IL FATTO
Può un Istituto scolastico "cambiare le regole del gioco in corsa" e modificare il calendario scolastico, adottando la c.d. "settimana corta"[1]?
Tanto è successo ad alcuni genitori veneti che, all'improvviso – seppure con decorrenza dall'anno scolastico successivo – hanno loro malgrado dovuto apprendere l'adozione di una diversa offerta formativa, senza peraltro essere coinvolti nel processo decisionale.
Contro questo provvedimento, adivano il Tar Veneto.
LA SENTENZA DEL TAR VENETO
Il Tar Veneto rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di adozione della settimana corta, in quanto
- Non esiste nessun legittimo affidamento, in capo ai genitori, a mantenere l'orario scolastico distribuito su sei giorni alla settimana per tutti gli anni del percorso scolastico;
- nel caso di specie l'introduzione della settimana corta per tutte le classi dell'Istituto non interessava l'anno scolastico in corso, ma avrebbe avuto effetto solo dal prossimo e, quindi, i genitori avrebbero tutto il tempo per adottare decisioni diverse, come fare frequentare alti istituti, dove sarebbe garantita una offerta formativa spalmata su sei giorni;
- l'esercizio del potere decisionale del Consiglio di Istituto in ordine alla variazione della calendarizzazione delle lezioni non è vincolato al previo consenso della maggioranza dei genitori, in ogni caso, nella presente fattispecie, coinvolti.
NOTE
[1] Riducendo da 6 a 5 i giorni settimanali di frequentazione a scuola.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.