L’appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, deve essere proposto nella forma della citazione. Appurata, dunque, l’erronea introduzione del presente giudizio di impugnazione nella forma del ricorso, occorre verificare se l’atto di appello sia sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c. alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (fattispecie in tema di opposizione avverso il verbale di accertamento per violazione del codice della strada).
NDR: in argomento Cass. SU n. 2907 del 10/02/2014, nonché Cass. n. 11657 del 1998, n. 23412 del 2008, n. 4498 del 2009, n. 6412 del 2011, n. 5826 dei 2011, n. 12290 del 2011, n. 2430 del 2012, n. 3058 del 2012; n. 17513/2016 e Cass., S.U. nn. 21675 e 22848 del 2013.
Tribunale di Bari, sentenza del 17.7.2023, n. 2945
…omissis…
1. L’appello va dichiarato inammissibile per tardività dell’impugnazione.
1.1. Si osserva che l’appello de quo avverso la sentenza pronunciata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23 in un giudizio iniziato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, è stato introdotto nella forma del ricorso, anziché con citazione. Il citato decreto ha stabilito che i giudizi di opposizione ai verbali di accertamento di violazioni al C.d.S. debbano essere regolati dal rito del lavoro e dunque l’appello debba essere proposto nella forma del ricorso. Diversamente per il periodo anteriore alla riforma la giurisprudenza è granitica nell’affermare che l’appello doveva essere proposto nella forma della citazione.
Giova richiamare al riguardo quanto affermato dalla Suprema Corte in un caso analogo, ripercorrendo le motivazioni delle Sezioni Unite (con sent. n. 2907 del 10/02/2014) secondo cui l’appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, deve essere proposto nella forma della citazione. La possibilità che l’appello, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, fosse introdotto con ricorso è stata affermata sul rilievo che l’art. 359 cod. proc. civ. non sarebbe decisivo perché se il rito speciale sarebbe applicabile innanzi al Tribunale (nelle ipotesi di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22-bis), dovrebbe trovare applicazione, in via riflessa, anche in appello. Tale soluzione, inoltre, si coniugherebbe con iI principio della ultrattività del rito, per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e dei modi e delle forme della proposizione di esso dovrebbe avvenire con esclusivo riferimento alla qualificazione (anche implicita) dell’azione e del provvedimento del giudice. In tal modo, si realizzerebbe una omogeneità tra il primo e il secondo grado di giudizio che sarebbero uniti da una “identità strutturale, dovendosi ritenere, quanto alle regole di rito inapplicabili sotto un profilo logico, che non venga in questione un problema di validità della procedura in appello, ma solo un problema di compatibilità, restando impregiudicati, quindi, gli specifici regimi processuali previsti per particolari riti. Epperò, nessuna delle argomentazioni riferite appare idonea a dare fondamento alla tesi della possibilità di introdurre il giudizio di appello con ricorso, anziché con citazione.
Invero, in assenza di una specifica previsione da parte del legislatore del 2006, in ordine alla forma del 3 gravame dal medesimo istituito, non può non risalirsi alla qualificazione del giudizio di opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, come un ordinario giudizio di cognizione.
In particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare che “il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare, della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione” (Cass. n. 1173 del 2007; Cass. n. 20425 del 2006; Cass. n. 13667 del 2003; Cass. n. 9987 del 2003; Cass. n. 4704 del 1999; Cass. n. 11045 del 1998).
1.2. Quanto agli effetti conseguenti all’irrituale proposizione dell’appello con ricorso la giurisprudenza di legittimità è saldamente orientata nel senso che, dovendosi nel rito ordinario proporre l’appello con citazione, nel caso in cui l’impugnazione sia stata, invece, proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (Cass, n. 11657 del 1998; Cass. n. 23412 del 2008; Cass. n. 4498 del 2009; Cass. n. 6412 del 2011; Cass. n. 5826 dei 2011; Cass. n. 12290 del 2011; Cass. n. 2430 del 2012; Cass. n. 3058 del 2012; da ultimo, Cass., S.U., n. 21675 e n. 22848 del 2013).
(si veda Cass. n. 17513/2016).
1.3. Appurata, dunque, l’erronea introduzione del presente giudizio di impugnazione nella forma del ricorso, occorre verificare se l’atto di appello sia sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c. alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte.
Risulta agli atti che la sentenza del giudice di pace è stata letta in udienza il 02.02.2009.
Ciò, tuttavia, non è sufficiente a far decorrere, da tale data, il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c., posto che il suddetto termine decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies c.p.c., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza (Cass. n. 19743/2014). Non è, tuttavia, noto se e quando è avvenuta la notificazione della sentenza di primo grado. Per la verifica della tempestività dell’impugnazione va, dunque, considerato il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Ebbene l’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato a controparte entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 02.02.2009), mentre è stato, anche solo, depositato ben oltre tale termine, a marzo 2010.
1.4. Ne consegue la tardività dell’impugnazione proposta e, dunque, la sua inammissibilità.
1.5. Posto che la decisione si fonda su una questione che non è mai stata affrontata e sottoposta in precedenza al contraddittorio delle parti è utile richiamare il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione. Ciò in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini (Cass. n. 32527/2022).
2. Sulla regolamentazione delle spese nulla si dispone attesa la contumacia dell’appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: dichiara inammissibile l’appello; nulla sulle spese.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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