Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la condotta del pedone abbia concorso alla determinazione del danno, se si tiene conto che lo stesso camminava in piena notte e dunque al buio, sul margine destro della strada ed indossava un abito scuro, privo di catarifrangenti, con la conseguenza che non poteva essere agevolmente scorto dagli altri utenti della strada. Dunque, alla condotta imprudente scorretta e non prevedibile del pedone nel caso di deve essere certamente attribuito un concorso di colpa. La quantificazione di tale concorso, operata dal Tribunale nella misura del 20% appare, a giudizio della Corte, pienamente condivisibile, considerate le altre circostanze di fatto, che evidenziano una responsabilità preponderante da parte del conducente del veicolo investitore.
Corte di appello di Bari, sentenza del 22.9.2023, n. 1355
…omissis…
1. Sul ritenuto concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1° co.
Il primo motivo degli appelli principale ed incidentale non è condivisibile.
Correttamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la condotta del pedone abbia concorso alla determinazione del danno, se si tiene conto che il sig. Mi. camminava in piena notte e dunque al buio, sul margine destro della strada ed indossava un abito scuro, privo di catarifrangenti, con la conseguenza che non poteva essere agevolmente scorto dagli altri utenti della strada.
Sul punto, appare dirimente il richiamo della CTU, nella quale l’ausiliario del giudice accerta che “nell’area dell’incidente, la circolazione del pedone era consentita se effettuata all’interno della banchina posta oltre il margine sinistro della carreggiata viaria (cioè nel senso opposto a quello di marcia dei veicoli); inoltre, data l’ora notturna, era anche fortemente consigliato (ma non obbligatorio) l’impiego di indumenti di tipo chiaro (ovvero con soluzioni catarifrangenti in modo da poter essere notato in ogni momento)”.
Dunque, alla condotta imprudente scorretta e non prevedibile del pedone nel caso di specie deve essere certamente attribuito un concorso di colpa. La quantificazione di tale concorso, operata dal Tribunale nella misura del 20% appare, a giudizio della Corte, pienamente condivisibile, considerate le altre circostanze di fatto, che evidenziano una responsabilità preponderante da parte del conducente del veicolo investitore (imprudenza, velocità eccessiva e non commisurata allo stato dei luoghi da parte della Lancia Dedra, utilizzo di un carrello “sfrenato”).
2. Sul riconoscimento della personalizzazione del danno biologico.
Il Di Mi. e la GG impugnano sul punto la sentenza, il primo lamentando la mancata personalizzazione massima del danno, la seconda criticando il Giudice per avere riconosciuto tale personalizzazione.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha così stabilito:
“Nel caso di specie, in ragione della totale perdita di capacità lavorativa generica risultante dalla documentazione INPS prodotta da parte attrice, nonché del danno morale determinato dal sinistro e dalle conseguenze nella vita relazionale della malattia, appare il caso di riconoscere una personalizzazione media, quantificando quindi il danno patito dall’attore complessivamente in euro 500.000,00”.
Come detto, l’appellante principale lamenta la mancata personalizzazione massima, nella misura del 50% del danno biologico, mentre l’appellante incidentale censura la sentenza per avere ritenuto di personalizzare il danno, in assenza di prova circa circostanze di fatto particolari che facessero ritenere sussistente il diritto alla personalizzazione.
Sul punto, è da ritenere condivisibile, per quanto di ragione, il solo appello principale.
La giurisprudenza della Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”. (Corte di Cassazione Civile, Sezione 6 – 3, Ordinanza 15/10/2020-4/3/2021 n. 5865).
Nel caso di specie, correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto di personalizzare il danno, posto che le conseguenze del sinistro, così come accertate dal CTU non sono quelle comuni a tutti i danneggiati dell’età del Di Mi. che abbiano avuto una invalidità permanente dello stesso grado, bensì ulteriori, avendo lo stesso perduto totalmente la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa, con le conseguenze sul piano psicologico che ne derivano.
Il Tribunale, nell’indicare la personalizzazione massima in € 99.523,00, ha riconosciuto in favore del sig. Di Mi. una personalizzazione media, pari ad € 45.495,60.
Tuttavia, tenuto conto della giovane età del danneggiato e del disagio e della sofferenza conseguenti alla impossibilità di continuare a svolgere proficuamente il proprio lavoro, la Corte di Appello ritiene congrua una personalizzazione non nella misura applicata dal Tribunale, ma quantificandola tra il medio e il massimo. Ritiene dunque di riconoscere al sig. Di Mi. la ulteriore somma di € 25.000,00, da decurtare in proporzione al concorso di colpa dell’appellante (ad € 20.000,00).
In tale misura deve pertanto essere ritenuta fondata l’impugnazione proposta dal Di Mi..
3. Sul mancato riconoscimento e liquidazione delle spese sostenute fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
L’appello sul punto è fondato: il sig. Di Mi. ha dimostrato di avere sostenuto spese vive per
€ 16.450,22 (ivi compresi € 4.685,74 riconosciuti in sentenza), tutte conseguenti al danno subito: per visite mediche specialistiche, acquisto di protesi, viaggi e permanenza nei luoghi di cura, ecc). Tali spese non appaiono sproporzionate né eccessive, né d’altro canto i convenuti operano una contestazione specifica in ordine alla quantificazione delle stesse.
