Nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l’interessato può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione. L’opposizione, pertanto, può proporsi nei confronti di entrambi, in quanto titolari d’una legittimazione processuale concorrente.
NDR: in tal senso Cass. 10528/2017 e 8186/2017.
Tribunale di Roma, sentenza del 7.9.2023, n. 12746
…omissis…
In via preliminare, si osserva che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l’interessato può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione (Cass. civ ord. n. 10528/2017). L’opposizione, pertanto, può proporsi nei confronti di entrambi, in quanto titolari d’una legittimazione processuale concorrente, (cfr. Cass. civ. 8186/2017). Del resto, avendo l’attore impugnato in primo grado l’intimazione di pagamento emessa dall’Agente riscossore sussiste la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Cass. civ. 36656/2021).
Relativamente alla contestazione attinente alla violazione del ne bis in idem in cui sarebbe incorso l’odierno appellante, per aver già precedentemente impugnato il sollecito di pagamento n. omissis contente le medesime cartelle sottese alla intimazione n. omissis e conclusosi con sentenza di inammissibilità n. 26354/2019, occorre considerare, in conformità a quanto eccepito dall’appellante (vd. note del 22.06.2023), che omissis ha prodotto in PCT copia del predetto sollecito solo nel presente giudizio in appello, con ciò incorrendo del divieto di produzione di nuovi documenti ex art. 345 c.p.c. (Cass. civ. 2764/2020). Conseguentemente, le allegazioni comprovanti la formazione di giudicato sulla domanda devono ritenersi tardive, non potendo quindi ritenersi applicabile la prescrizione decennale da actio iudicati ex art. 2953 c.c. Ciò premesso, il sollecito di pagamento, in quanto atto interno valido ai fini della interruzione della prescrizione, deve essere tenuto in considerazione relativamente alle eccezioni di mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione impugnata e della conseguente prescrizione delle stesse. Sul punto occorre rilevare che: 1. la cartella di pagamento n. omissis notificata nell’anno 2011 risulta prescritta, essendo decorso il termine di cinque anni previsto dall’art. 28 l. 689/1981 dalla notifica del sollecito di pagamento n. omissis avvenuta nel 2018; 2. la cartella di pagamento n. omissis risulta prescritta poiché, è vero che la notifica è stata tentata il 06.05.2013 e l’ufficiale giudiziario ha provveduto al deposito dell’atto presso la Casa Comunale ed a notificare l’avviso di deposito dell’atto il successivo 11.06.2013 con raccomandata omissis; purtuttavia, recando il sollecito di pagamento la data del 11.07.2018 si presume che lo stesso sia stato notificato successivamente, dovendosi così ritenere decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28. L. 689/1981; la cartella di pagamento n. omissis risulta correttamente notificata poiché, tentata la notificata il 29.05.2014 e constatata la temporanea assenza del destinatario, l’ufficiale giudiziario ha provveduto al deposito dell’atto presso la Casa Comunale e a notificare l’avviso di deposito dell’atto il successivo 16.06.2014 con raccomandata n. omissis, come da prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. di Poste Italiane (cfr. allegazione fascicolo di primo grado omissis), la cui prova è data dalla cartolina dell’avviso di ricevimento del 18.06.2014 depositata in atti. Non risulta peraltro decorso il termine quinquennale di cinque anni ex art. 28 l. 689/1981; la cartella di pagamento n. omissis risulta correttamente notificata avendo l’ufficiale giudiziario, constata l’assenza temporanea del destinatario in data 16.04.2014, provveduto al deposito dell’atto presso la Casa Comunale ed a notificare l’avviso di deposito dell’atto il successivo 28.05.2014 con raccomandata omissis, come da prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. di Poste Italiane (cfr. allegazione fascicolo di primo grado omissis), la cui prova è data dalla cartolina dell’avviso di ricevimento del 28.05.2014 depositata in atti. Non essendo trascorso il termine quinquennale di cinque anni ex art. 28 l. 689/1981, il credito ivi portato non risulta pertanto prescritto; 5. della cartella di pagamento n. omissis è stata tentata notifica in data 13.04.2014 e, constata l’assenza temporanea del destinatario, l’ufficiale giudiziario ha provveduto al deposito dell’atto presso la Casa Comunale ed a notificare l’avviso di deposito dell’atto il successivo 31.01.2014 con raccomandata n. omissis, come da prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. di Poste Italiane (cfr. allegazione fascicolo di primo grado AD.), la cui prova è data dalla cartolina dell’avviso di ricevimento del 31.01.2014 depositata in atti. Non essendo trascorso il termine quinquennale di cinque anni ex art. 28 l. 689/1981, il credito ivi portato non risulta pertanto prescritto.
Conclusivamente, l’intimazione di pagamento n. omissis deve essere annullata solo con riferimento alle cartelle di pagamento n. omissis e n. omissis, essendosi prescritto il relativo credito.
La reciproca soccombenza delle parti suggerisce la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale omissis dichiara la contumacia della Prefettura di Roma; annulla la intimazione di pagamento omissis limitatamente alle cartelle di pagamento n. omissis e n. omissis; compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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