Con un provvedimento recente, la Terza Sezione della Corte d'Appello di Palermo ha accolto un'istanza presentata dagli avvocati Andrea Fortunato e Daniele Di Gregorio, difensori di un detenuto –per reati gravissimi – concedendo un permesso straordinario di necessità, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Ordinamento Penitenziario.
Il motivo? Il padre del detenuto è gravemente malato, oncologico in fase terminale, affetto da demenza e da patologie, tali da renderlo non trasportabile. Un quadro clinico drammatico, che ha spinto i giudici a riconoscere la legittimità di un permesso una tantum, "per una sola volta ed in via eccezionale", per consentire al figlio di salutare il genitore in punto di morte
L'ART. 30, COMMA 2, ORDINAMENTO PENITENZIARIO
L'art. 30, comma 2, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), stabilisce che «al condannato può essere concesso di uscire dal carcere per un tempo determinato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente».
Si tratta di un istituto eccezionale e discrezionale, quindi non automatico (ancora meno per i detenuti per reati gravi, come nel caso di specie), che impone una rigorosa verifica da parte del magistrato di sorveglianza o del giudice competente, e richiede condizioni stringenti:
- la gravità dell'evento familiare (malattia terminale, imminente decesso);
- la compatibilità del permesso con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione del rischio di fuga o contatti illeciti;
- la possibilità di predisporre adeguate misure di vigilanza.
LE CONDIZIONI DEL PERMESSO IN ESAME
Nel caso in esame:
- Il soggetto è detenuto per reati legati all'art. 416-bis c.p. (criminalità organizzata);
- Non aveva mai fruito in passato di analoghi benefici.
- Non intratteneva colloqui con il padre dal settembre 2023.
Il permesso è stato concesso:
- per un massimo di 1 ora e 30 minuti;
- sotto scorta continua della Polizia Penitenziaria;
- con divieto assoluto di comunicazione con terzi;
- senza manette, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.
Tutto ciò presso l'abitazione del padre, in una data non coincidente con l'udienza del processo a carico dell'imputato, per evitare interferenze.
CONCLUSIONI
Anche nei confronti di chi è accusato dei reati più gravi, il principio costituzionale di umanizzazione della pena deve trovare applicazione.
La possibilità di vedere un genitore morente – seppure in condizioni rigidamente controllate – è una minima, ma fondamentale espressione di civiltà giuridica.
Chi sconta una pena (o è in attesa di giudizio) resta, prima di tutto, una persona. E l'umanizzazione non è una concessione arbitraria: è un dovere dello Stato di diritto.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.