Gli appellati dovranno dunque essere condannati al pagamento, a tale titolo, dell’importo di € 16.450,22, ivi compresi € 4.685,74 per l’acquisto della prima protesi, per una differenza di € 11.764,48, da ridurre proporzionalmente in virtù del concorso di colpa del Di Mi., ad € 9.411,58.
4. Sul mancato riconoscimento e liquidazione del danno, quali spese da assumere per i futuri rinnovi protesici.
In ordine a tale motivo di impugnazione, si ritiene che la sentenza di primo grado sia condivisibile e debba essere confermata nella parte in cui ha riconosciuto come necessarie le spese per l’acquisto ed i rinnovi della protesi ordinaria, posto che il sig. Di Mi. non ha dimostrato la necessità dell’utilizzo di protesi diverse da quella riconosciuta dal Tribunale ed effettivamente acquistata e utilizzata dall’odierno appellante principale.
Appare corretta, invece, la pretesa di una (sola) protesi di riserva, per le eventuali situazioni di emergenza, nelle quali l’utilizzo della protesi ordinaria non sia reso possibile per il mancato funzionamento della stessa o per altre circostanze non prevedibili.
A tal fine, occorrerà riconoscere al sig. Mi. l’importo ulteriore di € 4.685,54, pari al costo dimostrato della protesi già acquistata ed utilizzata, importo che deve essere ridotto, per il concorso del 20%, ad € 3.748,43.
5. Sulla ritenuta inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica.
Sul punto l’appello del sig. Di Mi. non è fondato.
Correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, posto che tale domanda è stata formulata non tempestivamente, bensì all’esito delle risultanze istruttorie.
Nè può incidere, sul punto, la circostanza che lo stesso Tribunale avesse formulato, tra molteplici quesiti, anche quello relativo alla capacità lavorativa specifica.
La domanda del Di Mi. sul punto appare comunque infondata anche nel merito, per carenza assoluta di prova della sussistenza di un danno patrimoniale.
Infine, occorre richiamare, sul punto, le conclusioni del CTU il quale ritiene che comunque il danneggiato, pur non potendo più svolgere l’attività di agricoltore (la quale peraltro, come accerta il Tribunale, risulta essere stata svolta saltuariamente), potrà comunque attendere ad altre attività lavorative, preferibilmente di tipo impiegatizio, che sono compatibili con le lesioni permanenti subite.
6. Sulla parziale compensazione delle spese di lite.
Il motivo in ordine alla compensazione parziale delle spese di lite, fondato sul rilievo che la proposta conciliativa giudiziale era stata rifiutata da entrambe le parti, appare superato dall’esito dell’appello, stante l’accoglimento per quanto di ragione, dell’impugnazione.
Al sig. Di Mi. spettano, pertanto, i compensi relativi alla fase decisoria del primo grado, pari ad € 6.164,00, considerando la tariffa media applicata dal Tribunale, nella misura oggi vigente.
7. Sulla “autonoma domanda di risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica”.
Quanto a tale domanda, proposta dal Di Mi. unitamente all’atto di appello, la stessa deve essere dichiarata inammissibile, trattandosi di una sostanziale, ed irrituale, riproduzione della identica domanda tardivamente proposta in primo grado e correttamente dichiarata inammissibile dal Tribunale. Inoltre, la domanda, per gli stessi motivi innanzi esposti, è infondata.
In conclusione, all’appellante principale è riconosciuta la somma, ulteriore rispetto a quelle riconosciute nella sentenza impugnata, di € 33.160,01, oltre interessi legali nella misura stabilita dal Tribunale dalla data del sinistro e fino al soddisfo, così dettagliata: omissis.
Al sig. Di Mi., e per esso al suo procuratore antistatario, è dovuto altresì l’importo omissis per spese legali relative alla fase decisoria del giudizio di primo grado.
In tal senso deve essere riformata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari omissis accoglie per quanto di ragione l’appello principale e condanna gli appellati Bi. Fr., Ra. Da. e GG Assicurazioni SpA al pagamento, in favore dell’appellante Di Mi. Gi. dell’importo di € 33.160,01, oltre interessi legali dalla data del sinistro e fino al soddisfo; rigetta l’appello incidentale proposto dalla GG SpA; condanna gli appellati Bi. Fr., Ra. Da. e GG Assicurazioni SpA al pagamento, in favore dell’appellante Di Mi. Gi., dell’importo di € 6.164,00 a titolo di residuo compenso per il primo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore distrattario del sig. Di Mi.; condanna gli appellati Bi. Fr., Ra. Da. e GG Assicurazioni SpA al pagamento, in favore dell’appellante Di Mi. Gi. delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.120,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato se versato ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore distrattario del sig. Di Mi.; conferma nel resto la sentenza impugnata.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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