La perdita dello svolgimento o comunque della collaborazione nello svolgimento dell’attività domestica, pur non conducendo al percepimento di un reddito monetizzato, al pari delle altre attività lavorative del de cuius va riconosciuta come danno patrimoniale, il quale può essere subito non solo dal danneggiato se sopravvissuto all’illecito, ma anche, se l’illecito ha causato un decesso, dai congiunti della vittima, costituendo, in particolare, un danno futuro, da accertarsi usualmente in via presuntiva e da valutarsi poi, in adeguamento al caso concreto, in via equitativa (fattispecie in tema di decesso a causa di un sinistro stradale, in particolare investimento del pedone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali).
NDR: in tal senso Cass. 3 novembre 1995 n. 11453, 6 novembre 1997 n. 10923, 11 novembre 1998 n. 11349, 11 dicembre 2000 n. 15580, 16 ottobre 2001 n. 12597, 2 ottobre 2003 n. 14678, 3 marzo 2005 n. 2639, 12 settembre 2005 n. 18092, 20 ottobre 2005 n. 20324, 2 febbraio 2007 n. 2318, 24 agosto 2007 n. 17977, 13 dicembre 2012 n. 22909, 18 novembre 2014 n. 24471 e 20 novembre 2018 n. 29830.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 31.5.2023, n. 15437
…omissis…
Fatti di causa
1. Con atto di citazione notificato a M.L. in data 4 febbraio 2016 e a omissis S.p.A. in data 1 febbraio 2016 C.C. conveniva i suddetti – la prima quale proprietaria e conducente del veicolo, la seconda quale sua compagnia assicuratrice – per ottenerne il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivatigli dal decesso della madre Ma.Fr. a causa di un sinistro stradale avvenuto il — in cui mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali la M. l’aveva investita con la sua automobile. Si costituiva soltanto la compagnia, contestando unicamente l’entità del risarcimento e in particolare adducendo che la somma che aveva già corrisposto in sede stragiudiziale di Euro 210.000 – incassata dall’attore quale acconto – aveva già soddisfatto ogni pretesa. Rigettate le prove testimoniali proposte dall’attore, con sentenza n. 20001/2017 il Tribunale, in parziale accoglimento delle sue domande, condannava solidalmente le convenute a risarcirlo nella misura di Euro 162.234,14, oltre al rimborso delle spese legali. In particolare, accoglieva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita del lavoro familiare della vittima, determinato in via equitativa nella misura di Euro 80.000, rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita del contributo economico dalla Ma. destinato al risparmio e al figlio, non concedeva risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chances in relazione a beneficio della quota di reddito destinato dalla suddetta al risparmio e al figlio, accoglieva la domanda di risarcimento relativa alle spese sostenute, incluse quelle legali pregiudiziali, e accoglieva nella misura di Euro 275.000 la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale. C.C. proponeva appello principale sulla base di due motivi: il primo censurava il rigetto della domanda risarcitoria relativa alla perdita delle somme che la de cuius avrebbe destinato in futuro al risparmio, domanda relativa al lucro cessante, in quanto il C. ne avrebbe poi beneficiato, quale unico erede, quando la Ma. fosse deceduta; il secondo, in subordine, riproponeva in sostanza la stessa censura sotto forma di perdita di chances. La compagnia assicuratrice proponeva appello incidentale, chiedendo l’esclusione o la riduzione del risarcimento di danno patrimoniale rappresentato da “Euro 80.000, Euro 4.756,59 ed Euro 1.389 a titolo di spese collegate alla successione, Euro 7.500 a titolo di spese legali stragiudiziale“, con conseguente restituzione di quanto ingiustamente percepito dal C.. All’udienza del 28 settembre 2018 la Corte d’appello di Bologna, con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., rigettava l’appello principale e, in accoglimento parziale di quello incidentale, rideterminava il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella complessiva somma di Euro 66.676,63, oltre accessori, condannando il C. a rifondere le spese del grado. 2. C.C. ha proposto ricorso, illustrato anche con memoria, da cui si è difesa la compagnia assicuratrice con controricorso. La causa è stata trattata in udienza pubblica cameralizzata, per cui il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione
3. Il ricorso è composto di otto motivi (il Procuratore Generale ha concluso su cinque, per presumibile errore materiale), che verranno ora riassunti. 3.1 Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, artt. 112 e 132 c.p.c.. Si osserva che con il primo motivo d’appello l’attuale ricorrente aveva chiesto “il risarcimento del danno consistente nella perdita delle somme che la madre avrebbe destinato al risparmio e di cui avrebbe beneficiato in futuro“, nella misura di Euro 250.000 o diversa di giustizia; la corte territoriale l’avrebbe disatteso sulla base di una “motivazione inconferente” in quanto relativa a perdita di contributi economici per cui il C. non avrebbe proposto “domanda in appello“. Si trattava, invece, della quota di risparmio che la de cuius avrebbe accumulato se non fosse rimasta vittima del sinistro e della quale il C. “avrebbe beneficiato, in futuro, in qualità di unico erede“. 3.2 Con il secondo motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si lamenta nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli stessi articoli invocati nel precedente motivo, prospettando che, “in alternativa al vizio dedotto con il primo motivo“, sussista error in procedendo, avendo la corte pronunciato su una domanda, diversa e non proposta, di risarcimento per somme direttamente elargite dalla madre al figlio. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo nonché “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione“, in violazione degli artt. 1223,1226, 2043,2054, 2056 e 2697 c.c.. Si sostiene che, ferma l’inconferenza del riferimento del giudice d’appello al difetto di prova dell’aumento del patrimonio personale del ricorrente, la pronuncia sarebbe censurabile anche qualora si ritenesse tale affermazione attinente – o anche attinente – alla mancanza di prova dell’aumento del patrimonio della de cuius. Il riferimento è a un passo della sentenza (pagina 3) in cui, quanto alla “perdita del diritto alla aspettativa alla quota di risparmio destinato alla famiglia, od alla perdita di chances“, il ricorrente avrebbe soltanto allegato “la potenziale capacità di risparmio della madre derivante dall’assegno pensionistico”, ma non provato l’aumento del proprio patrimonio personale che avrebbe ottenuto e che l’incidente gli avrebbe eliso, “rimanendo del tutto ipotetico il calcolo della quota sibi, e senza che le stesse prove richieste e rigettate sullo “stile di vita” sobrio e parco della Ma. possano apportare elementi decisivi in superamento della mancanza di relativa prova documentale da parte dello stesso attore“. In realtà il ricorrente avrebbe “provato l’incremento del patrimonio della madre e la capacità di risparmio della stessa” mediante le produzioni documentali effettuate in primo grado, che la corte territoriale avrebbe “totalmente ignorato“, non appalesando neppure perché non sarebbero attendibili i calcoli della quota sibi. Sarebbe altresì censurabile la pronuncia impugnata laddove afferma che era da “ipotizzare ragionevolmente che, data l’età avanzata della Ma., la stessa negli anni successivi si sarebbe trovata nella necessità di destinare tutta la pensione alle proprie esigenze (anche di salute) e addirittura di ricorrere lei stessa all’aiuto del figlio e ciò secondo regole di comune esperienza, tenuto conto del modesto importo della pensione“. Obietta il ricorrente che l’età di sua madre al momento del sinistro, ovvero 65 anni, “non può considerarsi avanzata o, comunque, avanzata al punto tale da far presumere – peraltro in difetto della allegazione di patologie o esigenze particolari – la necessità di destinare tutta la pensione alle proprie esigenze (anche di salute) e addirittura di ricorrere lei stessa all’aiuto del figlio e ciò secondo regole di comune esperienza“, giacché ella avrebbe avuto un’aspettativa di vita di circa un ventennio secondo i dati Istat, e una pensione non di “modesto importo” in quanto ammontante a oltre Euro 2400 mensili. Semmai le argomentazioni della corte territoriale sarebbero state “rilevanti al fine del calcolo… delle somme che la Sig.ra Ma. avrebbe potuto destinare al