In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. Ciò posto, in ordine alla idoneità della condotta anomala tenuta dal pedone al superamento della presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., la stessa non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Inoltre, la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza (nella specie, il sinistro deve ritenersi attribuibile esclusivamente alla condotta incauta ed imprudente tenuta dal pedone, il quale ancorchè tenuto ad usare nell’attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonali la massima prudenza e a concedere la precedenza ai veicoli, ha invece attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento, avuto riguardo altresì alla mancanza di profili di rilevanza causale del comportamento colposo del conducente la vettura).
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 4551/2017; alla seconda Cass. 24472/2014 e alla terza Cass. 14064/2010.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 1.6.2023, n. 3980
…omissis…
Prima di esaminare il merito delle doglianze è opportuno richiamare i principi generali in materia di responsabilità per investimento del pedone in base ai quali In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017).
In ordine alla idoneità della condotta anomala tenuta dal pedone al superamento della presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., si è affermato che la stessa non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. (Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014).
Inoltre è stato osservato che “la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza” (Cass. 14064/2010).
Passando all’esame delle prove raccolte nel giudizio di primo grado omissis.
In conclusione dalla lettura delle testimonianze rese in giudizio e dal verbale redatto dalle autorità , il sinistro deve ritenersi attribuibile esclusivamente alla condotta incauta ed imprudente tenuta dal pedone , il quale ancorchè tenuto ad usare nell’attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonali la massima prudenza e a concedere la precedenza ai veicoli , ha invece attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento, avuto riguardo altresì alla mancanza di profili di rilevanza causale del comportamento colposo del conducente la vettura.
In conclusione l’appello deve rigettarsi e confermarsi l’ impugnata sentenza anche per quanto attiene alla statuizione sulle spese di lite poste giustamente a carico di parte attrice, intendendosi per tale omissis.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’ appellata costituita nella misura indicata nella parte dispositiva .
P.Q.M.
La Corte d’Appello omissis rigetta l’appello; condanna omissis le spese di lite del presente grado che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento del doppio del contributo unficato ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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