Occupazione arbitraria di immobile: cosa prevede il nuovo articolo 634-bis c.p.
Descrizione:
Il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile introdotto dall’art. 634-bis c.p. prevede pene fino a 7 anni e nuove misure cautelari. Di seguito si declina una spiegazione su come funziona e cosa cambia.
Il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile
Con l’introduzione dell’articolo 634-bis del Codice penale, è stato tipizzato il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. La norma prevede la reclusione da due a sette anni per chi:
occupa o detiene senza titolo, con violenza o minaccia, un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze; impedisce il rientro del proprietario o di chi ne ha legittimo possesso.
La stessa pena si applica anche a chi:
si appropria dell’immobile con artifici o raggiri; cede l’immobile occupato ad altri; si intromette o coopera nell’occupazione; riceve o corrisponde denaro o altri benefici in relazione all’occupazione.
Il reato è generalmente perseguibile a querela, ma si procede d’ufficio nei seguenti casi:
la vittima è incapace per età o infermità; l’immobile è pubblico o destinato a uso pubblico.
È prevista una causa di non punibilità se l’occupante:
collabora con l’autorità giudiziaria per l’accertamento dei fatti; rilascia spontaneamente l’immobile.
L’elevato massimo edittale consente l’uso di intercettazioni nel corso delle indagini.
Nuova misura cautelare reale: reintegrazione nel possesso
Il nuovo articolo 321-bis del Codice di procedura penale introduce una misura cautelare reale speciale: la reintegrazione nel possesso dell’immobile e delle sue pertinenze.
Come funziona:
Il giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può disporre con decreto motivato la reintegrazione. La polizia giudiziaria, ricevuta la denuncia, può: intimare il rilascio dell’immobile; in caso di rifiuto, assenza o resistenza dell’occupante, procedere coattivamente.
Procedura:
Tutte le operazioni devono essere verbalizzate. Entro 48 ore, il verbale è trasmesso al P.M., che può: disporre la restituzione dell’immobile; chiedere la convalida al giudice e l’emissione del decreto di reintegrazione.
Dubbi applicativi:
Resta da chiarire – in attesa di una legge di conversione o di indicazioni giurisprudenziali – se sarà ammissibile il riesame contro questa nuova misura cautelare reale.
A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno