IL FATTO
Un cittadino straniero, attinto, da un provvedimento notificatogli dall' l'Inps – che aveva richiesto, poiché asseritamente privo del requisito di residenza decennale in Italia, la restituzione dell'importo, di poco superiore ai 18mila euro, ricevuto come reddito di cittadinanza– proponeva ricorso [1] avanti il Giudice del Lavoro.
La sentenza, emessa dal Presidente del Tribunale del Lavoro di Trani, è assai importante perché se da un lato riconosce, ovviamente, il diritto a percepire il reddito di cittadinanza anche per i cittadini stranieri, fa luce sul requisito temporale richiesto, almeno dieci anni di permanenza sul nostro territorio, nonchè sulla possibilità di provare la residenza, anche effettiva, con qualsiasi mezzo.
CENNI SUL REDDITO DI CITTADINANZA ED I REQUISITI PER GLI STRANIERI
Come noto, il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, corrisposto dallo Stato ai nuclei familiari in difficoltà.
Per ottenerlo occorre possedere determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo.
In particolare, oltre a detti requisiti, i cittadini stranieri possono richiedere il reddito di cittadinanza se:
- sono familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- sono cittadini di un Paese extra UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolidi in possesso di analogo permesso;
- sono cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale.
In ogni caso, per aver diritto al reddito di cittadinanza è necessario aver risieduto (e continuare a risiedere) in Italia per un periodo complessivo di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRANI
Nel caso di specie, al ricorrente veniva contestato, dall'Inps, il solo requisito della residenza, in quanto oggettivamente in possesso degli altri.
Per dirimere la controversia, il Giudice adito - Presidente di Sezione Dott.ssa Angela Arbore – richiamava quanto indicato dalla circolare del 14 aprile 2020 n. 3803 [2] del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Questa circolare precisa che "il requisito della residenza protratta per 10 anni debba intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione".
Questo vuol dire che la residenza [3] risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione, superabile con altri "oggettivi ed univoci elementi di riscontro [4]" consentiti dall'ordinamento.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato risiedere in Italia da ben oltre 10 anni, sebbene non fosse iscritto da subito nei registri dell'anagrafe; tale prova era stata soddisfatta sia attraverso la prova testimoniale, sia documentale, tra cui l'estratto contributivo e anche il codice fiscale, rilasciato anni prima.
I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
La sentenza in commento, seppure una novità nel panorama giurisprudenziale distrettuale, ha qualche precedente:
- Tribunale di Torino, sentenza del 14 luglio 2022;
- Tribunale di Roma, ordinanza del 4 ottobre 2022;
- Tribunale di Torino, sentenza del 25 marzo 2022;
- Tribunale di Cuneo sentenza n. 86/2023.
NOTE
[1] Assistito dagli Avvocati Riccardo Di Bari e Salvatore Lotito, che lo scrivente ringrazia per aver messo a disposizione il provvedimento.
[2] https://lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-UL-14-aprile-2020-RDC-Requisito-Residenza.pdf
[3] Nel corpo della sentenza si legge che "la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali. Di contro, le risultanze anagrafiche ne offrono una mera presunzione[…]".
[4] Nella ordinanza del Tribunale di Roma del 4/10/2022, tale onere probatorio è soddisfatto attraverso prova di esami clinici ai quali il ricorrente si era sottoposto nell'arco di diversi anni, da ciò potendo desumersi la sua residenza nel territorio italiano.
[5] Quest'ultima pronuncia interessante anche perché precisa che, in questo tipo di giudizi, unico legittimato passivo è l'Inps, in quanto "se l'amministrazione comunale è sì deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione, ma per conto dell'Inps, che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione e di sospensione del beneficio in questione, tanto che a quest'ultimo compete la verifica preventiva e tempestiva dei "dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda", con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici".
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.