L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione. Tale massima, ancorché riferita al caso di un pedone, caduto a seguito dell’improvviso ed imprevedibile cedimento di una grata metallica ubicata su una strada privata, aperta al pubblico transito, esprime un principio perfettamente applicabile alla presente vicenda: l’insidia proveniente dai fondi limitrofi (lo sversamento di fango e seguito di pioggia) imponeva alla P.A. di attivarsi al fine di evitare che non sorgessero pericoli per gli utenti della strada.
NDR: per la massima sopra richiamata si veda Cass. 9.3.2020, n. 6651 e 14.3.2018, n. 6141.
Corte di Appello di Bari, sentenza del 18.5.2023, n. 798
…omissis…
Con il primo motivo di appello la Città Metropolitana contesta la propria responsabilità sostenendo di non avere determinato in alcun modo il sinistro per cui è causa.
Più specificamente, l’appellato sostiene che il Tribunale ha illegittimamente tenuto conto delle prove testimoniali, nonostante i testi escussi fossero incapaci di testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., o perchè portatori di un interesse diretto ad ottenere il risarcimento del danno (i terzi trasportati nel furgone incidentato) o perché inattendibili quanto alle circostanze riferite (il conducente dell’altro furgone di proprietà VV S.r.l. che seguiva quello uscito di strada).
Con il secondo motivo di gravame, la Città Metropolitana sostiene che la colpa del conducente del furgone di proprietà VV S.r.l. avrebbe dovuto essere valutata quale causa unica ed esclusiva del sinistro o, in ogni caso, quale concausa rilevante in misura certamente superiore al 25%.
L’appellante fa leva sull’assunto del Tribunale, secondo il quale le condizioni della strada al momento del sinistro “(…) consigliavano un’andatura ancora più ridotta rispetto a quella segnalata, ciò che denota un comportamento specificamente colposo, sotto il profilo dell’imprudenza” (cfr. sentenza, pag. 7) e che “(…) se il conducente del mezzo attoreo avesse tenuto una velocità più moderata avrebbe molto probabilmente evitato di sbandare e, conseguentemente, di uscire fuoristrada; il pericolo, rappresentato dalla strada scivolosa, era, infatti, oggettivamente prevedibile e visibile con l’ordinaria diligenza, come si desume anche dalle dichiarazioni dei testi (omissis)”.
Secondo la Città Metropolitana, il ragionamento del primo giudice è contraddittorio poiché non ha tenuto effettivamente conto delle premesse dalle quali è partito e cioè che la condotta del sig. XX “(…) non solo non sia stata la sola causa efficiente del rocambolesco sviluppo del sinistro e del suo dirompente dinamismo (basti pensare all’accartocciamento del guard rail attinto dal furgone!) ma abbia inciso per il solo 25 % sulla eziologia dell’evento” (omissis).
I due motivi, che attesa la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono solo parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Le fotografie dei luoghi del sinistro, che sono state tratte dagli agenti della Polizia Municipale di Gravina in Puglia, hanno documentato quali fossero le condizioni del tratto di strada provinciale sul quale si è verificato il sinistro; il punto in cui il furgone di proprietà VV S.r.l. è fuoriuscito di strada; il punto in cui il veicolo si è arrestato in posizione di quiete nel terreno adiacente; i danni che lo stesso ha riportato.
Il Tribunale, dunque, ha avuto a disposizione tutti gli elementi necessari e sufficienti per valutare, in concreto, l’accaduto e ciò, giova precisarlo, a prescindere dalle deposizioni dei testi escussi (ed in modo particolare i terzi trasportati).
È stato, dunque, possibile rilevare che, il giorno del sinistro, il tratto di strada (un lungo rettilineo) era interamente coperto da fango ed acqua (sia come documentato dalle foto, sia come descritto dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Gravina in Puglia).
È stato, altresì, possibile accertare che il furgone sia uscito di strada urtando la barriera metallica di protezione alla sua destra, contorcendola, ed abbia riportato rilevanti danni da urto, principalmente sulla sua parte anteriore destra, ma anche su tutta la medesima fiancata.
