Un cittadino ha impugnato il diniego del rinnovo del porto di fucile per uso caccia disposto dal Questore di Bari e confermato dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani. Il diniego si fondava su un decreto penale di condanna per maltrattamenti sugli animali (art. 544-ter c.p.): nel suo terreno erano stati trovati 25 cani in condizioni igienico-sanitarie precarie, uno dei quali deceduto.
LA DECISIONE
Il TAR Puglia (sent. n. 352/2025) ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento amministrativo. Il giudizio sull'affidabilità del soggetto, in materia di armi, è discrezionale e può fondarsi su comportamenti che, pur non rientrando tra i reati ostativi in senso stretto, rivelano mancanza di buona condotta e rischio di abuso dell'arma. Il legame tra i maltrattamenti e l'attività venatoria rafforzava la valutazione negativa.
CONCLUSIONI
Anche una condanna per maltrattamenti animali può giustificare il diniego del porto d'armi, se rivela inaffidabilità o pericolosità. Il TAR ribadisce la centralità del potere discrezionale dell'amministrazione e la funzione preventiva del controllo in materia di armi.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.