Immaginate la scena: vostro figlio, gravemente malato, viene pesantemente insultato. L'indignazione sale, lo stato d'ira prende il sopravvento e decidete di "regolare i conti" in pubblico. Aprite TikTok, avviate una diretta e riversate tutto il vostro disappunto – condito da parole pesanti – contro chi aveva colpito il minore.
La diretta fa il giro della piattaforma: centinaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti. La soddisfazione è forte, la sensazione di "averla fatta franca" pure. Ma c'è un dettaglio: il destinatario degli insulti ha ascoltato tutto mentre era impegnato in una conversazione telefonica con qualcuno presente nella "live", nella diretta, in cui vi stavate sfogando.
A questo punto, la domanda è inevitabile: si tratta di diffamazione o di ingiuria?
IL FATTO
È proprio quello che è accaduto all'imputata di questa vicenda, condannata in primo e secondo grado per diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.).
In Cassazione, la difesa ha tentato di ribaltare la condanna sostenendo che:
- La persona offesa era "presente" in diretta, quindi il fatto andava qualificato come ingiuria (fattispecie ormai depenalizzata) e non come diffamazione;
- Le frasi erano frutto di uno stato d'ira dovuto a provocazione, poiché la vittima aveva offeso in precedenza il figlio malato dell'imputata.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la diffamazione aggravata.
Il fulcro della decisione sta nella nozione di "presenza" dell'offeso:
- Ingiuria (oggi depenalizzata) → Offesa diretta alla presenza dell'interessato (fisica o "virtuale"), con possibilità di replica immediata;
- Diffamazione → L'offeso non ha modo di interloquire in tempo reale, mancando un vero contraddittorio immediato.-
Secondo i giudici, anche se TikTok consente commenti in diretta, questo non garantisce un rapporto diretto e paritario tra offensore e offeso.
Sul tema della provocazione, la Cassazione ha giudicato le allegazioni della difesa troppo generiche: per applicare l'art. 599 c.p. serve un fatto ingiusto concreto e oggettivamente apprezzabile, non semplici percezioni soggettive o atteggiamenti scortesi.
CONCLUSIONI
Lo scrivente non è del tutto d'accordo con la motivazione descritta.
Il principio della presenza virtuale dell'offeso – ritenuto idoneo a qualificare come diffamatorie le offese proferite in una diretta social – può certamente trovare corretta applicazione nel caso di specie, in cui la persona offesa ha avuto percezione delle espressioni lesive grazie alla presenza di un terzo nella live, con cui era al telefono. Tuttavia, se si ipotizza una situazione in cui l'offeso abbia avuto diretta percezione delle offese mentre la diretta era ancora in corso, il meccanismo stesso della piattaforma (nel caso di TikTok) gli avrebbe consentito di reagire in tempo reale: scrivendo commenti pubblici, replicando alle accuse o addirittura prendendo parte alla diretta stessa.
In tale contesto, la possibilità concreta e immediata di interloquire con l'autore delle offese avvicina il fatto alla logica dell'ingiuria (oggi depenalizzata), piuttosto che a quella della diffamazione, poiché viene meno quell'elemento tipico della diffamazione rappresentato dall'assenza di contestualità comunicativa e dalla mancata possibilità di replica.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.