A nulla rileva, come eccepito dall’appellante, che i Vigili siano intervenuti successivamente agli accadimenti di causa e non abbiano assistito al sinistro atteso che il rapporto sul sinistro stradale ha valore di fede privilegiata con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, che sono stati conosciuti senza alcun margine di apprezzamento oppure che siano stati da lui compiuti.
Ne consegue che il contenuto delle fotografie da loro ritratte ha valore di fede privilegiata e, quindi, lo hanno la descrizione dei luoghi di causa, l’entità dei danni riportati dal furgone, la sua posizione di quiete assunta a seguito del sinistro.
Ciò premesso, deve ribadirsi che “L’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte” (Cass. civ., sez. III, 2.4.2021, n°9200).
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Bari, sulla base della riproduzione fotografiche dei luoghi di causa, e degli effetti del sinistro sul furgone di proprietà VV S.r.l., ha ritenuto sussistente il concorso colposo della Città Metropolitana, proprietaria della strada, e del sig. XX, conducente del mezzo incidentato, nella determinazione del sinistro.
Quanto alla responsabilità dell’Ente territoriale, è un dato di fatto non contestato, peraltro dedotto anche dalla Città Metropolitana quale esimente della propria responsabilità, che il giorno 9.6.2016 venne diramato un allarme per “allerta meteo” concernente, tra le altre, proprio l’area in cui si verificò il sinistro.
È, altresì, un fatto inoppugnabile, in quanto desumibile dalle fotografie allegate al rapporto dei Vigili Urbani, che il tratto di strada in cui si verificò il sinistro stradale era oggettivamente impraticabile, in quanto per un lungo tratto interamente ricoperto da fango ed acqua.
Sostiene la Città Metropolitana che “(…) la strada era regolarmente aperta al traffico e nello stesso momento in cui è transitato il furgone condotto dal sig. XX, regolarmente utilizzata e transitata da altri utenti che non hanno avuto, evidentemente per propria prudenza e perizia, la stessa sorte di quest’ultimo” (cfr. appello, pag. 9).
L’assunto non è affatto condivisibile.
Orbene, che altri automobilisti abbiano superato indenni l’ostacolo non sta affatto a significare che il tratto di strada non fosse oggettivamente insidioso, a cagione del fango riversatosi, e che pertanto nessun obbligo di manutenzione, da parte della P.A., fosse in concreto esigibile.
La Suprema Corte ha stabilito che “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (Cass. civ., sez. III, 9.3.2020, n°6651; Cass. civ., sez. III, 14.3.2018, n°6141).
La massima, ancorché riferita al caso di un pedone, caduto a seguito dell’improvviso ed imprevedibile cedimento di una grata metallica ubicata su una strada privata, aperta al pubblico transito, esprime un principio perfettamente applicabile alla presente vicenda.
L’insidia proveniente dai fondi limitrofi (lo sversamento di fango e seguito di pioggia) imponeva alla P.A. di attivarsi al fine di evitare che non sorgessero pericoli per gli utenti della strada.
È vero, quindi, l’esatto contrario di quanto afferma la Città Metropolitana la quale, lungi dal considerare quali fossero i propri obblighi di vigilanza, accampa quale pretesto della propria inazione l’allerta meteo, come se si trattasse di un evento imprevisto, imprevedibile, inevitabile e, per giunta, ingestibile.
Ma così non è.
L’allerta meteo, diramato dalla Regione Puglia (cfr. doc. n°3 produzione di primo grado dell’Ente territoriale), non riguarda indistintamente l’intero territorio regionale; ma solamente talune zone specifiche tra le quali la “Puglia Centrale Bradanica”, ove è situata la strada provinciale n°53, di competenza territoriale della Città Metropolitana di Bari.
Trattasi di una ristretta zona territoriale che, per quanto attiene alla Puglia, va dalla provincia di XX ai confini con quella di Ca., attraversando omissis, nel cui ambito territoriale si trova il luogo del sinistro.
