IL FATTO
Una ragazza [1] adiva il Tar Lecce chiedendo l'annullamento del giudizio finale di valutazione dell'esame di Stato, nella parte in cui aveva ottenuto la votazione di 100/100 senza la "lode".
In particolare, la ricorrente non avrebbe ricevuto la "lode" per mancanza dell'unanimità, risultando contrario uno dei docenti, senza che tale mancata attribuzione fosse stata adeguatamente motivata.
LA LODE
L'art. 28 dell'Ordinanza Ministeriale n. 65/22, nel dettare la disciplina per gli esami di Stato dell'a.s. 2021/2022, prevede, al comma 5, la possibilità di attribuire, all'unanimità, la "lode", agli studenti che conseguano il punteggio massimo di 100/100 senza fruire di punteggio integrativo e che abbiano raggiunto il massimo dei crediti durante il triennio.
LA DECISIONE DEL TAR LECCE
Il Tar Lecce, Presidente Antonella Mangia ed Estensore Andrea Vitucci, accoglieva il ricorso, aderendo ad un orientamento consolidato [2], in quanto:
"nel caso in esame, la mancata attribuzione della "lode" risulta determinata dal mancato raggiungimento dell'unanimità, in ragione del parere contrario espresso da uno dei docenti, ma non vi è alcuna motivazione dell'orientamento contrario alla "lode".
Il principio che emerge è che "come ogni altro atto riconducibile ad un potere amministrativo o para/amministrativo, anche la mancata attribuzione della lode deve essere adeguatamente motivata".
NOTE
[1] Assistita dall'avv. Anna Chiara Vimborsati
[2] Ex plurimis Consiglio di Stato sentenza n. 1016/2019.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”