensì l’esistenza di una situazione di impedimento degli opponenti di conoscenza in concreto del divieto di transito nella corsia preferenziale per cui è causa – riteneva che spettasse agli opponenti stessi e non a omissis la prova della impossibilità, pur facendo uso della dovuta diligenza, di avvedersi del fatto della situazione di divieto di accesso alla già menzionata corsia preferenziale, aggiungendo che questi non avevano assolto a tale onere, né allegato quale sarebbe stata la segnaletica inadeguata o quali cartelli avrebbero concretamente inciso sul comportamento di guida di ciascuno inducendolo in errore, non essendo la condotta sanzionata in sé scriminata dalla presenza di cartelli eventualmente non conformi in concreto che non avevano avuto alcun rapporto con la loro condotta di guida, anche in caso di visibilità parziale del cartello (circostanza che, comunque, il giudice dell’appello escludeva essere avvenuta, posto che anche dalla documentazione fotografica prodotta dagli appellanti risultava chiaramente visibile il cartello posto all’inizio della corsia preferenziale indicante l’esistenza della stessa con divieto di accesso ai veicoli non autorizzati). 3. Avverso la predetta sentenza di secondo grado, hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, i ricorrenti in epigrafe indicati. L’intimata omissis ha resistito con controricorso. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Considerato
1. Con il primo motivo, i ricorrenti C.A. e N.P. denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata debba essere cassata con riferimento alla loro posizione, per essersi formato il giudicato esterno ex art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. in altri giudizi, con particolare riguardo, rispettivamente, alle sentenze del Giudice di pace di Roma nn. 39582/2018 e 23772/2018. 2. Con la seconda censura, i ricorrenti deducono – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio da ritenersi determinanti al fine del contendere e del decidere, la cui mancata valutazione aveva determinato un erroneo convincimento del giudice, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., e specificamente: – della mancata integrale attuazione della Determinazione Dirigenziale n. QG/145/2017 del 21 febbraio 2017, emessa dal Dipartimento Mobilità e Trasporti del Comune di omissis; – delle statuizioni della sentenza n. 4597/2019 del Tribunale civile di Roma; – dell’articolo comparso su Roma Today il 25 settembre 2017; – delle note prott. nn. 537608/2017, 560902/2017, 013489/2017 di omissis, oltre che dell’articolo del 3 ottobre 2017 su “La Repubblica”, secondo cui le sanzioni irrogate per effetto dalla riattivazione della corsia preferenziale tra il 2 maggio 2017 e il 15 settembre 2017 erano state ben 326.212; – della riproduzione fotografica dell’integrazione della segnaletica orizzontale del 25 luglio 2017 e di quella verticale del 25 ottobre 2017; – delle sentenze del Giudice di pace di Roma nn. 39582/18, 23772/2018, 42921/2018 e 38640/2018, divenute definitive in favore dei sigg. C.A., N.P., S.M.d.N. e M.R.. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti lamentano – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione ai gravi, precisi e concordanti elementi/atti e documenti raccolti con conseguente sussistenza della presunzione circa l’inadeguatezza della segnaletica e della mancata pubblicizzazione anteriore alla riattivazione. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti prospettano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., ritenendo che il giudice di appello abbia fatto mal governo della distribuzione dell’onere della prova, ben potendo i ricorrenti (così come fatto) dimostrare le criticità della condotta della P.A. nella riattivazione della corsia preferenziale e, in particolare, evidenziando quelle riconducibili alla segnaletica stradale. 5. Con il quinto mezzo, i ricorrenti denunciano – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché della L. n. 689 del 1981, art. 3 in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 37 e 38 e al D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 79 e 140 ritenendo violate dal giudice dell’appello le norme disciplinanti l’elemento psicologico del dolo e della colpa nell’ambito delle sanzioni amministrative. 6. Con il sesto ed ultimo motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133-bis in combinato disposto con l’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, avuto riguardo alla parte dell’impugnata sentenza in cui il giudice di appello ha giustificato l’utilizzo dell’apparecchio Sirio Ves 1.0 sulla sola base del richiamo all’omologazione dello stesso e non anche al riferimento dell’autorizzazione, come già in precedenza eccepito. 7. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, perciò, essere respinto. Infatti, le sentenze indicate dai due ricorrenti C.A. e N.P. (nel mentre le sigg.re S.M.d.N. e M.R. risultano essere rimaste intimate in questa sede, onde i richiami ad altri due precedenti sentenze a loro riferibili non hanno alcun rilievo in questa sede) si rivolgono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e, dunque, non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato. Esse non possono fare stato nel giudizio relativo ad altre infrazioni, sebbene commesse sulla stessa strada, in quanto i fatti storici rispetto ai quali è stata irrogata la sanzione amministrativa sono eterogenei, sebbene della medesima specie e verificatisi nel medesimo luogo, sicché muta il bene della vita, in ordine al quale operano i limiti oggettivi del giudicato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021; Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014; Sez. L, Sentenza n. 9043 del 20/04/2011; Sez. 3, Ordinanza n. 4010 del 18/03/2003; Sez. 3, Sentenza n. 792 del 19/01/2001). Né ricorrono le condizioni affinché possa essere fatto valere il giudicato sulla questione preliminare in senso logico, ossia sullo stato della segnaletica, reputata inadeguata. E tanto perché la situazione della segnaletica descritta in tali precedenti è precipuamente riferita al momento in cui è stata commessa la concreta infrazione sanzionata e non può essere estesa a frangenti temporali diversi (essendo esso collegato a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo). Si tratta, pertanto, di un accertamento contingente, che non attiene alla qualificazione giuridica di un rapporto sostanziale e, per l’effetto, non assurge al rango di antecedente logico-giuridico. Invero, solo qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018; Sez. L, Sentenza n. 25269 del 09/12/2016). 8. Anche la seconda censura è priva di fondamento e deve, quindi, essere respinta. Infatti, il Tribunale di Roma – con l’impugnata sentenza – ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di sospensione e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via —. Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato: che detta corsia era stata riattivata previa installazione della segnaletica di preavviso a mt. 180 dall’inizio della stessa, come da determina dirigenziale del 21 febbraio 2017, e di un dispositivo Sirio Ves per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che la ripresa del divieto di transito nella zona de qua era stata preceduta dalla previsione di un periodo di sperimentazione dal 20 aprile 2017 al 2 maggio 2017 nonché dall’espletamento di un periodo di pattugliamento; che, con Delib. 10 marzo 2017, erano state impartite precise disposizioni all’ATAC in ordine alle caratteristiche della necessaria segnaletica, mentre, con nota del 3 aprile 2017, il Dipartimento competente aveva incaricato Roma Servizi di assumere tutte le iniziative informative necessarie ed aveva richiesto in data 18 aprile 2017 l’autorizzazione alla pubblicazione dell’informativa relativa al ripristino, cui si dava corso; che la segnaletica verticale, coperta durante il periodo di sospensione dell’operatività della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione, a decorrere dal 20 aprile 2017; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata dal 30 marzo 2017 sul sito relativo ai bus turistici ed anche attraverso l’emissione di due comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, mentre dal 2 maggio 2017 erano state aggiornate le informazioni relative alla corsia preferenziale in questione; che dal 20 aprile 2017 al 10 maggio 2017, sulle vie limitrofe (debitamente indicate nel corpo della motivazione della sentenza d’appello) erano stati apposti dei pannelli informativi, che recavano appunto l’informazione secondo cui in via — era stata ripristinata la corsia preferenziale, sempre attiva; che, come da attestazione della Polizia municipale, tra il 20 aprile 2017 e il 13 maggio 2017, era stata assicurata la presenza di 32 presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico; che l’ATAC aveva comunicato che in data 20 e 21 aprile 2017 aveva provveduto a realizzare la segnaletica orizzontale e ad installare quella verticale prevista dalla determinazione dirigenziale; che dalla documentazione offerta emergeva che, al momento della riattivazione della corsia preferenziale, era presente sia adeguata segnaletica orizzontale sia adeguata segnaletica verticale, secondo le prescrizioni del codice della strada. Peraltro, va – sul piano generale – osservato che il giudice di merito non era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito, posto che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014; Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006). 9. Pure la terza doglianza non coglie nel segno e va disattesa. Infatti, in virtù di quanto appena esposto scrutinando il precedente mezzo di critica, deve rimarcarsi come il Tribunale abbia esaminato i documenti prodotti e abbia apprezzato la situazione concretamente integrata, ritenendo, all’esito, che i ricorrenti non avessero specificamente indicato quale dei diversi cartelli di preavviso esistenti in loco non fosse stato per loro visibile ed avesse, dunque, inciso sulla loro condotta di guida, tanto da indurli a commettere la violazione oggetto di contestazione. Il giudice di merito, dunque, ha escluso che sussistessero le condizioni per l’applicazione del meccanismo inferenziale, avendo debitamente ritenuto carente la prova – che i ricorrenti avevano l’onere di fornire – circa l’inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione (sui limiti del sindacato sull’applicazione delle presunzioni hominis, cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 5/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019). 