L’assenza di segnaletica orizzontale di “dare la precedenza” e la circostanza che il segnale verticale non sia ben visibile (nella specie in quanto nascosto dal fogliame di un albero d’alto fusto), comporta la ravvisabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’Amministrazione comunale nella determinazione della condotta di guida del conducente coinvolto in un sinistro stradale (quantificata, nella specie, nella misura del 50%).
Corte di Appello di Roma, sentenza del 5.7.2023, n. 4850
…omissis…
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di parte appellata ex art. 342 c. p. c.
L’eccezione deve ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l’appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze; conseguentemente l’eccezione sollevata non può essere accolta.
Nel merito l’appello proposto è infondato e deve essere respinto.
omissis ha dedotto un unico motivo di gravame, lamentando r.g. n. 4 l’erroneo accoglimento della domanda di manleva proposta dalla VV Assicurazioni s. p. a. e da AS. MI. per errata e parziale valutazione delle risultanze istruttorie e delle eccezioni di controparte.
Da. motivazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento del suo convincimento, sarebbe evidente che:
1. non sarebbe stata effettuata una corretta ed oggettiva lettura della documentazione prodotta e di quanto dedotto proprio dall’attore, Sig. Ga., oltre che da omissis ;
2. la decisione sarebbe fondata su presupposti in palese contrasto con le risultanze istruttorie che avrebbero viziato il processo logico-deduttivo posto a suo fondamento.
Secondo l’appellante le argomentazioni svolte dal Tribunale per ravvisare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’Amministrazione comunale rispetto alla domanda di garanzia proposta nei suoi confronti sarebbero palesemente contraddittorie dal momento che il Tribunale dopo aver inizialmente affermato che: “… Tale segnaletica non risulta ben visibile in quanto nascosta dal fogliame di uno degli alberi ad alto fusto che insistono su entrambi i lati del marciapiede …”, nel prosieguo ha sostenuto che: “il contenuto del cartello”, era “nascosto dal fogliame”.
Da ciò conseguirebbe che tale segnale era visibile, seppur non perfettamente, e tale contraddizione impedirebbe di comprendere se il giudice, nella formazione del suo convincimento, sia partito dal presupposto della non perfetta visibilità del segnale di stop, oppure dall’assoluto occultamento del medesimo, e non troverebbe chiarimento neanche attraverso l’esame delle motivazioni addotte a fondamento dell’accoglimento della domanda principale e di garanzia.
Infatti, il Tribunale ha accolto la domanda attorea sulla base di tali presupposti: “La domanda risarcitoria proposta da GA. TO. nei confronti della Compagnia VV e di AS. MI. deve pertanto r.g. n. 5 ritenersi fondata, per i motivi che si procede ad illustrare.
La dinamica del sinistro – avvenuto per collisione tra il motoveicolo del GA. e l’autovettura dell’AS. all’incrocio tra Via — Br. – risulta pacifica alla luce delle deduzioni delle parti e trova conferma nella relazione di incidente stradale e nelle dichiarazioni testimoniali acquisite al processo.
Analogamente risulta pacifico e consta dal predetto verbale e dalle dichiarazioni dei testi escussi che l’autovettura dell’AS. non si arrestava al segnale di precedenza presente al summenzionato incrocio sulla via di percorrenza.
La domanda risarcitoria proposta da GA. TO. nei confronti della Compagnia VV e di AS. MI. deve pertanto ritenersi fondata, dovendo il sinistro ricondursi alla condotta di guida di quest’ultimo”.
Ma affermare che “l’autovettura dell’As. non si arrestava al segnale di precedenza presente al summenzionato incrocio sulla via di percorrenza”, equivarrebbe a riconoscere l’assoluta visibilità dello stop, e si porrebbe in contraddizione con la conseguente condanna di omissis .
La visibilità di tale segnale sarebbe inequivocabilmente ed oggettivamente acclarata proprio dalle dichiarazioni rese dai testi indotti dall’attore, che non sarebbero state assolutamente valutate, né menzionate, dal Giudice di prime cure.
In particolare: omissis.
Il giudice di primo grado non avrebbe minimamente esaminato e, di conseguenza, valutato, nessuna delle menzionate ed oggettive circostanze, palesemente emergenti dalle risultanze istruttorie, ed avrebbe fondato il suo convincimento su un processo logico-giuridico viziato, parziale ed erroneo, frutto di un evidente ed approssimativo esame degli atti di causa.
