È condivisibile la motivazione secondo cui se da un lato uno dei conducenti ha omesso di dare precedenza, l’altro, comunque, ha omesso di moderare la velocità tenuto conto dell’accesso carrabile sulla destra e della intersezione della linea di mezzeria in corrispondenza a questo, ben potendo presumersi che comunque quest’ultimo non abbia osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l’arresto del motociclo o una utile manovra di emergenza, evitando così l’impatto (in linea con la condotta richiesta dall’art. 141 C.d.S.); è pertanto condivisibile ritenuta una responsabilità sia pure in misura diversa di entrambi i conducenti.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 15.9.2023, n. 5798
…omissis…
La parte appellante ha censurato la sentenza, chiedendone la modifica, nella parte in cui è stato ritenuto il concorso di responsabilità.
E ha così argomentato: dagli accertamenti espletati e riportati nel verbale redatto dalla Polizia l’impatto tra il motociclo, da sé condotto, e l’autocarro guidato dal Ri., era avvenuto a seguito del tentativo di quest’ultimo (al quale veniva comminata sanzione amministrativa) di cambiare direzione di marcia senza prestare attenzione ai veicoli che provenivano dall’opposto senso di marcia; dalle dichiarazioni rese dal teste oculare Ma. Ma. era emerso che il furgoncino effettuava, improvvisamente e senza guardare, un’inversione sulla strada; inoltre, la Compagnia prima dell’introduzione del giudizio gli aveva riconosciuto, a titolo di parziale risarcimento, l’importo di € 122.600,00 che aveva valenza di un riconoscimento di debito, perché l’Assicurazione non aveva alcunché contestato in merito alla dinamica del sinistro ed al concorso.
Sul punto in sentenza è stato così motivato “..l’incidente appare la conseguenza della condotta di guida errata dei due conducenti ed in particolare dell’attore per non aver contenuto la velocità del motociclo tenuto conto del fatto che in quel punto era possibile la intersezione con altri veicoli diretti o provenienti dal vivaio e del conducente dell’autocarro nell’aver effettuato la manovra di svolta senza accertarsi che dall’opposto senso di marcia non provenissero altri veicoli e che comunque gli stessi fossero a distanza tale da consentire la manovra in sicurezza…Considerate le rispettive responsabilità ritiene il giudicante di dover porre a carico dell’attore il 15% di responsabilità mentre il restante 85% deve essere posto a carico del conducente del veicolo convenuto”.
Siffatta motivazione è pienamente condivisibile.
Le considerazioni espresse dal primo giudice, ossia che se da un lato l’autocarro ha omesso di dare precedenza al motociclo, comunque quest’ultimo ha omesso di moderare la velocità tenuto conto dell’accesso carrabile al vivaio sulla destra e della intersezione della linea di mezzeria in corrispondenza a questo, trovano riscontro nella “relazione dell’incidente” ove viene descritto il luogo del sinistro e riportate le dichiarazioni, sia del conducente dell’autocarro, sia di tale Ma. Ma. Quest’ultimo, come evidenziato (cfr. sentenza), riferiva che improvvisamente l’autocarro tentava di fare un’inversione sulla Sa., sulla corsia opposta (per entrare nel vivaio ivi presente) nel mentre arrivava il motociclo che non poteva evitare l’urto e finiva nella cunetta, ma anche specificava che l’autocarro si era fermato sulla destra della sua corsia di marcia (opposta a quella del motociclo). Tanto è significativo nel far ritenere che la manovra di spostamento sull’altra corsia era stata eseguita a velocità moderata essendo l’autocarro partito da fermo.
E’ noto l’orientamento secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (Cass. n.23431/2014).
Alla stregua di detto principio, in modo altrettanto corretto è stata esaminata la condotta di guida del Pr. Ciò al fine di accertare se lo stesso abbia o meno contribuito al sinistro, cioè se abbia tenuto una condotta di guida tale da potersi configurare la colpa esclusiva dell’altro conducente.
Invero, ai sensi dell’art. 141 del Codice della Strada il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Ora, alla luce della dinamica dell’incidente come descritta, ben può presumersi che comunque l’appellante non abbia osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l’arresto del motociclo o una utile manovra di emergenza, evitando così l’impatto. E’ stata pertanto condivisibilmente ritenuta una responsabilità sia pure in misura diversa di entrambi i conducenti. L’offerta di pagamento da parte della Compagnia di Assicurazione, prima del giudizio, non ha un contenuto di riconoscimento di debito ben potendo essere stata effettuata al fine di evitare gli eventuali effetti della mora.
Con il secondo motivo il Pr. ha lamentato l’errata quantificazione del danno biologico poiché il giudice di primo grado aveva applicato le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma e non quelle del Tribunale di Milano.
Innanzitutto, la stessa parte attrice ha indicato l’applicazione del calcolo a punti secondo (espressamente) le tabelle approvate dal Tribunale di Roma per la liquidazione del danno biologico (cfr. atto di citazione pag. 22) indicando come somma totale del danno biologico risarcibile € 91.304,72 (oltre interessi e rivalutazione), questo liquidato in sentenza in € 92.247,04 all’attualità; sotto altro profilo, il primo giudice ha liquidato il danno sulla base della tabella romana, poiché preferibile, nella specie, l’utilizzo in via equitativa delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma basate sul c.d. sistema a punti, che prevedono circostanze rilevanti e la possibilità di correttivi, cd. personalizzazione del danno.
Con il terzo motivo è stato rappresentato che la sentenza doveva ritenersi viziata nella parte in cui, disattendendo le risultanze della CTU, aveva ritenuto che il danno subito non avesse comportato una diminuzione della capacità lavorativa.
Anche tale censura va disattesa.
Invero, Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l’elevata percentuale di invalidità permanente – supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.”. (Cass. 14517/2015).
Alla stregua dei documenti in atti, si condivide quanto correttamente ritenuto dal primo giudice, ovvero che il danno biologico non ha comportato una diminuzione della capacità lavorativa specifica, ma solo una maggiore penosità nello svolgimento della prestazione. Il demansionamento non era stato provato né si era verificato, posto che il licenziamento era stato operato non per le condizioni del dipendente, ma per esigenze organizzative della società datrice di lavoro, stante che l’attore era stato poi assunto con contratto a tempo indeterminato con il compito di capo cantiere, mentre prima era inquadrato come impiegato. In ogni caso vi era stato un inquadramento in entrambi i casi al 7° livello. omissis
Per tutte le ragioni esposte consegue che l’appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza; nessuna pronuncia va, invece, resa con riguardo alla posizione dell’appellato contumace.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l’appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.991,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie; nulla per le spese per l’appellato contumace; dichiara la parte appellante tenuta al versamento dell’ulteriore somma pari all’ammontare del contributo unificato rispettivamente dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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