Giugno 2024. Una Toyota Plug-In Hybrid varca con disinvoltura il varco 21 della Ztl di via di San Basilio, nel cuore di Roma. Nei giorni successivi, stesso copione: via Vittorio Veneto, via Francesco Crispi, sempre nella convinzione di essere in regola. Il conducente è diretto, come ogni giorno, verso il proprio studio a Prati. Nessuna autorizzazione comunale, è vero, ma una fiducia incrollabile nella legge: quella che, all'articolo 7 del Codice della strada, parla chiaro in favore dei veicoli ibridi.
Il tempo passa e, pochi mesi dopo, arrivano le sorprese: quattro multe da 98 euro ciascuna, una per ogni accesso "proibito". Il Comune di Roma è categorico: senza permesso, anche le ibride non passano. Peccato che l'ignaro – e sventurato – automobilista fosse, in realtà, un noto avvocato romano, Sebastiano Russo, che non ci sta e impugna tutto davanti al Giudice di Pace.
LA NORMA IN DISCUSSIONE: ART. 7 COMMA 9-BIS DEL CODICE DELLA STRADA
Al centro della controversia vi è il comma 9-bis dell'articolo 7 del Codice della Strada, introdotto nel 2019, che così recita:
"L'accesso libero alle zone a traffico limitato (ZTL) è consentito ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida."
Il Comune di Roma, viceversa, con una propria delibera aveva vietato l'accesso anche alle auto ibride nelle varie zone ztl, a meno che non autorizzate, con annessa registrazione della targa.
Il caso giudiziario ruota quindi intorno a una questione tutt'altro che banale: una delibera comunale può subordinare l'accesso delle auto ibride a un'autorizzazione preventiva, nonostante una norma statale parli di "accesso libero"?
Sul punto non si può omettere che già all'epoca della introduzione della normativa nazionale, il Ministero dei Trasporti (allora guidato da Danilo Toninelli) affermò – durante una interrogazione parlamentare, di fatto dando una risposta contraria alla volontà legislativa - che tale disposizione non avrebbe avuto effetto retroattivo sulle ZTL già istituite prima del 2019, come quelle storiche di Roma. In altre parole, per queste zone il Comune poteva continuare a stabilire condizioni di accesso differenti, anche più restrittive.
LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE
Il Giudice di Pace Dario Bonamano non ha dubbi: il comportamento dell'amministrazione è illegittimo, in quanto «l'accesso alle Ztl di un autoveicolo che non arreca alcun impatto né al patrimonio artistico né all'ambiente non potrebbe ritenersi "libero in ogni caso" se subordinato a un adempimento di tipo autorizzativo, che sottrarrebbe alla norma legislativa qualsiasi valore applicativo».
In sintesi: la legge consente il libero accesso, e subordinare questo diritto a una registrazione preventiva su un portale informatico, o – peggio – a un permesso comunale, significa stravolgere il senso stesso della norma. Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio per difendere le sue multe, esce battuto: le sanzioni vengono annullate. E la notizia, destinata a fare rumore, finisce per sollevare una questione ben più grande: chi stabilisce davvero chi può circolare nelle Ztl? La legge o il Comune?
CONCLUSIONI
La decisione del Giudice di Pace rappresenta, al momento, un precedente isolato, non vincolante per altri giudici né per l'amministrazione. Il Comune potrà impugnarla e portare la questione davanti al Tribunale, dove il giudizio sarà più strutturato e approfondito.
Tuttavia, se la tesi accolta dal GdP dovesse consolidarsi in giurisprudenza, molti Comuni sarebbero costretti a rivedere le proprie delibere ZTL, aprendo l'accesso a migliaia di veicoli ibridi.
La questione di fondo è delicata: chi decide davvero la mobilità urbana? Il Parlamento o il Comune? E fino a che punto un ente locale può "filtrare" l'applicazione di una norma nazionale?
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.