Contesto e questione di diritto
La Quarta Sezione Penale della Cassazione aveva sollevato una questione nomofilattica di rilievo: se il delitto di epidemia colposa (artt. 438 e 452 c.p.) possa essere realizzato anche mediante una condotta omissiva, ossia per mancato impedimento dell’evento. La questione è stata deferita alle Sezioni Unite Penali, che si sono pronunciate nella sentenza depositata il 28 luglio 2025 (Giurisprudenza penale, sistema penale.it, Il Foro Italiano).Decisione: sì all’epidemia omissiva
Le Sezioni Unite hanno risposto affermativamente, stabilendo che il reato di epidemia colposa può integrarsi anche attraverso omissione, purché sussistano:- Una posizione di garanzia da parte dell’agente, con obbligo giuridico di intervenire per impedire la diffusione dell’evento;
- Il nesso causale tra omissione e l’insorgenza dell’epidemia, accertato secondo i criteri della causalità generale (es. elevata probabilità logica) (Giurisprudenza penale, sistemapenale.it, Il Foro Italiano).
Motivazioni della Corte
- Natura del reato: L’art. 438 c.p. prevede come reato il “cagionare un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la diffusione non è una condotta attiva vincolante, ma piuttosto una specificazione dell’evento. Il reato è dunque causalmente orientato a forma libera, e come tale convertibile in forma omissiva (sistemapenale.it, Mister Lex, Il Foro Italiano).
- Superamento degli orientamenti precedenti: Precedenti sentenze (es. “Giacomelli” del 2017 o “La Rosa” del 2020) avevano negato la configurabilità omissiva, ritenendo il reato a forma vincolata. Le Sezioni Unite invece hanno superato queste letture restrittive (sistemapenale.it, Mister Lex).
- Tutela della salute pubblica: In un contesto socio-sanitario attuale (es. gestione del COVID-19), l’omissione colposa nella gestione del rischio sanitario è più pertinente come fattore di epidemia rispetto a condotte attive di diffusione. Pertanto, l’esclusione dell’ipotesi omissiva avrebbe reso la tutela penale inefficace (sistemapenale.it, Mister Lex).
- Vincoli interpretativi: I lavori preparatori del Codice Rocco non vincolano l’interpretazione. Inoltre, distinguere tra “diffusione” e “contagio” non impedisce di comprendere quest’ultimo nel primo, coerentemente col sistema emergenziale del COVID-19 (sistemapenale.it, Mister Lex).
Conseguenze pratiche e margini di applicazione
- Riapertura di procedimenti: La sentenza può consentire la riapertura di casi precedentemente archiviati, dove siano emerse omissioni da parte di autorità sanitarie o dirigenti (Noi Radiomobile™).
- Non riguarda comportamenti di cittadini comuni: Non si configura il reato per chi, ad esempio, rifiuta un tampone o viola la quarantena senza ruolo di garanzia. Serve una posizione di garanzia e nesso causale chiaramente dimostrato (L’INDIPENDENTE).
- Onere probatorio elevato: È cruciale provare che l’omissione avrebbe effettivamente impedito l’epidemia, seguendo standard stringenti di causalità (sentenza Franzese, n. 27/2002) (sistemapenale.it, Mister Lex).
Riepilogo sintetico
| Aspetto | Contenuto principale |
|---|---|
| Quesito | Epidemia colposa integrabile anche per omissione? |
| Decisione delle Sezioni Unite | Sì, se sussistono garanzia giuridica e nesso causale. |
| Interpretazione del reato | Reato causalmente orientato, non esclusivamente attivo. |
| Ruolo del contesto COVID | L’omissione rilevante nell’attuale contesto sanitario. |
| Limiti applicativi | Solo soggetti con obbligo di intervento, non cittadini generici. |
| Standard probatorio | Alto grado probatorio secondo la sentenza Franzese. |
Il delitto di epidemia omissiva: profili giuridici, posizione di garanzia e responsabilità penale
Il reato di epidemia è uno dei più gravi previsti dal nostro ordinamento, in quanto tutela un bene di rango costituzionale e collettivo: la salute pubblica (art. 32 Cost.). Esso può configurarsi non solo attraverso una condotta commissiva, ma anche in forma omissiva, quando il soggetto titolare di un obbligo giuridico di impedire l’evento si astiene, con negligenza, imprudenza o imperizia, dal porre in essere le azioni necessarie a prevenire la diffusione del contagio.1. La configurabilità dell’epidemia omissiva
L’art. 438 c.p. punisce chiunque cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Tuttavia, l’applicazione combinata con l’art. 40, comma 2, c.p. (“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”) consente di estendere la rilevanza penale anche a condotte omissive. Perché il reato sia configurabile:- deve sussistere un obbligo giuridico di impedire l’evento, derivante da una posizione di garanzia (es. dirigenti sanitari, responsabili di strutture ospedaliere, autorità pubbliche);
- occorre accertare il nesso causale tra l’omissione e il verificarsi dell’epidemia, da valutarsi attraverso una legge scientifica di copertura che consenta di attribuire alla mancata azione la concreta idoneità a determinare il fenomeno epidemico.
2. Posizione di garanzia e obblighi di attivazione
La posizione di garanzia è il fulcro della responsabilità omissiva. Essa può discendere da:- norme di legge (es. doveri delle autorità sanitarie);
- regolamenti o ordini amministrativi;
- contratti o incarichi professionali che impongono specifici obblighi di protezione o controllo.
3. L’elemento causale e la distinzione con i reati lesivi individuali
L’epidemia, a differenza dei reati che riguardano la sola salute individuale, presenta una caratteristica essenziale:- il fenomeno deve essere rapido, massivo e incontrollabile, tale da minacciare la collettività.
Conclusioni
Il tema dell’epidemia omissiva evidenzia l’importanza di una rigorosa applicazione dei principi di causalità e della responsabilità penale omissiva. La tutela della salute pubblica, in situazioni di emergenza, richiede una risposta giuridica che sappia contemperare la necessità di accertamento delle responsabilità con la complessità dei fenomeni scientifici in gioco.A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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