risparmio, con una riduzione delle stesse al crescere dell’età, ma non già al fine del totale rigetto della domanda“. Ancora, sarebbe criticabile un ulteriore passo della pronuncia, per cui il C. non avrebbe potuto “lamentarsi della perdita dei contributi economici a vario titolo anche per altri profili, considerata la circostanza… non contestata che parte dei redditi della madre riguardavano i redditi da fabbricati che sono stati ereditati dal figlio il quale comunque, per effetto del decesso… e quindi della successione, ha potuto beneficiare, nell’immediatezza, anche di tutti i risparmi accantonati dalla madre nel corso degli anni”. Rileva il ricorrente che “dei redditi da fabbricati si era tenuto conto del giudizio di appello, al fine della quantificazione del danno” e che, “essendo, peraltro, il loro ammontare modesto, il solo reddito da pensione era di importo tale da giustificare l’incremento del patrimonio” della madre. D’altronde sarebbe “errata e irrilevante la motivazione” per cui il ricorrente avrebbe beneficiato dell’eredità, non essendo applicabile il principio della compensatio lucri cum damni e comunque relativo a un diverso profilo di danno. La sentenza dunque sarebbe viziata dall’omesso esame di un fatto decisivo costituito dai “documenti comprovanti l’incremento dei risparmi” della de cuius. 3.4 Con il quarto motivo si prospetta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, artt. 112 e 132 c.p.c., aggiungendovi la denuncia di “insufficiente o contraddittoria motivazione” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Tale plurima censura investirebbe il rigetto del secondo motivo d’appello, relativo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chances in relazione al beneficio delle somme destinate in futuro al risparmio dalla de cuius. La corte territoriale avrebbe “nuovamente fatto erroneamente riferimento alla asserita domanda” del ricorrente ad essere “mantenuto” da sua madre, il che integrerebbe error in iudicando o in subordine pronuncia su una domanda diversa da quella proposta. Ulteriormente in subordine, sussisterebbe vizio motivazionale per “l’evidente inconferenza del diritto al mantenimento” che, ad avviso del giudice d’appello, il C. avrebbe invocato. 3.5 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.. La corte territoriale ha accolto l’appello incidentale della compagnia assicuratrice diretto a contrastare il diritto, sostenuto dal C., al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del lavoro familiare della madre, affermando il difetto di prova della convivenza – che anzi le sarebbe sembrata esclusa per avere il C. affermato che la madre si intratteneva in due appartamenti pur “sembra limitatamente al periodo di ferie”, visto il contenuto del capitolo 5 attoreo – e altresì difettando la prova “della stabilità dell’aiuto domestico“, il quale, “per l’età avanzata della Ma., era verosimilmente destinato ad esaurirsi in breve tempo“. Oppone il ricorrente di avere documentato con la produzione del certificato dello stato di famiglia e della dichiarazione di successione la convivenza con la madre, per cui la corte sarebbe incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo. Inoltre in giudizio non sarebbe mai stato affermato che madre e figlio non convivessero, né che la madre si intrattenesse in due appartamenti; l’asserto del giudice d’appello non troverebbe poi supporto nel quinto capitolo della – mai ammessa – prova testimoniale, relativo alla circostanza diversa (“Vero che Ma.Fr., prima di ritirarsi dal lavoro in data —, dimorava nei periodi di ferie presso la propria abitazione di —?“). Afferma altresì il ricorrente che l’età della Ma. all’epoca dell’incidente – 65 anni – non era “avanzata o comunque avanzata al punto tale da far ritenere insussistente il lavoro domestico“, potendo tutt’al più sostenersi “che l’apporto lavorativo… si sarebbe potuto affievolire in futuro“. Pertanto il giudice d’appello avrebbe dovuto dare atto della convivenza – documentata – della madre con il figlio, e dichiarare in via presuntiva la sussistenza del lavoro familiare a favore del figlio che la madre “svolgeva e avrebbe continuato a svolgere anche in futuro“; non avendo fatto ciò, avrebbe violato in materia di presunzioni gli artt. 2727 e 2729 c.c.. 3.6 Con il sesto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto discusso e decisivo, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5. La decisione oggetto del motivo precedente sarebbe censurabile anche perché, sia tempestivamente in primo grado sia in appello, il C. aveva proposto prova testimoniale relativa alla convivenza della madre e al suo lavoro domestico, della cui mancata ammissione la corte territoriale non avrebbe fornito motivazione. 