Che valore può avere la condotta riparatoria di un dipendente che, dopo aver scritto, sulla propria bacheca social, visibile ed accessibile a tutti, un post evidentemente offensivo nei confronti del proprio datore di lavoro, lo cancella (quasi) immediatamente?
E' quanto accaduto ad un lavoratore marchigiano che, proprio a causa di un post, oltre gli schemi, nei confronti della proprietà aziendale, veniva attinto da licenziamento per giusta causa ed impugnava tale provvedimento avanti il Tribunale del Lavoro di Pescara.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PESCARA
L'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo:
- se limitato a difendere la propria posizione soggettiva,
- nel rispetto della verità oggettiva;
- con modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio per l'impresa.
Laddove anche uno solo dei limiti descritti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l'onore, la reputazione e il decoro di quest'ultimo, non è scriminata dall'esercizio del diritto ed assume l'attitudine ad integrare un illecito disciplinare.
Ad ogni modo, non può comunque ritenersi un comportamento giustificabile lamentarsi delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro pubblicando post offensivi su facebook.
Nel caso di specie, il post integrava un'offesa, che appariva del tutto gratuita.
Tuttavia, il fatto che il post fosse stato prontamente cancellato nella stessa giornata e che il lavoratore avesse poi anche comunicato le proprie scuse erano circostanze che, nel contesto dello svolgimento del procedimento disciplinare, la società avrebbe dovuto sicuramente valutare, come pure la provenienza del post, scritto in realtà da un operaio con linguaggio dialettale ed evidentemente d'impulso (tanto che subito dopo è stato cancellato).
Alla luce del complesso delle suddette circostanze, per i Tribunale del Lavoro di Pescara il comportamento, pur non legittimo del lavoratore, non può essere ritenuto meritevole della massima delle sanzioni irrogabili – che resta l'ultima soluzione, visto che dal lavoro subordinato dipende lo stesso sostentamento delle persone. - mentre avrebbe potuto essere efficacemente sanzionato con una misura conservativa, pur afflittiva (quale una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione), con tutela del posto di lavoro.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.