La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 55 del 17 aprile 2026, ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002, relativo ai limiti di reddito per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. La decisione è motivata da un difetto di rilevanza: il giudice rimettente non ha adeguatamente valutato la prova contraria fornita dal richiedente né la risalenza nel tempo della condanna ostativa, elementi cruciali per superare la presunzione di reddito.
La Corte, con questa sentenza, si è pronunciata in merito a questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze sull'articolo 76 suddetto, norma che stabilisce una presunzione di superamento dei limiti reddituali per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per i condannati in via definitiva per specifici reati, tra cui quelli previsti dall'art. 73 del Testo unico stupefacenti, aggravati ai sensi dell'art. 80, comma 1. Il caso specifico riguardava un cittadino extracomunitario condannato per tentato furto, con una pregressa condanna irrevocabile del 2000 per reati di droga aggravati, per cui era richiesta l'ammissione al beneficio.
L'obbligo istruttorio del giudice: non basta l'autocertificazione
Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza. La Corte ha censurato il giudice rimettente per non aver svolto un'adeguata valutazione della prova contraria prodotta dall'istante, che includeva un'autodichiarazione e documenti sul reddito, sull'assenza di beni e sulla sua condizione di senza fissa dimora. Pur riconoscendo che la presunzione di reddito è iuris tantum (sent. 139/2010), superabile con prova contraria, la Corte ha ribadito l'obbligo del giudice di condurre una valutazione rigorosa, anche avvalendosi degli strumenti di indagine previsti dall'art. 96, comma 3, d.P.R. 115/2002, per verificare l'attendibilità delle allegazioni. Non basta liquidare l'autocertificazione. Il giudice deve disporre accertamenti tramite Guardia di Finanza o Questore per verificare il reale tenore di vita. L'omissione di tali indagini rende la questione di costituzionalità prematura e ipotetica, causando l'inammissibilità.
Un aspetto centrale della censura risiede nell'omissione del Tribunale di considerare la risalenza della condanna ostativa (del 2000). La Corte ha evidenziato come l'onere di allegazione e prova richiesto per vincere la presunzione di reddito debba modularsi in base alla data della condanna: più è lontana nel tempo, meno "invincibile" deve considerarsi la presunzione di possesso di redditi illeciti e più attenuato l'onere probatorio per il richiedente. Questo principio mira a evitare che la presunzione si trasformi in una sanzione perpetua, limitando sine die un diritto fondamentale come quello di difesa, e impone al giudice di giustificare il mancato ricorso agli accertamenti approfonditi previsti dalla legge.
Il principio di proporzionalità temporale: vecchie condanne e presunzione di ricchezza
La Corte Costituzionale ha così introdotto il principio di 'proporzionalità temporale'. La presunzione di 'ricchezza occulta' da vecchie condanne per droga non è eterna. Più la condanna è lontana nel tempo (es. 25 anni), più tale presunzione si indebolisce. L'onere della prova a carico del cittadino, per dimostrare la non abbienza e accedere al Patrocinio a spese dello Stato, si attenua significativamente. Non è equo richiedere prove impossibili a un ex detenuto, magari senza fissa dimora, dopo un quarto di secolo, a tutela del diritto di difesa (Art. 24 Cost.).