È possibile che una polizza assicurativa sulla vita copra il decesso causato da un gioco erotico, consensuale, finito tragicamente? La questione, tanto delicata quanto inusuale, è stata affrontata dal Tribunale di Trento, chiamato a esprimersi sul risarcimento richiesto dagli eredi di un uomo, deceduto durante una pratica sessuale estrema.
La vicenda, seppure tragica, offre degli spunti giuridici di riflessione.
IL FATTO
Un uomo, titolare di una polizza assicurativa in caso di morte, aveva una relazione extraconiugale, in cui praticava attività sessuali sadomasochistiche. Tra queste, era inclusa la simulazione di punizioni corporali, esercitate con il consenso della partner.
Durante uno di questi incontri, l'uomo legava le mani della partner consensualmente ed infilava il proprio capo in un cappio appositamente predisposto e sospeso dal soffitto; tuttavia, a causa di un imprevisto, non riusciva più a liberarsi, neanche con l'aiuto della compagna, poiché le sue mani erano legate. Questo portava al decesso per strangolamento.
Le indagini accertavano che la morte fosse accidentale e non riconducibile ad un gesto suicida.
Nonostante ciò, la compagnia assicurativa negava il risarcimento richiesto dagli eredi, sostenendo che l'evento non rientrasse tra quelli coperti dalla polizza. La moglie, anche in rappresentanza dei figli minori e assistita dall'avv. Elettra Bruno, promuoveva quindi un'azione legale per ottenere il ristoro dei danni.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO
Il Tribunale di Trento ha accolto la domanda degli eredi, riconoscendo che secondo i criteri stabiliti dal contratto assicurativo del caso di specie, un evento mortale può essere considerato infortunio se:
- non deriva da una scelta intenzionale della vittima;
- non è causato da una malattia preesistente;
- non è attribuibile a fattori esterni prevedibili, come l'età avanzata.
Nel caso in esame, la pratica erotica – sebbene estrema – è stata ritenuta consensuale e non pericolosa di per sé. La morte è stata dunque attribuita a un evento imprevisto e accidentale. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha ordinato alla compagnia assicurativa di corrispondere il risarcimento agli eredi.
CONCLUSIONI
Il Tribunale ha chiarito che la morte avvenuta durante una pratica sessuale estrema, purché consensuale e non associata a un intento suicidario, può essere considerata un "infortunio mortale" e, come tale, se coperto da polizza assicurativa, dare luogo all'indennizzo previsto.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.