Avrebbe, invece, dovuto rilevare che:
1. dalle testimonianze rese dalla Sig.ra Mo. e dal Sig. Co., emergerebbe, inequivocabilmente, che il segnale di stop, presente sulla Via — percorsa dal Sig. As. era del tutto visibile e che quest’ultimo avrebbe impegnato l’incrocio senza rallentare la propria marcia;
2. dal grafico allegato al rapporto dell’incidente emergerebbe che il Ga., prima del sinistro, aveva completato l’attraversamento dell’incrocio e, quindi ed in ogni caso, il Sig. As. avrebbe potuto vederlo ed evitarlo, se solo si fosse attenuto alle norme del C.d.S.;
3. per espressa confessione del Sig. As. al momento del sinistro, confermata, oltre che dalle dichiarazioni allegate al verbale della Polizia Municipale, dalla teste Mo., l’evento si era verificato perché tale conducente, nell’approssimarsi all’incrocio e quindi, nell’impegnarlo, era “distratto” perché stava “cercando alcune cose all’interno dell’auto”, e la “distrazione” gli avrebbe impedito di avvedersi del segnale di stop, inducendolo ad impegnare l’incrocio, mantenendo la sua originaria velocità, senza alcuna debita decelerazione, arresto e controllo. La sua distrazione gli avrebbe impedito di vedere il motoveicolo condotto dal Ga. e, quindi, di investirlo nella parte r.g. n. 8 posteriore, quando il medesimo aveva già completato l’attraversamento dell’incrocio.
In tale contesto il Tribunale avrebbe dovuto valutare, sul punto, l’incidenza esclusiva del “comportamento colposo” del Sig. As. nella produzione dell’evento e, di conseguenza, dichiarare l’esclusione di qualsivoglia responsabilità di omissis .
A sostegno della propria tesi l’appellante ha richiamato le norme del C.d.S. che impongono agli utenti della strada di conformare la propria condotta alle comuni regole di prudenza e diligenza, pur in assenza di specifica segnaletica di pericolo (v. art. 140 CdS: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale…”; art. 141: “è obbligo del conducente adeguare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione… Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile… In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni …, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne…nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.”; 145:“…I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti…”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “l’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a r.g. n. 9 regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti”. Dovrebbe, quindi, essere esclusa la responsabilità del Comune “per mancanza di nesso di causa tra l’omissione assuntagli ed il danno …”.
Nel caso di specie l’evento si sarebbe verificato esclusivamente perché il Sig. As., intento alla ricerca di qualcosa all’interno della propria autovettura, avrebbe perso il contatto visivo con la strada e, di conseguenza, non si sarebbe curato, né si sarebbe reso conto dello stato dei luoghi e, men che meno, della sussistenza del segnale di stop, sulla via da lui percorsa, impegnando l’incrocio mantenendo l’originaria velocità perché ancora “distratto” dalla ricerca, accorgendosi del Ga. solo dopo averlo investito.
Il “comportamento colposo” dell’As. dovrebbe essere considerato idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso di causalità tra l’omissione, peraltro insussistente, imputata a omissis ed il sinistro.
Omissis ha quindi sostenuto che nella denegata ipotesi in cui non venisse condivisa integralmente la sua prospettazione, dovrebbe comunque essere riconosciuta una percentuale di responsabilità del conducente ben superiore al 50%, in considerazione dell’aggravante della menzionata “distrazione” nella conduzione della autovettura in prossimità di un incrocio stradale.
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che occorre prendere le mosse dalla configurazione del regime di responsabilità giuridica applicabile al caso di specie riferibile all’ambito di applicazione dell’art. 2051 c. c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di responsabilità da cose in custodia, l’obbligo di manutenzione dei beni demaniali gravante sulla pubblica amministrazione si sostanzia tanto in un’attività preventiva, volta a predisporre le cautele necessarie per scongiurare danni eziologicamente attinenti r.g. n. 10 alla cosa custodita, quanto in un’attività ripristinatoria, volta ad eliminare il fattore imprevisto dalla serie causale di alterazione del bene” (v. Cass. Civ., Sez. VI, n. 1725/2019).
Inoltre, “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”(v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11096 del 10/06/2020).
La Suprema Corte alla stregua di quanto ora evidenziato ha precisato che:
a) “l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima“;
b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, ed a fornire la prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso“; c) “il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della r.g. n. 11 struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.” Ed ancora, “in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (v. Cass. sentenza n. 4035/21).
Conseguentemente, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., r.g. n. 12 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482; Cassazione civile, sez. III, 17/01/2020, n. 858; Cassazione civile, sez. III, 26/05/2020, n. 9674 ).
Inoltre, “il caso fortuito esonerante il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. non sussiste qualora il custode abbia avuto possibilità di prevedere che la cosa che ha in custodia, così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno” (v. Cass. Civ., Sez. VI, n. 1725/2019); e “ferma l’operatività del generale principio ad impossibilia nemo tenetur, grava sulla pubblica amministrazione l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno cagionato dal bene demaniale in custodia o, quantomeno, di aver adeguatamente segnalato la situazione di pericolo” (v. Cass. Civ., Sez. VI, n. 1725/2019).
