In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato (fattispecie in tema di domanda per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da buca del manto stradale nei confronti del Comune ritenuto responsabile in quanto custode della strada).
NDR: in argomento Cass. S.U. n. 36897 del 26/11/2021.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 27.3.2023, n. 8660
…omissis…
Fatti di causa
1. G., per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da una caduta, causata da dislivelli e/o una buca del manto stradale, quantificandoli in Euro 4.000, conveniva davanti al Giudice di pace di Catanzaro il Comune di omissis, in quanto custode della strada in cui era avvenuto il sinistro. Il Giudice di pace rigettava la domanda risarcitoria proposta da G.M. 2. In accoglimento dell’appello della G., il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il Comune al pagamento di Euro 10.746. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il Comune sulla base di due motivi. Ha resistito G.M. con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Hanno depositato memorie entrambe le parti.Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. nonché l’omessa valutazione di un fatto decisivo e non controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; in particolare, rileva che il Tribunale, ritenendo l’assoluta responsabilità dell’ente, avrebbe dovuto invece tenere conto anche dell’orientamento “intermedio“, che impone di considerare, ai fini dell’eventuale responsabilità del Comune, anche “l’estensione del bene, l’uso più o meno generalizzato di esso da parte dei cittadini e le dotazioni e strumenti di cui dispone il comune per il controllo“. 2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 c.p.c. sulla competenza per valore del giudice di pace e soprattutto degli artt. 112 e 113 c.p.c., in quanto il Tribunale ha condannato il Comune al risarcimento di Euro 10.746, ben oltre tale limite valoriale, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 3. Il primo motivo è inammissibile; in realtà il giudice di secondo grado ha applicato l’art. 2051 c.c. tenendo conto dell’orientamento di questa Corte consolidatosi sul punto (tra le altre, v. Cass. Sez. 3 n. 2480 del 2018). Il Comune, ripercorrendo le argomentazioni seguite dal Tribunale e le sue valutazioni sulle risultanze probatorie, sostanzialmente propone una nuova valutazione di alcune di esse (ad es. propone una diversa interpretazione di alcuni aspetti della testimonianza) e comunque, neppure contesta l’affermata responsabilità sulla base della non imprevedibilità del comportamento. 4. Il secondo motivo è viceversa fondato. Come già affermato da questa Corte in tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato (Sezioni Unite, sentenza n. 36897 del 26/11/2021). Non convincente è la deduzione della danneggiata che sostiene che la questione non fu mai eccepita, mentre è palese che non poteva esserlo, posto che la domanda era stata rigettata in primo grado e che l’ultrapetizione si era determinata in appello. Nell’atto di citazione originario, infine, la parte aveva espressamente richiesto il risarcimento “nei limiti della competenza del giudice adito“. 5. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, inammissibile il primo, e, per l’effetto, va cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con condanna del Comune di omissis al pagamento della minor somma di Euro 5000,00 in moneta attuale (pari al limite massimo della competenza), oltre gli interessi dalla pubblicazione della presente pronuncia sino al saldo in favore della G.. Le spese del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della fondatezza parziale del ricorso e della sostanziale soccombenza, nel merito, del Comune ricorrente.P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, inammissibile il primo, e per l’effetto, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, e decidendo nel merito, condanna il Comune di omissis al pagamento in favore della resistente G. della minor somma di Euro 5000,00 in moneta attuale, oltre gli interessi dalla pubblicazione della presente pronuncia sino al saldo. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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