3.7 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c.. Il primo giudice gli aveva concesso come risarcimento il rimborso delle spese legali stragiudiziali nella misura di Euro 7500, mentre il giudice d’appello, accogliendo il gravame incidentale della compagnia assicuratrice, glielo ha negato, affermando che tali spese devono essere “necessarie ed utili” e che devono avere un ammontare proporzionato all’attività realmente espletata, la quale sarebbe consistita soltanto nell’invio di tre raccomandate, di cui una per invitare alla negoziazione assistita. La corte territoriale si sarebbe “limitata alla detta generica affermazione“, senza precisare per quali ragioni l’attività stragiudiziale non sarebbe stata utile e/o necessaria. Si argomenta poi che era stata davvero necessaria, in quanto il ricorrente non aveva competenze giuridiche, e altresì utile perché aveva consentito di ottenere dalla compagnia in fase stragiudiziale un acconto di Euro 210.000. L’importo liquidato dal primo giudice sarebbe stato inoltre corretto. 3.8 Con l’ottavo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5. Quest’ultima doglianza censura la quantificazione della somma risarcitoria dovuta complessivamente al C., avendola il giudice d’appello ridotta per le esclusioni stabilite nella sentenza e per la mancata considerazione di ulteriori voci sussistenti. 4. Per ben comprendere il contenuto di queste doglianze – che, come si spiegherà infra, in buona parte sono valutabili congiuntamente – è opportuno prendere le mosse dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata, nella parte che qui interessa. 4.1 La corte territoriale, in ordine ai motivi dell’appello principale (di cui essa descrive il primo come censurante “l’erronea motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza scriminante della indipendenza economica di esso appellante in relazione alla insussistenza dell’obbligo di mantenimento in suo favore, al fine del risarcimento del danno patrimoniale per la perdita delle somme destinate al risparmio dalla Ma.“, il secondo come deducente l’erroneità della decisione sul diritto dell’appellante “al risarcimento del danno patrimoniale per perdita delle somme destinate in futuro al risparmio dalla vittima” e il terzo come denunciante omessa pronuncia sulla “domanda subordinata di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della chance di beneficiare della quota di reddito che la Ma. avrebbe destinato in futuro al risparmio, della quale l’appellante avrebbe beneficiato all’apertura della successione“), osserva: “… al di là di un’aspettativa strettamente personale, non può ragionevolmente ritenersi che con il passare degli anni la Ma., che all’epoca della morte aveva 65 anni, avrebbe continuato a destinare somme e risparmi in favore del figlio, piuttosto che per la cura ed assistenza personale… la citata giurisprudenza della S.C. n. 11003 del 14/7/03, sebbene stabilisca il principio secondo cui il fatto che i figli della vittima… siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità… del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, rimarca a ben vedere la precisazione che, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, l’eventuale diritto del figlio deve avere riguardo alla dimostrazione di un “beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo”… in modo tale che la perdita… si risolva in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficiato… Nel caso di specie, manca la rassicurante rappresentazione di tale carattere di stabilità, atteso che le somme elargite ed allegate dal C. riguardano eventi… contingenti e straordinari… Ed anche per quanto concerne la perdita del diritto alla aspettativa alla quota di risparmio destinato alla famiglia, od alla