IL FATTO
Nelle settimane scorse, il Tar Toscana ha dichiarato illegittimo un provvedimento del Comune di Firenze che prevedeva l'obbligo di indossare il casco, utilizzando il monopattino, anche per i maggiori di anni 18.
In particolare, con una prima ordinanza del 18 dicembre 2020 n. ORD/2020/00508, il Sindaco di Firenze prevedeva l'obbligo, "per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze, di indossare idoneo casco protettivo".
Tale provvedimento, impugnato, avanti il Tar Toscana, dai gestori del servizio di sharing dei monopattini elettrici, veniva dichiarato illegittimo, già una prima volta, perché proveniente da una ordinanza sindacale, piuttosto che da un organo dirigenziale.
Anche il successivo provvedimento - sempre dello stesso tenore impositivo, ma emesso, successivamente, dal competente organo dirigenziale comunale - veniva impugnato avanti il Tar Toscana, dando vita al giudizio in commento.
LA DECISIONE DEL TAR TOSCANA
Il Tar Toscana, Presidente Roberto Pupilella ed estensore Luigi Viola, dopo aver confermato la legittimazione ad impugnare il provvedimento da parte delle società che gestiscono il servizio di sharing[1], evidenziava la illegittimità dello stesso, in quanto basato sugli articoli 6, 4° comma e 7, 1° comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada.
Dalla lettura dei predetti articoli, che prevedono una serie di obblighi che l'ente proprietario della strada può disporre, si evince come manchi quello di indossare un casco utilizzando un monopattino, né tale norma può essere considerata "in bianco", ampliando la platea a misure non previste.
Inoltre, la competenza "in materia di sicurezza delle persone nella circolazione stradale", attribuita all'organo amministrativo centrale dallo stesso Codice della Strada, in particolare all'art. 1, è riconosciuto dalla Corte cost. 11 gennaio 2019, n. 5, per la quale: "le problematiche in materia di sicurezza della circolazione sono delegate all'esclusiva competenza statale, con conseguente impossibilità, per le Amministrazioni regionali, di dettare prescrizioni in proposito".
Nel caso di specie, la legislazione statale in vigore al momento di emanazione dell'atto impugnato, oltre a non prevedere poteri di intervento in materia dell'Ente locale, delineava chiaramente una sistematica normativa che limitava, e limita, l'obbligo di munirsi del casco protettivo ai soli minori di 18 anni che utilizzano il monopattino elettrico.
NOTE
[1] In quanto direttamente colpite dal provvedimento, anche sotto il profilo economico, in quanto veniva eccepito che la previsione dell'obbligo aveva comportato una diminuzione numerica e quantitativa dell'utenza.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”