Sta di fatto che l’area geografica di competenza dell’Ente appellante non è di eccessiva estensione territoriale, tale da non rendere possibile la verifica delle condizioni di viabilità delle strade provinciali ivi esistenti.
Era, quindi, precipuo obbligo giuridico della P.A. vigilare e verificare che non vi fossero state situazioni di pericolo per gli utenti della strada.
La Città Metropolitana, in altri termini, aveva la possibilità di padroneggiare l’evento e, accertate le condizioni in cui si trovava, avrebbe dovuto chiudere al traffico la S.P. 53 e procedere alla rimozione del fango.
Giova ribadire che la “regola di condotta” cui avrebbe dovuto uniformarsi la P.A., intesa come qualsiasi doverosa cautela concretamente esigibile, è rinvenibile nell’obbligo di vigilanza da parte della P.A. e nella concreta possibilità di attuarlo.
Ex adverso, la Città Metropolitana, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, non ha dimostrato che l’allerta meteo abbia rappresentato un evento imprevedibile, imponderabile, inevitabile, alla stregua del caso fortuito, di talché non fosse esigibile alcun comportamento da parte sua.
Si deve, quindi, ritenere che correttamente il Tribunale di Bari ha stigmatizzato “(…) l’omissione di vigilanza e di manutenzione da parte dell’Ente convenuto il quale, anche in considerazione dello stato di allerta comunicato nei giorni precedenti dalla Protezione Civile, avrebbe dovuto quantomeno segnalare il pericolo rappresentato dalla strada scivolosa in caso di pioggia, oltre che provvedere ad evitare che la pioggia stessa trascinasse sulla carreggiata il fango proveniente dai terreni adiacenti, a maggior ragione se si tiene conto di quanto asserito dalla teste geom. omissis, funzionario tecnico della Città Metropolitana di Bari, il quale ha rappresentato che “nel giugno 2016 la rete stradale provinciale era sorvegliata dal personale dipendente dotato di automezzo dell’ente, preposto al controllo della strada….il personale, nelle ore di servizio, percorreva quotidianamente le strade assegnate …, provvedendo alla rilevazione, segnalazione e risoluzione … delle eventuali anomalie…. L’allerta meteo fu diffusa in data antecedente il giorno 9/06 …”.” (cfr. sentenza, pag. 8).
Se, come ha affermato il teste di parte appellante, “la rete stradale provinciale era sorvegliata dal personale dipendente dotato di automezzo dell’ente, preposto al controllo della strada”, a maggior ragione il tratto di strada in questione avrebbe dovuto essere prontamente chiuso al traffico e ripulito.
La Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, allorquando sia constatato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall’Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada, il giudice, nell’accertare la responsabilità nella verificazione dell’evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l’eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell’Amministrazione nella produzione del sinistro” (Cass. civ., sez. III, 10.1.2017, n°260).
Sussiste, quindi, la responsabilità della Città Metropolitana di Bari per la mancata vigilanza e manutenzione del tratto di strada omissis.
L’appello va, pertanto, rigettato nella parte in cui pretende di escludere la responsabilità dell’Ente territoriale per quanto accaduto il giorno 9.6.2016.
Il gravame va, invece, parzialmente accolto nella parte in cui contesta le percentuali con le quali il Tribunale ha ripartito la responsabilità tra l’Ente proprietario della strada ed il conducente del furgone incidentato.
Fondata appare, invero, la censura concernente la contraddittorietà della motivazione sulla valutazione degli elementi probatori acquisiti dal Tribunale.
Il primo giudice ha ritenuto di coinvolgere la responsabilità del conducente del furgone in quanto “(…) il pericolo, rappresentato dalla strada scivolosa, era, infatti, oggettivamente prevedibile e visibile con l’ordinaria diligenza” (cfr. sentenza, pag. 8).
E, in effetti, le fotografie dei luoghi evidenziano che il tratto di strada, sul quale si è verificato il sinistro, era rettilineo; il sinistro si è verificato alle ore 17.30 e, quindi, in condizioni di perfetta visibilità.