Alla luce dei principi ora evidenziati la Corte ritiene di dover condividere la decisione del Tribunale.
Infatti, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva svolta dalla Vi. e da As. Mi. nei confronti di omissis, tenendo conto di tutte le risultanze documentali ed orali emerse dalla documentazione versata in atti, ed in particolare anche dal rapporto dei VV.UU. intervenuti, i quali hanno attestato, con verbale che fa piena prova sino a querela di falso, la non visibilità del segnale di stop.
Il Tribunale rispetto alla domanda di manleva avanzata da As. Mi. e VV Assicurazioni nei confronti di Ro. ha affermato, in modo del tutto aderente rispetto alle risultanze di causa, che “dal verbale di incidente stradale emerge che “ via — è strada a doppio senso ad unica carreggiata su cui insiste segnaletica verticale di dare precedenza e obbligo di andare dritto o svoltare a dx. Tale segnaletica non risulta ben visibile in quanto nascosta dal fogliame di uno degli alberi ad alto fusto che insistono su entrambi i lati del marciapiede di via — …..l’intersezione via —. Brizio/ via M. r.g. n. 13 Fa. risulta ormai priva di segnaletica orizzontale (attraversamento pedonale e dare precedenza)”.
L’assenza di segnaletica orizzontale di “dare la precedenza” e la circostanza che il segnale verticale non fosse ben visibile in quanto nascosto dal fogliame di un albero d’alto fusto, comporta la ravvisabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’Amministrazione comunale nella determinazione della condotta di guida dell’As., (che proveniva da destra). Tuttavia, deve in proposito evidenziarsi che, in presenza di un incrocio ove insiste una segnaletica verticale……, costituisce condotta ordinariamente diligente e prudente del guidatore rallentare al fine di evitare possibili collisioni ……, accertandosi del contenuto della prescrizione del predetto cartello posto all’apice del palo, sicchè la predetta responsabilità di omissis deve essere quantificata nella misura del 50%. Conseguentemente omissis deve essere condannata a tenere indenne As. Mi. e la Compagnia VV degli effetti della condanna di cui alla presente sentenza, nella misura del 50%”.
Il fatto che il segnale di stop non fosse ben visibile deve ritenersi confermato, come evidenziato da parte appellata, anche dall’attestazione rilasciata dal Comando dei Vigili (v. docc. 2-5), da cui risulta che la potatura dell’albero e/o della chioma era stata effettuata da addetti dell’AM., successivamente al sinistro, su indicazione del XIII^ Municipio, a sua volta sollecitato dal Corpo dei VV.UU.
In tale contesto la Corte ritiene di dover condividere la valutazione effettuata dal Tribunale che in concreto ha ripartito l’efficacia causale delle due condotte concorrenti (il comportamento di guida dell’As. e la responsabilità di omissis per l’omessa manutenzione dell’area teatro del sinistro, imputabile ex art. 2051 c.c., non avendo l’Ente adeguatamente potato l’albero che limitava la visuale e non avendo provveduto a porre e/o comunque a mantenere la segnaletica verticale ed orizzontale) nella misura del 50% ciascuno.
r.g. n. 14 Rispetto a tale valutazione non possono ritenersi idonee ad inficiare il percorso argomentativo adottato dal Tribunale le censure mosse dall’appellante basate sul contenuto delle dichiarazioni testimoniali, che in concreto hanno solo dato conto del fatto che l’As. non si era fermato al segnale di stop, ma che nulla hanno apportato rispetto alla circostanza della visibilità o meno della relativa segnaletica.
Senza contare che il Tribunale ha evidentemente tenuto conto della concreta concorrenza dei comportamenti colposi come in precedenza evidenziati, dovendosi peraltro sottolineare che in sede di intersezione delle due strade il Ga. proveniva dalla sinistra rispetto al senso di marcia di Mi. As., e questi non scorgendo alcuna segnaletica presente in loco aveva proseguito la sua marcia facendo probabilmente affidamento anche sul fatto di godere della precedenza da parte dei veicoli provenienti dalla sua sinistra.
Alla stregua di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello principale deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell’affare e dell’attività professionale prestata; non va disposto nulla rispetto al Ga. rimasto contumace.
Atteso quanto previsto dall’art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello omissis respinge l’appello proposto e conferma la sentenza impugnata; condanna omissis al pagamento in favore di VV s.p.a. ed AS. MI. delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano d’ufficio in complessivi € 7.500,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali; nulla sulle spese rispetto a omissis; dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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