La circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. "raddoppio del contributo"); ciò perché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 del sopra citato Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
NDR: in tal senso Cass. SU 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass. 10 giugno 2020, n. 11116.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.9.2023, n. 25751
…omissis…
Rilevato
con sentenza 21 ottobre 2021, n. 1164, la Corte d'appello di Ancona, confermando la sentenza 12 ottobre 2017, n. 700 del Tribunale di Pesaro, ha rigettato la domanda con cui A.S. e R.A. (rispettivamente, nonna e zia paterna di R.L.) avevano chiesto la condanna solidale di Pe.An., di P.A. e della Generali Italia s.p.a. al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale intercorso con il loro nipote, il quale, in data 24 giugno 2012, mentre era trasportato nell'autovettura di proprietà della P., condotta dal Pe. ed assicurata con la l'Allenza Toro s.p.a. (cui era succeduta la Generali Italia s.p.a.), aveva subito un gravissimo incidente stradale che lo aveva ridotto in stato vegetativo;
la Corte territoriale - sulla premessa che, nel caso di specie, provenendo la pretesa da congiunti non ricompresi nella famiglia nucleare della vittima dell'illecito, avrebbe dovuto essere da loro dimostrata l'effettività e la consistenza della relazione parentale - da un lato, sotto il profilo assertivo, ha giudicato generiche le allegazioni contenute negli atti di parte circa l'intensità e le caratteristiche del legame affettivo tra R.L. e le sue parenti A.S. e R.A.; dall'altro lato, sotto il profilo istruttorio, ha ritenuto insufficienti le dichiarazioni dell'unico testimone escusso nel corso del giudizio (ovverosia, R.T., padre di L.) a dimostrare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà tra la zia e la nonna, da un lato, e il nipote, dall'altro;
avverso la sentenza della Corte marchigiana propone ricorso per cassazione R.A., in proprio e quale erede con beneficio di inventario di A.S., sulla base di due motivi;
risponde con controricorso la società Generali Italia s.p.a.;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;
il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte;
sia la ricorrente che la società controricorrente hanno depositato memoria.
Considerato
1.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2054 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 2, 29 e 30 Cost.;
la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha affermato che "i fatti allegati e la prova testimoniale assunta non consentono di ritenere provata l'esistenza e la qualità del legame affettivo tra i richiedenti", nonché nella parte in cui, indagando solo la situazione ante sinistro, ha affermato che "la circostanza secondo cui ha prestato assistenza al nipote dopo l'incidente, nelle strutture in cui è stato ricoverato, non consente di trarre informazioni sulla consistenza del rapporto tra zia e nipote prima del sinistro";
la ricorrente deduce che la Corte di merito non avrebbe considerato le peculiarità del caso concreto, in particolare la circostanza che, per la macro-lesione riportata in seguito all'incidente, R.L. si era trovato in stato vegetativo dal 2012; sostiene che il giudice d'appello si sarebbe limitato a valutare esclusivamente la situazione ante sinistro, senza considerare quella successiva all'incidente, allorché la nonna e la zia avevano seguito il nipote nelle varie città ove era stato ricoverato, sia in Italia che all'estero; osserva che neppure si sarebbe tenuto conto delle peculiarità della situazione familiare, ovverosia, da un lato, della circostanza che R.L. era l'unico nipote sia per la nonna che per la zia; dall'altro lato, della mancanza di rapporti della vittima con i genitori, tra l'altro divorziati ed in perenne conflitto tra loro;
1.2. con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso;
la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha affermato che " R.T. ha reso una deposizione piuttosto generica che non consente di ritenere provata la natura del legame esistente tra le attrici ed il figlio", nonché nella parte in cui si è limitata a verificare la "presenza della zia paterna nella vita del nipote prima del sinistro";
la ricorrente deduce che la Corte d'appello, avendo indebitamente limitato l'esame dei rapporti tra nonna e nipote e tra zia e nipote a quelli esistenti prima del sinistro, non avrebbe tenuto conto della complessiva portata del pregiudizio esistenziale subito dalle danneggiate, le quali non solo erano state private della presenza del nipote, ma erano state "costrette" a seguirlo nei luoghi e presso gli istituti ove era stato ricoverato, sicché la loro vita era stata sconvolta, oltre che dall'incidente, anche e soprattutto dalla successiva, continua attività di assistenza che avevano prestato al proprio parente;
- i motivi - da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione - sono inammissibili;
2.1. la Corte territoriale ha fatto applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso (o, come nella specie, del macro-leso), questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, senza che assuma rilievo il rapporto di convivenza (Cass. 20/10/2016, n. 21230; Cass. 8/04/2020, n. 7743);
in applicazione di tali principi, la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione delle risultanze istruttorie, dando conto che l'unico testimone escusso nel corso del processo ( R.T., il padre della vittima) aveva reso una deposizione generica, tra l'altro rispondendo in modo "confuso" alla specifica domanda se, dopo il divorzio dei genitori, il figlio avesse trovato sostegno nella nonna materna;
sempre in sede di valutazione delle risultanze istruttorie, la Corte d'appello ha inoltre osservato che da esse non era derivato alcun utile elemento in ordine alla presenza della zia paterna nella vita del nipote prima del sinistro, risultando anzi provato che R.A. viveva e lavorava a Roma;
tenendo conto del carattere altrettanto generico delle allegazioni contenute negli atti introduttivi, la Corte anconetana ha dunque concluso che non poteva reputarsi provata l'esistenza di un legame di affetto e di solidarietà tale da far ritenere integrata la dedotta lesione del rapporto parentale, con conseguente necessità di escludere la sussistenza dell'invocato diritto risarcitorio;
avuto riguardo, per un verso, alla correttezza in iure delle premesse argomentative della sentenza impugnata (le quali muovono dall'esigenza di fare applicazione del consolidato orientamento di legittimità che onera i congiunti della vittima a provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale posta a fondamento della domanda risarcitoria iure proprio) e, dall'altro lato, alle motivate e incensurabili valutazioni del giudice di appello in ordine al contenuto delle allegazioni di parte e alle risultanze dell'istruttoria processuale, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze probatorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dalla Corte di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità;
2.2. il secondo motivo è inammissibile anche ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis;
in applicazione di questa regola processuale, infatti, va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. "doppia conforme"); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 ha l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 6/08/2019, n. 20994);
- in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;
questa decisione non incide sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla Delib. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona dell'aprile 2022, debitamente versata in atti, e la cui revoca - che presupporrebbe l'accertamento dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 - non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315);
- le spese del giudizio di cassazione relative al rapporto processuale tra la ricorrente e la società controricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; non vi è luogo provvedere su quelle relative ai rapporti processuali tra la ricorrente e le parti intimate, che non hanno svolto difese in sede di legittimità;
- la circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. "raddoppio del contributo"); ciò perché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 del sopra citato Testo Unico sulle Spese di Giustizia (Cass., Sez. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, cit.; Cass. 10 giugno 2020, n. 11116);
pertanto, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis ove dovuto;
tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.