perdita di chances, il C. si limita ad allegare la potenziale capacità di risparmio della madre derivante dall’assegno pensionistico, ma, pure alla luce del principio “probabilistico” ex Cass. 12020/95, non dimostra l’effettivo incremento del proprio patrimonio personale, che si sarebbe depauperato all’epoca del sinistro a causa del decesso della madre, rimanendo del tutto ipotetico il calcolo della quota sibi, e senza che le stesse prove richieste e rigettate sullo “stile di vita” sobrio e parco della Ma. possano apportare elementi decisivi in superamento della mancanza di relativa prova documentale da parte dello stesso attore. Né può trascurarsi di ipotizzare ragionevolmente che data l’età avanzata della Ma., la stessa negli anni successivi si sarebbe trovata nella necessità di destinare tutta la pensione alle proprie esigenze (anche di salute) e addirittura di ricorrere lei stessa all’aiuto del figlio e ciò secondo regole di comune sperienza (sic), tenuto conto del modesto importo della pensione… Da ultimo e non per ultimo… non sembra che l’appellante possa lamentarsi della perdita dei contributi economici a vario titolo anche per altri profili, considerata la circostanza eccepita dalla Compagnia e non contestata, che parte dei redditi della madre riguardavano i redditi da fabbricati che sono stati ereditati dal figlio il quale, comunque, per effetto del decesso della madre e quindi della successione, ha potuto beneficiare, nell’immediatezza, anche di tutti i risparmi accantonati dalla madre nel corso degli anni… va inoltre osservato che… non è stata affatto omessa pronunzia da parte del tribunale in relazione alla domanda subordinata di risarcimento dei danni da perdita di chances a ricevere le somme destinate al risparmio della de cuius, avendo il tribunale statuito sostanzialmente la insussistenza di alcun diritto del C. ad essere mantenuto dalla madre ed a ricevere da lei somme di denaro, conseguendone logicamente anche la assenza di ogni profilo di “chances” di ottenere tali somme“. Questa, dunque, è la motivazione della corte territoriale sull’appello principale. 4.2 La compagnia assicuratrice aveva veicolato nel suo appello incidentale – riassume ancora la corte territoriale – doglianze “circa l’eccessiva quantificazione del danno sull’infondato riconoscimento della somma di Euro 80.000 a titolo di lavoro domestico asseritamente prestato dalla madre in favore del figlio” e “sull’erroneo riconoscimento di somme maggiori a titolo di danno patrimoniale, per alcune voci peraltro rinunziate dall’attore“. In questo riassunto il giudice d’appello non menziona il motivo relativo alle spese stragiudiziali, che poi però verrà ad accogliere. Comunque, riguardo a quello che definisce “primo motivo” della compagnia assicuratrice, la corte esclude che sussista “prova della convivenza – che anzi sembra esclusa dalla stessa prospettazione del C. da cui si evince che gli appartamenti ove la Ma. si intratteneva (peraltro sembra limitatamente al periodo di ferie secondo quanto sempre indicato nel capitolo 5) erano due – né della stabilità dell’aiuto domestico“, aiuto peraltro che, “proprio per l’età avanzata della Ma., era verosimilmente destinato ad esaurirsi in breve tempo“. Riguardo invece alla eliminazione, tra l’importo delle spese legali, delle spese di Euro 7500 per la fase stragiudiziale, la corte territoriale effettivamente dichiara che devono essere “necessarie ed utili” e che “il loro ammontare deve esser proporzionato all’attività concretamente esercitata, laddove nella fattispecie esse si sono estrinsecate in un minimo di iniziative consistenti nell’invio di tre raccomandate, una delle quali invitanti (sic) alla negoziazione assistita, esaurita nella fase economica“. 5. Come si è visto, il ricorrente ha formalmente censurato la struttura motivazionale di cui si è avvalsa la Corte d’appello nei motivi primo, secondo, quarto, sesto e ottavo, in realtà lamentando poi l’assenza di una motivazione sufficiente e ragionevole pure nelle restanti censure. È il caso, dunque, di affrontare subito la conformazione dell’apparato motivazionale nella sentenza impugnata. 