In tema di opposizione a cartella esattoriale, quando non venga contestato il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, con la correlata necessità di notificare l’atto introduttivo all’Avvocatura dello Stato distrettuale, determinandosi, in caso contrario, la nullità degli atti del giudizio di primo grado, con conseguente rimessione del processo al relativo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.
NDR: in tal senso Cass. 15 maggio 2020 n. 8995.
Tribunale di Milano, sentenza del 26.9.2023, n. 7281
…omissis…
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Prefettura di Milano ha proposto appello avverso la sentenza n. 4296/2022 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 13 giugno 2022, con cui è stata accolta la opposizione svolta dalla società EE s.r.l. avverso la cartella esattoriale — limitatamente ai ruoli emessi dalla Prefettura di Milano relativi a sanzioni amministrative per gli anni 2018- 2019.
L’appellante ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti compiuti sul rilievo della nullità della notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza in quanto svolta presso l’indirizzo pec della Prefettura di Milano, anziché presso l’indirizzo REGINDE dell’Avvocatura di stato, in base a quanto previsto dall’art. 11 RD 1611/1933.
La Prefettura ha quindi chiesto disporsi la rimessione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c. Si è costituita EE s.r.l. che ha preliminarmente dedotto l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. ed ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. Nel merito la appellata ha dedotto la non obbligatorietà della notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza all’Avvocatura dello Stato, in quanto non obbligatoria nei giudizi di opposizione avverso sanzioni amministrative.
In secondo luogo, EE ha dedotto che non era configurabile una nullità della notifica ma una mera irregolarità e che in ogni caso la nullità era sanata dalla tempestiva proposizione dell’appello dopo la notifica della sentenza di primo grado Nessuno si è costituito per la appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione.
All’esito dell’acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 281 quinquies comma 2 c.p.c. L’appello della Prefettura è infondato per le ragioni che seguono.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a cartella esattoriale, quando non venga contestato il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, con la correlata necessità di notificare l’atto introduttivo all’Avvocatura dello Stato distrettuale, determinandosi, in caso contrario, la nullità degli atti del giudizio di primo grado, con conseguente rimessione del processo al relativo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. (Cass.civ. sez.6-3, 15 maggio 2020 n. 8995), In base a tale orientamento, la risoluzione della questione di nullità dedotta in giudizio presuppone l’esame del ricorso in primo grado svolto da Euroservice, dal momento che soltanto nel caso in cui in esso non vengano messi in discussione i verbali di accertamento posti a base della cartella di pagamento, la legittimazione passiva si radica in capo al Ministero dell’Interno, con conseguente necessità della notifica all’Avvocatura di Stato, operando, in caso contrario, la speciale norma attributiva della legittimazione alla Prefettura di cui all’art. 7 del D.lgs 150/2011.
Nel caso in esame, come si evince dal ricorso di primo grado, EE non si è limitata a dedurre la nullità della cartella esattoriale per vizi formali, ma ha sia allegato la mancata notifica dei verbali di accertamento della violazione del codice della strada, sia la presenza di vizi dei verbali di accertamento, avendo contestato la propria qualità di destinatario della sanzione ivi irrogata.
Si tratta quindi di censure volte a far valere la sussistenza di fatti estintivi della pretesa sanzionatoria antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
Orbene, la formulazione di tali censure presuppone l’esperimento del rimedio giurisdizionale dell’opposizione cd. “recuperatoria” ai sensi dell’art. 7 Dlgs 150/2011 e quindi nel termine di trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento.
Ne deriva quindi che, trovando applicazione la citata disposizione di cui all’art.7, sussiste la legittimazione passiva della Prefettura e, conseguentemente, la notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata di tale ente non dà luogo ad alcuna nullità.
L’appello va quindi rigettato, non essendo stati formulati altri motivi di censura della sentenza di primo grado da parte dell’appellante.
L’appellante, in quanto soccombente, va condannato alla rifusione delle spese in favore di EE s.r.l. che si liquidano in applicazione delle tariffe di cui al DM 147/2022, tenuto conto del fatto che non è stata svolta istruttoria e con riduzione al 50% dei valori medi, tenuto conto della semplicità delle questioni dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l’appello svolto da Prefettura di Milano e per l’effetto conferma la sentenza n.4296/2022 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 13 giugno 2022; condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’appellata EE s.r.l. delle spese del presente giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. —.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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