Va rigettato l’appello avverso il mancato riconoscimento dei danni da fermo tecnico qualora parte attrice in primo grado non abbia allegato alcunché a dimostrazione del pregiudizio sofferto, che matura in relazione al periodo di inutilizzabilità del mezzo (trattasi infatti di una perdita che il soggetto coinvolto in un sinistro stradale subisce a causa della materiale impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per tutto il tempo necessario a ripararlo oppure per sostituirlo con altro mezzo e sul punto non è stata offerta dall’interessata alcuna allegazione in fatto in ordine ai tempi impiegati per la riparazione dell’autovettura).
Tribunale di Bari, sentenza del 18.5.2023, n. 1942
…omissis…
L’impugnazione principale e quella incidentale avverso la sentenza omissis sono infondate, in quanto il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la materia, riconoscendo solo parte del risarcimento richiesto dalla Pu.
In primis, sull’an della pretesa che involge l’esame di entrambe le impugnazioni e la cui valutazione precede logicamente ogni altro accertamento, nella pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha recepito il contenuto non chiarificatore delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, applicando, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza, la presunzione di colpa paritetica ex art. 2054, co. 2 c.c, operante tutte le volte in cui vi sia incertezza nella individuazione delle effettive responsabilità dei conducenti dei mezzi venuti in collisione.
Con argomentazione contenuta, logica e condivisibile, il giudice di prime cure ha evidenziato che i testi escussi avevano dato versioni non esaustive e puntuali dell’accaduto, che le foto allegate al fascicolo dell’attrice erano abbastanza limitate e che il c.t.u. non aveva nemmeno potuto visionare i mezzi, sicché risultava verosimile un impatto, seppur modesto, fra i mezzi, che l’autovettura della Pu. non era riuscita a contenere per la velocità non moderata e comunque non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, come desumibile dall’entità dei danni al mezzo causati dall’urto indiretto sul ciglio stradale destro.
Non avendo l’interessata (e invero nemmeno la compagnia convenuta, che in questa sede di gravame ha proposto appello incidentale sostenendo che alcuna responsabilità avrebbe potuto ascriversi al conducente della FIAT Ducato) fornito ulteriori elementi decisivi per superare la presunzione legale di corresponsabilità, correttamente il giudice di prime cure ha riconosciuto all’attrice il 50% dei danni accertati.
Invero dalla prova orale assunta può dirsi raggiunta la prova del fatto che il mezzo condotto dall’omissis avesse oltrepassato la linea di mezzeria, costringendo quello della omissis, proveniente dall’opposto senso di marcia, ad una manovra improvvisa e forse anche avventata (data la velocità sostenuta) che l’aveva condotta fuori strada (esito che verosimilmente la stessa avrebbe potuto evitare o contenere ove avesse tenuto una velocità più contenuta).
Quanto all’entità dei danni sofferti, l’appellante ha denunciato il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e dei danni da fermo tecnico.
Quanto alla prima, seppur omessa sul punto qualsivoglia motivazione da parte del giudice di pace, va chiarito che il danno materiale, determinato nel suo preciso ammontare, costituisce debito di valuta, sicché in mancanza di specifica dimostrazione, non dà diritto alla maggiorazione richiesta;
quanto ai secondi, la stessa attrice in primo grado non aveva allegato alcunché a dimostrazione del pregiudizio sofferto, che matura in relazione al periodo di inutilizzabilità del mezzo. Trattasi infatti di una perdita che il soggetto coinvolto in un sinistro stradale subisce a causa della materiale impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per tutto il tempo necessario a ripararlo oppure per sostituirlo con altro mezzo e sul punto non è stata offerta dall’interessata alcuna allegazione in fatto in ordine ai tempi impiegati per la riparazione dell’autovettura.
Il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale relativamente alla prima decisione impugnata, comporta la conferma della sentenza emessa dal giudice di pace e giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.
Il primo procedimento di appello è stato instaurato in epoca anteriore al 31.01.2013 (la notifica della citazione in appello è del 18 – 23 agosto), sicché non trova applicazione il disposto di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), a norma del quale “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Analoga sorte del rigetto va riservata anche alle impugnazioni, principale e incidentale, proposte avverso la sentenza n. 432/2015 del 29 dicembre 2015 del giudice di pace di Gravina in Puglia pronunciata in relazione al medesimo sinistro, ma per i danni richiesti da omissis, terza trasportata sul mezzo della omissis.
In disparte ogni valutazione sull’attendibilità dei testi limitata solo alla dinamica dell’accaduto, non v’è contestazione sul fatto che la omissis fosse trasportata al momento del fatto sull’autovettura di proprietà e condotta dalla omissis, e tanto è sufficiente, come peraltro chiarito dal giudice di prime cure, ad accogliere la sua domanda. Né, del resto, le contraddizioni evidenziate dall’appellante principale attengono alle circostanze non specificamente riguardanti la dinamica dell’accaduto, ma a dettagli (la tipologia dell’autovettura sulla quale viaggiavano i testimoni, il fatto che l’uno fosse alla guida e l’altro trasportato) che non riguardano proprio il ricordo storico dell’accaduto, ossia della omissis collisione, seppur minima, ma scatenante, in occasione del quale la omissis riportò le lesioni rimesse alla valutazione scientifica del c.t.u. È inoltre pacifico e corretto che, a fronte di un’accertata discordanza fra il referto medico prodotto dall’interessata e quello acquisito presso la struttura sanitaria che aveva eseguito l’esame, va data preferenza a quest’ultimo, in quanto corrispondente a quello risultate dagli archivi dell’ente. Pertanto va condivisa la scelta del giudice di prime cure che ha fondato l’accertamento dei danni fisici patiti dalla omissis su quest’ultimo referto, limitando conseguentemente il risarcimento del danno richiesto dalla terza trasportata.
Va dunque condiviso il contenuto della decisione, sia relativamente all’an della pretesa, che al quantum di essa, e la stessa va integralmente confermata.
Anche per tale gravame, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.
Sennonché, poiché il gravame avverso la seconda decisione è stato instaurato dopo il 31.01.2013 (la notifica della citazione in appello risale al 25 febbraio 2016), trova applicazione il disposto di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) sicché entrambe le parti, ossia la società omissis quale appellante principale e omissis quale appellante incidentale, sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, rispettivamente principale o incidentale.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bari omissis rigetta l’appello principale e quello incidentale proposti avverso omissis; rigetta l’appello principale e quello incidentale proposti avverso la prima decisione e per l’effetto conferma la sentenza omissis; compensa fra le parti ogni spesa processuale; dà atto della sussistenza quanto alla compagnia omissis e alla omissis dei presupposti di cui all’art. art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, (inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell’appellante principale e di quella incidentale nel giudizio iscritto al omissis di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per le stesse impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima norma.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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