5.1 Invero, come è percepibile ictu oculi da quanto sopra riportato, la corte territoriale si è avvalsa, per disattendere le censure dell’appello principale, di una motivazione intessuta di asserti apodittici o anche contrastanti con quanto è notorio, e dunque radicalmente illogici. In particolare, più volte ha fondato il disattendimento delle pretese dell’appellante precipuamente sull’età che aveva Ma.Fr. quando fu mortalmente investita sulle strisce pedonali da M.L., lasciando intendere i 65 anni come un’età ormai prossima al decesso, per cui Ma.Fr., se ciò non fosse accaduto, dopo un tempo assai breve non sarebbe stata più in grado di fare alcunché, ma anzi avrebbe dovuto chiedere ad altri soccorso e utilizzare il suo denaro per la sua decadente salute. Così è in effetti l’incipit per i primi due motivi dell’appello principale (“al di là di un’aspettativa strettamente personale, non può ragionevolmente ritenersi che con il passare degli anni la Ma., che all’epoca della morte aveva 65 anni, avrebbe continuato a destinare somme e risparmi in favore del figlio, piuttosto che per la cura ed assistenza personale“); e poco dopo la corte si avvale nuovamente dell’identico argomento (“Né può trascurarsi di ipotizzare ragionevolmente che data l’età avanzata della Ma., la stessa negli anni successivi si sarebbe trovata nella necessità di destinare tutta la pensione alle proprie esigenze (anche di salute) e addirittura di ricorrere lei stessa all’aiuto del figlio e ciò secondo regole di comune sperienza (sic)“); l’argomento della vita ormai terminata compare infine, più sinteticamente ma per evidente implicito richiamo a quanto già prima sostenuto, anche nel primo motivo dell’appello incidentale (l’aiuto domestico della madre al figlio, “proprio per l’età avanzata della Ma., era verosimilmente destinato ad esaurirsi in breve tempo“). 5.2 Si tratta dunque di un asserto che serpeggia per tutta la motivazione, di per sé non particolarmente estesa (come usualmente accade nelle pronunce ex art. 281 sexies c.p.c.), e che ne costituisce un vero e proprio perno; la sua incidenza, peraltro, è di rilievo pari alla sua eccentricità. Ogni motivazione può, naturalmente, avvalersi di dati riconducibili al notorio per strutturare il proprio logico percorso. Nel caso in esame, si è verificato l’inverso: la Corte d’appello di Bologna ritiene – evidentemente proprio come dato notorio, è implicito ma ovvio – che per una persona di genere femminile l’età di 65 anni sia ormai prossima a un grave dissesto fisico e alla morte, ragion per cui la Ma. quando fu investita si sarebbe trattato in sostanza di una piccola anticipazione della imminente fine della sua vita, o comunque della sua vita attiva. L’inserimento di questo anomalo argomento, che confligge – come ha rilevato condivisibilmente il ricorrente – con l’effettivo notorio in ordine alla vita media di una donna, e ad abundantiam con l’ulteriore notorio che non poche categorie di lavoratori a 65 anni ancora non sono in pensione bensì in completa attività lavorativa – viene utilizzato in misura spiccata e ripetitiva come si è visto sopra riportando integralmente la motivazione in parte qua, e neppure per minimizzare, ma in genere per negare radicalmente che i profili patrimoniali prospettati dal C. avessero alcuna fondatezza. Ne discende dunque, con ovvia evidenza, che la motivazione si presenta affetta da irragionevolezza/incomprensibilità, considerata la plurale utilizzazione di un simile argomento, per così dire, primario. 5.3 Radicalmente privo di razionalità/comprensibilità è pure l’ulteriore argomento relativo alla convivenza di madre e figlio all’epoca dell’incidente. Ad avviso del giudice d’appello, sarebbe provata l’assenza della convivenza tra loro perché, da quanto prospettato dallo stesso C., la Ma. “si intratteneva” in due diversi appartamenti, in uno dei quali “limitatamente al periodo di ferie“. Da una simile prospettazione, seguendo l’ottica del giudice d’appello dovrebbe allora desumersi che, quando una persona è proprietaria di un appartamento ove si reca a trascorrere le ferie, non è più convivente con chi abita con lei nel tempo che non è di ferie. Anche questo è un argomento alquanto singolare proprio per la sua irragionevolezza ed incompatibilità con il notorio, in quanto l’abitare immobili unicamente durante le ferie, sempre alla luce del notorio, non