10. Il quarto motivo si prospetta anch’esso infondato e deve, perciò, essere respinto. Richiamato il principio innanzi evidenziato, secondo cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata, mentre quando l’opponente deduca – come nel caso di specie – la inadeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe sullo stesso opponente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7715 del 9/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 5/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999), nella fattispecie, il Tribunale ha dato ampia contezza circa l’esecuzione di interventi di adeguamento della segnaletica, individuando precipuamente gli elementi probatori da cui ha desunto detta conclusione. Al contempo, non può darsi corso alla ricostruzione di cui alla memoria illustrativa dei ricorrenti. In primo luogo, l’accertamento di cui alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio non può essere fatto valere in questa sede, essendo irrituale il riferimento, in sede di legittimità, ad incombenze istruttorie effettuate in altro contesto processuale (peraltro non vincolanti nell’odierno procedimento). In secondo luogo, non può essere condiviso l’assunto in forza del quale, in ragione dell’elevazione di numerose contestazioni in ordine all’infrazione in questione (riconducibile alla percorrenza di corsia preferenziale), sullo stesso tratto stradale e nel medesimo periodo storico, deve reputarsi per ciò solo invertita la distribuzione dell’onere probatorio, dovendo desumersi – a dire degli istanti – da tale rilievo una presunzione, seppure iuris tantum, di inadeguatezza della segnaletica o di assenza di colpa degli utenti, con la conseguente relevatio ab onere probandi. Non solo la pluralità di violazioni non è indicativa in sé di alcunché, ma, inoltre, non esclude affatto che altri utenti (e in che misura), per converso, abbiano, nello stesso arco temporale e sul medesimo luogo, rispettato la prescrizione, osservando la segnaletica esistente. 11. Anche la quinta censura è priva di fondamento e va respinta. È risaputo che, in materia di sanzioni amministrative, è sufficiente l’accertamento della violazione, posto che il principio previsto dalla L. n. 689 del 1981, all’art. 3, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa – postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 09/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 720 del 15/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007). In aggiunta, l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla citata L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo qualora sussistano elementi positivi (ovvero circostanze concrete, di tempo o di luogo), idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018; Sez. 62, Ordinanza n. 19759 del 2/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 16320 del 12/07/2010; Sez. 5, Sentenza n. 23019 del 30/10/2009). Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto a tali principi. Infatti, ha escluso la scusabilità dell’errore, in quanto dagli elementi probatori offerti risultava che omissis – per un verso – avesse dato attuazione al ripristino della corsia preferenziale, provvedendo a realizzare idonea segnaletica (materialmente eseguita a cura dell’Atac), e – per altro verso – avesse diligentemente compiuto tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa di settore. 12. Il sesto ed ultimo motivo si profila inammissibile perché privo di specificità ed attinente, oltretutto, ad una questione nuova. Il Tribunale non ha esaminato affatto il profilo relativo all’autorizzazione dell’apparato di rilevazione dell’uso della corsia preferenziale, essendosi limitato a trattare il tema della utilizzabilità, ai fini della rilevazione degli illeciti su corsie riservate a mezzi pubblici, degli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone Ztl e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione. Senonché i ricorrenti non si sono curati di indicare, né nel motivo in esame (a pag. 35 e ss. del ricorso), né nell’esposizione in fatto del ricorso (a pag. 3 e ss. dello stesso ricorso) in quale momento del giudizio di merito essi avrebbero introdotto l’argomento dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato Sirio Ves; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere differente e distinto da quello della omologazione e taratura dell’apparecchio. Anzi, nel corpo del ricorso (v. pag. 6), gli stessi ricorrenti hanno dato atto che, nel giudizio di prime cure, avevano lamentato l’illegittimità dei verbali impugnati, segnatamente con il secondo motivo, per il solo “difetto di omologazione dell’apparecchio Sirio Ves 1.0 per la rilevazione della violazione delle corsie preferenziali e, comunque, il difetto di omologazione dell’apparecchio“, senza che fosse esplicitato alcun riferimento alla diversa tematica del difetto di autorizzazione. Ebbene, nei ristretti limiti delle critiche sollevate, quanto al profilo della rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici, come evidenziato dal Tribunale, essa può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone Ztl e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non siano collocate materialmente in corrispondenza od all’interno dei detti varchi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23899 del 10/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008). 13. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, tenendo conto della pluralità delle stesse parti e del valore complessivo dei distinti verbali oggetto dell’originaria collettiva opposizione. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, IVA e CPA, nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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