La Suprema Corte ritiene, con orientamento pacifico, che “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l’insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell’insidia, grava su chi ne sostiene l’esistenza” (Cass. civ., sez. VI, 26.4.2013, n°10096).
Ne consegue che, effettivamente, la condotta di guida del sig. XX non fu, nella circostanza, prudente; ma che fu, con molta probabilità, connotata da una velocità eccessiva o, in ogni caso, non commisurata alle condizioni della strada.
Tale convinzione si desume anche dai danni subiti dal veicolo, che appaiono di rilevante entità sia alle parti meccaniche (in particolar modo al semiasse anteriore destro) sia alla carrozzeria (il cassone di guida e lungo tutta la fiancata destra).
Suddetti danni sono conseguenti ad un violento urto del mezzo e non possono che essere conseguenti ad una velocità eccessiva che, come già chiarito, non era consona alle condizioni della strada.
A ciò si aggiunga che il furgone, nel fuoriuscire di strada, ha anche completamente contorto la barriera metallica di protezione alla sua destra ed ha raggiunto una posizione di quiete molto al di là del margine della carreggiata della S.P. 53, a riprova della forza d’urto seguita alla perdita di controllo.
È lecito presumere che, se la velocità del mezzo incidentato fosse stata minore, il sinistro non si sarebbe verificato o, in ogni caso, non con le consegue che si evincono dalle fotografie in atti.
La Corte ritiene che la condotta di guida del sig. XX abbia inciso nella determinazione del sinistro in una percentuale di responsabilità concorsuale che va ritenuta sussistente in misura paritetica a quella della Città Metropolitana di Bari.
In conseguenza di quanto sopra, la domanda di risarcimento della società VV S.r.l., accertata dal Tribunale in € 6.820,00, va accolta per la metà, nei sensi di cui in motivazione, tenendo conto dell’apporto concausale paritetico del proprio dipendente nella determinazione dell’occorso.
L’accoglimento parziale dell’appello, con la rimodulazione d’ufficio delle spese del doppio grado, comporta l’assorbimento del quarto motivo di appello, con la quale la Città Metropolitana si duole della condanna alle spese subita in primo grado.
Con il terzo motivo di appello la Città Metropolitana si duole della entità delle somme da risarcire, sostenendo che il Tribunale di Bari avrebbe omesso di “(…) tenere conto, seppure eventualmente contestandole, le eccezioni sollevate sul punto nella comparsa conclusionale, ove si evidenzia che i pretesi danni andavano ridotti in ragione della usura del mezzo e della reale e corretta percentuale di responsabilità del conducente il furgone di proprietà della società attrice” (cfr. appello, pag. 23).
Il motivo è inammissibile, per violazione dei requisiti di specificità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contenendo un semplice rinvio al contenuto della comparsa conclusionale di primo grado.
Secondo la Suprema Corte “L’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo “per relationem” alle difese svolte in primo grado, perché per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell’atto d’impugnazione e, peraltro, la generica “relatio” a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice “ad quem” un’opera d’individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida” (Cass. civ., sez. I, 18.1.2013, n°1248).
L’accoglimento parziale dell’appello comporta la condanna della P.A. alle spese del doppio grado di giudizio che vanno compensate per la metà, poiché la soccombenza va rapportata all’esito finale della lite, e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore corrispondente alla condanna.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Città Metropolitana di Bari nei confronti della società VV S.r.l., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l’appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa vada ascritto alla pari responsabilità concorsuale delle parti in causa; conferma, nel resto, l’impugnata sentenza; condanna la Città Metropolitana di Bari al risarcimento del danno, nei confronti della società VV S.r.l. che liquida, in ragione della concorrente responsabilità, in complessivi € 3.410,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo; condanna la Città Metropolitana di Bari alla refusione delle spese del doppio di giudizio in favore della VV S.r.l. che, compensate per la metà, liquida nella rimanente misura, comprensiva degli aumenti ex art. 4 D.M. n. 55/2014, per il primo grado in € 140,00 per esborsi ed € 1.660,00 per compensi e, per il presente grado, in € 1.250,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA (se dovuta).Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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