modifica la vita ordinaria nell’abitazione di residenza, vita ordinaria che può comunque comportare pure la convivenza con altre persone. Peraltro proprio sulla base di questo argomento radicalmente irrazionale, congiunto al già richiamato singolare argomento della “età avanzata” di una sessantacinquenne (avanzata, come già si è visto, nel senso di essere sull’orlo della perdita della salute e vicina alla morte), la Corte felsinea accoglie il primo motivo dell’appello incidentale di omissis, non potendosi reputare dotato di alcuna significatività l’ulteriore rilievo iniziale sul punto, cioè che “non vi è prova della convivenza“, considerato che questo è un mero asserto apodittico, dato che, visto lo sviluppo del periodo, tale prova deriverebbe proprio dalla esistenza di due appartamenti di cui uno utilizzato nel periodo di ferie. 5.4 La corte territoriale, dunque, anche sotto questo profilo offre una motivazione che non raggiunge il livello minimo di chiarezza e logica – la reale “trasparenza” che devono avere le decisioni giurisdizionali – richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e tantomeno rispetta, nella sua manifestamente insufficiente e irrazionale conformazione, a livello di norma ordinaria, l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Una siffatta radicale illogicità motivazionale sussiste, si nota ormai ad abundantiam, anche in riferimento al secondo motivo d’appello incidentale, laddove rapidamente si circoscrive l’attività stragiudiziale all’invio di tre raccomandate, di cui una per avviare la negoziazione assistita, come se il legale che assiste in sede stragiudiziale un cliente che legale non è non sia obbligato alla necessaria attività di studio e preparazione per trattare la controversia – e ciò a prescindere dalla omessa considerazione, denunciata nel settimo motivo del presente ricorso, dell’ottenimento nella fase stragiudiziale di un acconto di Euro 210.000, logicamente presumibile come (anche) frutto per il danneggiato dell’assistenza del suo legale. 6. Quanto si è fin qui evidenziato è di per sé sufficiente per condurre alla cassazione per quanto concerne le censure mosse al vaglio motivazionale, effettuato dal giudice d’appello, del primo e del secondo motivo del gravame principale e del primo e del secondo motivo del gravame incidentale, ciò conducendo all’assorbimento delle questioni ulteriori – si nota in particolare che viene assorbito il profilo della perdita di chances, rappresentato in sede d’appello dal terzo motivo, essendo stato oggetto di domanda subordinata a quelle del primo e del secondo motivo del gravame, la cui decisione è stata ora investita e caducata dall’accoglimento dei motivi attinenti alla motivazione. Meramente ad abundantiam, pertanto, si rammenta che la perdita dello svolgimento o comunque della collaborazione nello svolgimento dell’attività domestica, pur non conducendo al percepimento di un reddito monetizzato, al pari delle altre attività lavorative del de cuius da tempo è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte come danno patrimoniale, il quale può essere subito non solo dal danneggiato se sopravvissuto all’illecito, ma anche, se l’illecito ha causato un decesso, dai congiunti della vittima, costituendo, in particolare, un danno futuro, da accertarsi usualmente in via presuntiva e da valutarsi poi, in adeguamento al caso concreto, in via equitativa (cfr. tra gli arresti massimati: Cass. sez. 3, 3 novembre 1995 n. 11453, Cass. sez. 3, 6 novembre 1997 n. 10923, Cass. sez. 3, 11 novembre 1998 n. 11349, Cass. sez. 3, 11 dicembre 2000 n. 15580, Cass. sez. 3, 16 ottobre 2001 n. 12597, Cass. sez. 3, 2 ottobre 2003 n. 14678, Cass. sez. 3, 3 marzo 2005 n. 2639, Cass. sez. 3, 12 settembre 2005 n. 18092, Cass. sez. 3, 20 ottobre 2005 n. 20324, Cass. sez. 3, 2 febbraio 2007 n. 2318, Cass. sez. 3, 24 agosto 2007 n. 17977, Cass. sez. 3, 13 dicembre 2012 n. 22909, Cass. sez. 3, 18 novembre 2014 n. 24471 e Cass. sez. 3, 20 novembre 2018 n. 29830). 7. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa sezione e diversa composizione.P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Bologna.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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